Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1644 c.c. Accrescimenti e frutti del bestiame
In vigore
Accrescimento e frutti del bestiame L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il regime dei frutti del bestiame
L'art. 1644 c.c. disciplina uno degli aspetti piu' praticamente rilevanti del rapporto tra affittuario e bestiame di dotazione: a chi appartengono i frutti e gli accrescimenti prodotti dagli animali durante il periodo dell'affitto? La risposta del legislatore e' netta: spettano all'affittuario. Tizio acquisisce la proprieta' dei parti (i nati), degli altri frutti naturali (latte, lana, uova, miele se si tratta di apiari), dell'accrescimento di valore degli animali e di ogni altro provento derivante dalla gestione del bestiame.
Fondamento della regola
La ratio della disposizione si comprende nel contesto del contratto di affitto rustico: Tizio paga un canone per poter sfruttare il fondo e le sue dotazioni, e il corrispettivo di questo sfruttamento sono proprio i prodotti che il fondo genera. Se i frutti del bestiame spettassero a Caio, l'affittuario si troverebbe a pagare un canone senza poter godere pienamente della redditività zootecnica, il che svuoterebbe di senso economico il contratto. La regola e' coerente con quella dell'usufruttuario (art. 984 c.c.) e del conduttore che acquista i frutti naturali con la separazione. Tizio, potendo appropriarsi dei frutti, ha tutti gli incentivi per curare la salute e la produttivita' del bestiame.
L'accrescimento e i proventi economici
La norma menziona non solo i frutti naturali in senso stretto, ma anche l'accrescimento e ogni altro provento. Con accrescimento si intende l'incremento naturale del valore del bestiame: un bovino che ingrandisce, ingrassa e aumenta di peso; una mandria che migliora la qualita' genetica per effetto della selezione. Con provento si intende qualunque ricavo economico: la vendita di capi nati in soprannumero rispetto alla dotazione minima, la cessione di bestiame a fine carriera produttiva. Tutti questi benefici economici appartengono a Tizio come componente del suo reddito agricolo.
L'eccezione del letame: una risorsa del fondo
La disposizione finale introduce una significativa eccezione: il letame prodotto dagli animali non appartiene all'affittuario come frutto del bestiame, ma deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo. La ratio e' chiarissima: il letame e' un fertilizzante organico essenziale per la fertilita' del suolo agricolo. Se Tizio potesse liberamente vendere il letame a terzi, sottrarrebbe al fondo una risorsa fondamentale per il mantenimento della fertilita', danneggiando il locatore Caio che vedrebbe il fondo impoverito al termine del contratto. Il divieto di distrazione del letame e' quindi funzionale alla conservazione della produttivita' del fondo, in linea con il generale obbligo di mantenimento della dotazione previsto dall'art. 1640.
Implicazioni pratiche
Nella pratica, la distinzione tra frutti dell'affittuario e letame del fondo puo' generare contestazioni quando si utilizzino reflui zootecnici anche come fonte energetica (biogas). E' opportuno che i contratti moderni chiariscano espressamente il regime dei digestati e del biogas prodotto da impianti a biomassa, poiche' la norma del 1942 non poteva anticipare questi sviluppi tecnologici. La giurisprudenza e' ancora scarsa sul punto, il che rende la pattuizione contrattuale ancora piu' necessaria per evitare controversie.
Domande frequenti
I parti del bestiame appartengono al locatore o all'affittuario?
All'affittuario. L'art. 1644 stabilisce che Tizio acquista la proprieta' dei parti e di tutti gli altri frutti del bestiame (latte, lana, uova), nonche' dell'accrescimento e di ogni altro provento derivante dalla gestione degli animali.
Cosa si intende per 'accrescimento' del bestiame?
L'aumento naturale del valore degli animali durante il periodo dell'affitto: il peso guadagnato, il miglioramento qualitativo, l'eta' che incrementa il valore di un capo da riproduzione. Questo accrescimento appartiene a Tizio, non al locatore Caio.
L'affittuario puo' vendere il letame prodotto dagli animali?
No. Il letame costituisce un'eccezione espressa: deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo e non puo' essere venduto o ceduto a terzi. La sua funzione e' mantenere la fertilita' del suolo agricolo a beneficio del locatore.
Qual e' la differenza tra frutti del bestiame e frutti del fondo?
I frutti del bestiame (latte, lana, parti) appartengono all'affittuario ex art. 1644; i frutti del fondo (raccolti agricoli) appartengono anch'essi all'affittuario come corrispettivo del canone pagato. Il letame, pur prodotto dal bestiame, e' considerato risorsa del fondo e non frutto dell'affittuario.
Come si applica la norma ai moderni impianti di biogas alimentati con reflui zootecnici?
La norma del 1942 non prevede questa ipotesi. E' opportuno regolare contrattualmente il regime del biogas e dei digestati, poiche' la giurisprudenza su questo punto e' ancora scarsa e il rischio di controversie e' elevato.