Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1638 c.c. – Espropriazione per pubblico interesse

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

In sintesi

  • Espropriazione o occupazione temporanea del fondo locato: l'affittuario ha diritto a una parte dell'indennità corrisposta al locatore.
  • La quota spettante all'affittuario copre i frutti non percepiti o il mancato raccolto causato dall'esproprio.
  • L'indennità da ripartire è quella ricevuta dal locatore dall'ente espropriante.
  • La norma bilancia le perdite tra locatore e affittuario garantendo a quest'ultimo ristoro economico per la diminuzione produttiva.
Indice dei contenuti

L'espropriazione del fondo locato e i diritti dell'affittuario

L'articolo 1638 del Codice Civile affronta una situazione eccezionale: l'intervento autoritativo dello Stato o di un ente pubblico sul fondo oggetto del contratto di affitto. L'espropriazione per pubblica utilita' o l'occupazione temporanea, tipicamente disposta per la realizzazione di opere pubbliche (strade, ferrovie, canali), produce effetti che si riflettono sia sul locatore che sull'affittuario.

Il diritto dell'affittuario all'indennita'

In base al principio generale, l'indennita' di esproprio spetta al proprietario del fondo, il locatore. Tuttavia, l'espropriazione o l'occupazione temporanea priva anche l'affittuario della possibilità di coltivare il fondo e raccogliere i frutti. L'articolo 1638 corregge questa ingiustizia riconoscendo all'affittuario il diritto a ricevere dal locatore la parte dell'indennita' che corrisponde ai frutti non percepiti o al mancato raccolto.

Meccanismo di ripartizione

Il meccanismo e' indiretto: l'ente espropriante paga l'intera indennita' al locatore (proprietario), il quale e' poi tenuto a girare all'affittuario la quota relativa al pregiudizio subito da quest'ultimo. Tizio, proprietario di un fondo agricolo locato a Caio, riceve dall'ANAS un'indennita' di esproprio comprensiva anche del valore dei frutti pendenti: dovrà trasferire a Caio quella componente dell'indennita' relativa ai frutti di cui Caio e' stato privato.

Espropriazione totale e parziale

La norma si applica sia all'espropriazione totale del fondo (che determina anche la risoluzione del contratto di affitto) sia all'espropriazione parziale o all'occupazione temporanea. Nel caso di occupazione temporanea, l'affittuario ha diritto alla quota di indennita' relativa ai raccolti perduti durante il periodo di occupazione, mentre il contratto di affitto riprende i propri effetti al termine dell'occupazione medesima.

Rapporto con la normativa espropriativa

L'articolo 1638 si integra con il D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropriazioni), che prevede autonomi diritti dell'affittuario coltivatore diretto nella procedura espropriativa. In particolare, il TUE riconosce all'affittuario coltivatore diretto il diritto a un'indennita' aggiuntiva a quella spettante al proprietario, nonché un diritto di prelazione nel caso di riacquisto del bene. Il Codice Civile fissa il principio generale; la legislazione speciale ne declina le modalità applicative.

Importanza della norma nella pratica

La disposizione rileva in tutti i casi di grandi opere infrastrutturali che attraversano aree agricole. L'affittuario che subisce l'esproprio o l'occupazione del fondo non deve subire anche la perdita economica del raccolto senza ristoro: la legge gli garantisce una quota dell'indennita' proporzionale al danno produttivo subito. È consigliabile che l'affittuario si costituisca parte nelle procedure espropriative per far valere i propri diritti in modo diretto e documentato.

Domande frequenti

A chi spetta l'indennita' di esproprio quando il fondo e' dato in affitto?

Al proprietario (locatore), ma quest'ultimo deve girare all'affittuario la quota corrispondente ai frutti non percepiti o al mancato raccolto causato dall'esproprio.

L'art. 1638 si applica anche all'occupazione temporanea?

Si': tanto in caso di espropriazione definitiva quanto in caso di occupazione temporanea l'affittuario ha diritto alla parte di indennita' relativa al periodo di privazione del fondo.

L'affittuario può rivendicare i propri diritti direttamente verso l'ente espropriante?

Il Codice Civile configura il credito verso il locatore; tuttavia il D.P.R. 327/2001 prevede in certi casi diritti diretti dell'affittuario coltivatore diretto nella procedura espropriativa.

Cosa comprende la quota di indennita' spettante all'affittuario?

La parte relativa ai frutti non ancora raccolti al momento dell'esproprio e al mancato raccolto conseguente all'impossibilita' di coltivare il fondo.

Il contratto di affitto si risolve automaticamente in caso di espropriazione?

In caso di espropriazione totale si', perché il fondo cessa di esistere nel patrimonio del locatore. In caso di occupazione temporanea il contratto rimane in vita e riprende i propri effetti al termine del periodo di occupazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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