Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1646 c.c. – Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l’ulteriore determinazione dei rapporti tra l’affittuario uscente e l’affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1645 - Articolo 1645 Codice Civile: Riconsegna del bestiame→Cod. civ. art. 1647 - Art. 1647 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1644 Codice Civile: Accrescimenti e frutti del bestiame→Articolo 1648 Codice Civile: Casi fortuiti ordinari→Articolo 1643 Codice Civile: Rischio della perdita del bestiame→Art. 1649 Codice Civile: Subaffitto→Articolo 1642 Codice Civile: Proprietà del bestiame consegnato→Articolo 1641 Codice Civile: Scorte vive→Articolo 1640 Codice Civile: Scorte morte
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione e ratio della norma
L'articolo 1646 del Codice Civile disciplina uno snodo delicato nella vita del contratto di affitto: il momento in cui un affittuario cede il posto a un altro. In questo passaggio, che può avvenire per scadenza del contratto o per altra causa, entrambe le parti si trovano a condividere temporaneamente gli spazi e le risorse del fondo. La norma interviene proprio per regolamentare questa fase di sovrapposizione, evitando conflitti e assicurando la continuità produttiva del fondo agricolo.
Gli obblighi dell'affittuario uscente
Il soggetto che cessa di coltivare il fondo e' tenuto a mettere a disposizione di chi gli subentra i locali opportuni e gli altri comodi necessari per i lavori dell'anno seguente. Pensiamo a Tizio che, dopo anni di affitto, lascia il fondo a Caio: Tizio non può semplicemente abbandonare i locali o negarli, ma deve consentire a Caio di utilizzarli per preparare la nuova stagione agraria. Si tratta di un obbligo positivo, strumentale alla funzione produttiva del fondo.
Il fondamento di questo obbligo risiede nella considerazione che l'attività agricola non si interrompe bruscamente: i cicli colturali sono continui e il subentrante deve poter operare fin dall'inizio senza subire le conseguenze dell'altrui ritardo nel liberare gli spazi.
Gli obblighi dell'affittuario subentrante
Specularmente, il nuovo affittuario non entra in possesso esclusivo immediato di tutti gli spazi: deve lasciare al predecessore i locali necessari per il consumo dei foraggi e per le raccolte ancora da completare. Caio, dunque, pur avendo acquisito la posizione contrattuale di affittuario, non può ostacolare Tizio nel portare a termine le operazioni di raccolta già avviate. Questo obbligo tutela il legittimo interesse economico dell'uscente, che ha investito lavoro e risorse in colture che non ha ancora potuto raccogliere.
Il ruolo degli usi locali
La norma rinvia, per la determinazione più puntuale dei rapporti tra le parti, agli usi locali. Questo rinvio e' di grande importanza pratica: le consuetudini agricole variano significativamente da zona a zona, a seconda del tipo di colture, del clima e delle tradizioni produttive. Gli usi locali colmano le lacune che la legge, inevitabilmente generale e astratta, non può disciplinare nel dettaglio. In assenza di usi applicabili, le parti dovranno accordarsi o, in caso di controversia, ricorrere all'autorità giudiziaria.
Profili pratici e giurisprudenziali
Nella pratica, le controversie più frequenti riguardano la delimitazione dei locali da mettere a disposizione e i tempi di tale disponibilita'. La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo riguarda spazi concretamente utilizzabili e adeguati alle esigenze della stagione agricola, non locali di qualsiasi tipo. Il giudice, in mancanza di accordo, avrà come parametro di riferimento la ragionevolezza e la buona fede, nonché gli usi del luogo.
È importante sottolineare che la violazione di questi obblighi può dar luogo a responsabilità contrattuale: l'affittuario uscente che impedisce l'uso dei locali al subentrante risponde dei danni causati, così come il subentrante che non lasci all'uscente lo spazio necessario per le ultime operazioni di raccolta.
Domande frequenti
Cosa deve fare l'affittuario uscente quando subentra un nuovo affittuario?
Deve mettere a disposizione del subentrante i locali e gli altri spazi necessari per i lavori dell'anno seguente, garantendo la continuità della coltivazione.
Il nuovo affittuario può occupare subito tutti i locali del fondo?
No. Deve lasciare al precedente affittuario i locali necessari per il consumo dei foraggi e per completare le raccolte ancora in corso al momento del passaggio.
Cosa succede se le parti non trovano un accordo sui locali da cedere?
Si applicano gli usi locali. In mancanza di usi applicabili, la questione può essere rimessa al giudice, che valuta in base a ragionevolezza e buona fede.
Quali sono le conseguenze della violazione degli obblighi previsti dall'art. 1646?
La parte inadempiente risponde dei danni causati all'altra. L'affittuario uscente che nega i locali al subentrante, o il subentrante che impedisce le operazioni di raccolta, sono entrambi esposti a responsabilità contrattuale.
Gli usi locali possono derogare alle regole dell'art. 1646?
Gli usi locali intervengono in funzione integrativa, per determinare i dettagli non disciplinati dalla legge, non per sostituirsi alle disposizioni normative di carattere imperativo.