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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1640 c.c. Scorte morte

In vigore

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all’affittuario all’inizio dell’affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell’affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d’uso. L’eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto, l’affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l’obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l’affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell’affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell’uno e parte delle altre. Sono salve [le diverse disposizioni delle norme corporative o] (1) le diverse pattuizioni delle parti.

In sintesi

  • Scorte morte: macchinari, attrezzi e altri beni non viventi consegnati all'affittuario devono essere restituiti nella stessa specie, qualità e quantità al termine del contratto.
  • Scorte fisse (macchinari, attrezzi): restituzione nello stesso stato d'uso; eccedenze o deficienze regolate in denaro al valore corrente alla riconsegna.
  • Dotazione necessaria: non può essere distratta e va mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
  • Deposito del valore: se l'affittuario ha depositato una somma in sostituzione delle scorte, il locatore la restituisce alla riconsegna.
  • Scorte stimate per solo valore: l'affittuario ne acquista la proprietà e alla scadenza restituisce il valore o scorte in natura al prezzo corrente, o una combinazione di entrambi.
  • Derogabilità: le parti possono pattuire diversamente rispetto alle regole legali.

Inquadramento normativo

L'art. 1640 c.c. disciplina le scorte morte nell'affitto di fondi rustici, cioe' quei beni strumentali non animati, macchinari agricoli, attrezzi, sementi, concimi, che il locatore consegna all'affittuario come dotazione necessaria per la conduzione del fondo. La norma si inserisce nel Titolo VI del Libro IV, dedicato all'affitto, e integra le previsioni generali sull'affitto di produzione con regole specifiche per i beni mobili non viventi che corredano il fondo rustico.

Regime di restituzione delle scorte

Il meccanismo previsto dalla disposizione si articola in due varianti principali a seconda della modalita' con cui le scorte sono state consegnate all'inizio del rapporto. Primo caso: le scorte sono determinate con indicazione di specie, qualita' e quantita'. In questo scenario la proprieta' rimane al locatore e l'affittuario, che possiamo chiamare Tizio, ha l'obbligo di restituire beni identici al termine del contratto. Se alla scadenza vi e' una differenza in piu' o in meno rispetto alla dotazione originaria, il divario viene compensato in denaro secondo il valore di mercato vigente al momento della riconsegna: Tizio dovra' quindi corrispondere al locatore Caio un conguaglio in denaro se ha restituito beni di minor valore, oppure ricevera' un rimborso se la dotazione si e' incrementata nel tempo. Secondo caso: le scorte sono consegnate con la sola indicazione del valore. Qui si produce un effetto traslativo della proprieta' in favore di Tizio, il quale puo' liberamente utilizzare e consumare i beni ricevuti, salvo restituire alla scadenza il loro equivalente in denaro, o beni in natura di pari valore, o una combinazione dei due. Il parametro di riferimento e' sempre il prezzo corrente al tempo della riconsegna, non quello dell'inizio del rapporto.

La dotazione necessaria e il divieto di distrazione

Il terzo comma introduce un obbligo di conservazione: la dotazione necessaria non puo' essere distratta. Cio' significa che Tizio non puo' vendere, cedere o altrimenti sottrarre al fondo i beni strumentali che ne garantiscono la produttivita'. La dotazione deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi: un richiamo alla consuetudine agricola locale che costituisce parametro di adeguatezza del comportamento dell'affittuario. La violazione di questo obbligo espone Tizio a responsabilita' contrattuale verso Caio e, nei casi piu' gravi, potrebbe giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il deposito del valore come alternativa alle scorte fisiche

Il quarto comma disciplina un'ipotesi particolare: l'affittuario che, anziche' ricevere fisicamente le scorte, ha depositato presso il locatore una somma di denaro corrispondente al loro valore. In questo caso la norma chiarisce che il divieto di distrazione si applica ugualmente, la dotazione in natura deve comunque essere mantenuta, e che il locatore e' obbligato a restituire la somma depositata al momento della riconsegna. Si tratta di una forma di garanzia reale atipica che tutela entrambe le parti: Caio ottiene una garanzia economica, Tizio mantiene disponibilita' liquida da restituire a fine rapporto.

Profili pratici e derogabilita'

L'ultimo comma sancisce espressamente la derogabilita' convenzionale del regime legale: le parti possono pattuire condizioni diverse. Questa apertura all'autonomia privata e' rilevante nella pratica contrattuale agraria, dove le parti possono calibrare diversamente il rischio del deperimento delle scorte, stabilire diversi criteri di valutazione, o prevedere la restituzione in natura anche nel caso di scorte consegnate per solo valore. E' buona prassi che i contratti di affitto rustico contengano un inventario dettagliato delle scorte consegnate, con fotografie e valorizzazione analitica, per evitare contestazioni alla scadenza sulla quantita' e qualita' dei beni da restituire.

Domande frequenti

Cosa sono le scorte morte nell'affitto di fondi rustici?

Sono i beni strumentali non viventi consegnati al fondo: macchinari, attrezzi, sementi. Vanno distinte dalle scorte vive (bestiame) disciplinate dagli articoli seguenti.

L'affittuario diventa proprietario delle scorte ricevute?

Dipende dalla modalita' di consegna: se le scorte sono determinate per specie e qualita', la proprieta' resta al locatore; se sono consegnate per solo valore, la proprieta' passa all'affittuario che restituira' il valore o beni equivalenti.

Come si calcola il conguaglio in denaro per le scorte morte?

Il valore di riferimento e' il prezzo corrente al tempo della riconsegna, non quello iniziale. Eccedenze o deficienze rispetto alla dotazione originaria vengono compensate in denaro a quel valore di mercato.

Puo' l'affittuario vendere i macchinari agricoli presenti sul fondo?

No, la dotazione necessaria non puo' essere distratta. L'affittuario deve mantenerla secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi, pena responsabilita' contrattuale verso il locatore.

Le parti possono derogare alle regole dell'art. 1640 c.c.?

Si', l'ultimo comma prevede espressamente che le parti possano pattuire condizioni diverse, ad esempio diversi criteri di valutazione, diverse modalita' di restituzione o una diversa ripartizione del rischio di deperimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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