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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1645 c.c. Riconsegna del bestiame

In vigore

Nel caso previsto dall’articolo 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto, l’affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame. Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell’articolo 1640. Sono salve [le disposizioni delle norme corporative e] (1) i patti diversi.

In sintesi

  • Restituzione in natura: al termine del contratto, l'affittuario deve riconsegnare bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto.
  • Conguaglio per piccole differenze: differenze di qualità o quantità entro limiti ammissibili (esigenze della coltivazione) sono compensate restituendo bestiame di uguale valore.
  • Conguaglio in denaro: eccedenze o deficienze di valore vengono regolate in denaro tra le parti, al valore al tempo della riconsegna.
  • Deposito del valore: la regola del conguaglio si applica anche se all'inizio l'affittuario aveva depositato una somma in sostituzione del bestiame.
  • Rinvio all'art. 1640, comma 3: si applica anche il divieto di distrazione della dotazione necessaria.
  • Derogabilità: le parti possono pattuire condizioni diverse rispetto al regime legale.

L'obbligo di restituzione del bestiame

L'art. 1645 c.c. chiude il ciclo delle norme sulle scorte vive, disciplinando la fase conclusiva del contratto di affitto rustico: la riconsegna del bestiame al locatore. La norma si applica nel caso previsto dall'art. 1642, cioe' quando il bestiame e' stato identificato con l'indicazione di specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso e la sua proprieta' e' rimasta a Caio durante tutto il rapporto. Al termine del contratto, Tizio deve restituire bestiame corrispondente per questi stessi parametri: non necessariamente i medesimi animali fisici, che nel frattempo possono essere stati sostituiti, malati, abbattuti o invecchiati, ma animali che abbiano le stesse caratteristiche zootecniche di quelli originariamente ricevuti.

Il sistema di conguaglio a cascata

La norma prevede un meccanismo di conguaglio articolato in tre livelli. Primo livello: se le differenze di qualita' o quantita' sono contenute nei limiti ammissibili, cioe' rientranti nelle variazioni fisiologiche della gestione zootecnica, Tizio restituisce bestiame di uguale valore, non necessariamente identico per tutte le caratteristiche. E' la fisiologica variabilita' di una mandria viva. Secondo livello: se vi e' un'eccedenza o una deficienza nel valore del bestiame al momento della riconsegna, si fa un conguaglio in denaro. Il parametro e' il valore al tempo della riconsegna, non quello iniziale: questo significa che le variazioni di mercato (ad esempio, un aumento del prezzo dei bovini da carne) vengono assorbite nel conguaglio finale. Terzo livello: la stessa regola del conguaglio in denaro si applica anche quando all'inizio Tizio aveva depositato presso Caio una somma in sostituzione del bestiame, meccanismo gia' visto per le scorte morte all'art. 1640.

Rinvio all'art. 1640, terzo comma

Il quinto comma dell'art. 1645 richiama il terzo comma dell'art. 1640, che impone il mantenimento della dotazione necessaria. Questo rinvio chiarisce che l'obbligo di non distrarre la dotazione vale durante tutto il contratto, non solo al momento della riconsegna: Tizio non puo' ridurre progressivamente il bestiame durante l'affitto per poi trovarsi a fine contratto nell'impossibilita' di restituire la dotazione completa. Un comportamento simile configurerebbe un inadempimento contrattuale continuato, con le relative conseguenze risarcitorie.

Il calcolo del conguaglio nella prassi

Nella pratica, il conguaglio al valore della riconsegna puo' generare dispute significative, soprattutto quando i prezzi di mercato del bestiame sono cambiati notevolmente nel corso del contratto. E' opportuno che le parti stabiliscano contrattualmente il metodo di determinazione del valore (perizia giurata, listini di mercato, prezzi all'asta) e designino un arbitro o un tecnico agronomo-zootecnico per la valutazione in caso di disaccordo. L'inventario iniziale dettagliato, con schede zootecniche, marchi auricolari e fotografie degli animali, e' lo strumento fondamentale per una riconsegna non contenziosa.

Derogabilita' e autonomia contrattuale

Come per tutte le norme sulle scorte, anche l'art. 1645 e' derogabile. Le parti possono prevedere una restituzione per solo valore, un sistema di rivalutazione diverso, o clausole specifiche per determinate categorie di capi (riproduttori, animali di pregio genetico). La derogabilita' e' particolarmente utile negli affitti di aziende zootecniche specializzate, dove il bestiame e' selezionato per caratteristiche genetiche precise e la sua sostituzione con animali equivalenti puo' essere complessa e costosa.

Domande frequenti

Come deve avvenire la restituzione del bestiame alla fine dell'affitto?

L'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso a quello ricevuto. Non occorre restituire gli stessi animali fisici, ma animali con le stesse caratteristiche zootecniche.

Cosa succede se il bestiame restituito ha un valore diverso da quello ricevuto?

Si applica un conguaglio in denaro: se il valore e' inferiore Tizio paga la differenza a Caio, se e' superiore Caio rimborsa Tizio. Il calcolo si fa al valore di mercato al tempo della riconsegna.

Come si gestiscono le piccole differenze di qualita' o numero del bestiame?

Le differenze contenute nei limiti ammissibili per le esigenze della coltivazione vengono compensate restituendo bestiame di uguale valore complessivo, senza obbligo di rispecchiare esattamente ogni parametro della descrizione iniziale.

Se l'affittuario aveva depositato una somma in sostituzione del bestiame, come avviene la chiusura del rapporto?

Si applica la stessa regola del conguaglio in denaro: si confronta il valore del bestiame alla riconsegna con la somma depositata e si regola la differenza tra le parti.

Quali accorgimenti pratici aiutano una riconsegna non contenziosa del bestiame?

Un inventario iniziale dettagliato con schede zootecniche, marchi auricolari e fotografie; la previsione contrattuale del metodo di valutazione (perizia, listini di mercato); la designazione di un tecnico agronomo-zootecnico per la valutazione in caso di disaccordo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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