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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1643 c.c. Rischio della perdita del bestiame

In vigore

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

In sintesi

  • Rischio a carico dell'affittuario: dalla consegna del bestiame, il rischio della sua perdita (morte, malattia grave) ricade su Tizio e non sul locatore.
  • Principio res perit domino derogato: pur essendo il bestiame di proprieta' del locatore ex art. 1642, il rischio e' allocato sull'affittuario che ha la gestione materiale dei capi.
  • Derogabilita': le parti possono pattuire una diversa ripartizione del rischio, ad esempio con clausole di assicurazione o di addebito solo in caso di colpa.
  • Decorrenza: il rischio si trasferisce dal momento della ricezione materiale del bestiame da parte dell'affittuario.

La regola generale sul rischio del perimento

L'art. 1643 c.c. risolve una questione di grande rilevanza pratica: chi sopporta il rischio economico della perdita del bestiame che costituisce la dotazione del fondo? La norma stabilisce che il rischio e' a carico dell'affittuario dal momento della consegna. Si tratta di una scelta che deroga al principio generale res perit domino, la cosa perisce per il proprietario, poiche', come abbiamo visto dall'art. 1642, la proprieta' del bestiame rimane al locatore Caio. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto piu' equo allocare il rischio su Tizio, che ha la gestione materiale e la custodia concreta degli animali.

Fondamento economico della regola

La scelta legislativa si spiega con considerazioni di efficienza economica e di controllo del rischio: e' Tizio a decidere come nutrire, ricoverare, accudire e far lavorare gli animali; e' lui a poter influire sulla loro salute con le proprie scelte gestionali. Allocare il rischio su chi ha il controllo del bene incentiva comportamenti diligenti e riduce i costi di monitoraggio per il locatore, che altrimenti dovrebbe sorvegliare continuamente le condizioni del bestiame per tutelarsi da un rischio che non e' in grado di controllare. L'affittuario Tizio, consapevole di dover rispondere della perdita, avra' ogni incentivo a garantire le cure veterinarie, l'alimentazione e le condizioni di allevamento ottimali.

Perimento fortuito e responsabilita'

Il rischio di cui parla la norma e' quello della perdita fortuita, cioe' causata da eventi non imputabili a nessuno: epidemie, fulmini, alluvioni, malattie improvvise. Tizio dovra' sopportare la perdita anche se non ha commesso alcuna negligenza. Ovviamente, a fortiori, risponde anche per i danni causati dalla propria colpa o negligenza nella custodia degli animali. Il locatore Caio resta invece tutelato perche', come prevede l'art. 1645, a fine contratto Tizio dovra' restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso, indipendentemente da quanti capi siano periti durante il rapporto.

Derogabilita' e pattuizioni assicurative

L'ultimo inciso dell'art. 1643 prevede che la regola si applichi se non e' stato diversamente pattuito. Le parti possono quindi concordare una diversa ripartizione del rischio: ad esempio, porre il rischio epidemico a carico del locatore, o stabilire che l'affittuario risponda solo in caso di dolo o colpa grave, escludendo il caso fortuito. Nella pratica, e' consigliabile che i contratti di affitto rustico prevedano un obbligo assicurativo a carico di una delle parti (o di entrambe) per coprire il rischio di perimento del bestiame, cosi' da evitare che la perdita gravi interamente su un solo contraente. L'assicurazione del bestiame da lavoro e' peraltro favorita da apposite polizze zootecniche.

Domande frequenti

Chi sopporta il rischio della morte del bestiame nell'affitto rustico?

L'affittuario, dal momento in cui ha ricevuto il bestiame. La norma deroga al principio per cui il rischio segue la proprieta': pur restando il bestiame di proprieta' del locatore, il rischio di perdita grava su chi lo ha in consegna e gestione.

L'affittuario risponde anche per il perimento fortuito del bestiame?

Si', l'art. 1643 pone il rischio a suo carico senza distinguere tra caso fortuito e negligenza. Pertanto anche la morte per malattia improvvisa o epidemia, senza alcuna colpa di Tizio, rimane a carico suo.

Da quando decorre il rischio per l'affittuario?

Dal momento della ricezione materiale del bestiame. Prima della consegna, il rischio resta in capo al locatore come proprietario del bene.

Le parti possono modificare la regola sul rischio del bestiame?

Si', la norma e' derogabile. Le parti possono pattuire che il rischio rimanga al locatore, che sia suddiviso, o che l'affittuario risponda solo in caso di dolo o colpa grave, escludendo il caso fortuito.

E' consigliabile assicurare il bestiame consegnato in dotazione?

Si', soprattutto per coprire i rischi non controllabili dall'affittuario (epidemie, calamita'). Il contratto dovrebbe stabilire chi stipula e paga la polizza assicurativa, evitando lacune in caso di perdita ingente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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