In sintesi
- Responsabilita del conduttore: il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio, salvo prova di causa non imputabile.
- Inversione dell'onere della prova: spetta al conduttore dimostrare che l'evento dannoso e avvenuto per causa a lui non imputabile (forza maggiore, caso fortuito).
- Responsabilita per fatto di terzi ammessi: il conduttore risponde anche dei danni causati da persone che ha ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
- Incendio: caso espressamente menzionato dalla norma come ipotesi in cui la responsabilita del conduttore e presunta, salvo prova contraria.
- Raccordo con l'art. 1587 c.c.: la norma specifica le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo di diligenza nella custodia del bene locato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1588 c.c. – Perdita e deterioramento della cosa locata
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La responsabilita del conduttore per perdita e deterioramento
L'art. 1588 c.c. disciplina la responsabilita del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata avvenuti nel corso del rapporto. La norma si inserisce nel sistema degli obblighi del conduttore (art. 1587 c.c.) e ne specifica le conseguenze in caso di violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia del bene.
Il meccanismo adottato dal legislatore e quello della presunzione di responsabilita: il conduttore risponde per default della perdita e del deterioramento, e spetta a lui fornire la prova liberatoria dimostrando che l'evento e avvenuto per causa a lui non imputabile. Si tratta di una responsabilita oggettiva attenuata: non e necessario provare la colpa del conduttore, ma il conduttore puo liberarsi provando il caso fortuito o la forza maggiore.
L'onere della prova e la causa non imputabile
L'inversione dell'onere della prova e il cuore della norma: il locatore non deve dimostrare che il conduttore ha causato il danno; e il conduttore a dover provare che il danno non e a lui imputabile. La 'causa non imputabile' comprende: il caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile), la forza maggiore (evento esterno irresistibile), il fatto del terzo estraneo al rapporto contrattuale.
Immaginiamo che Tizio lochi a Caio un appartamento e che durante la locazione scoppi un incendio che distrugge il bene. L'art. 1588 c.c. cita espressamente l'incendio come esempio di evento di cui il conduttore puo essere ritenuto responsabile: Caio deve quindi dimostrare che l'incendio e partito per cause a lui non imputabili (corto circuito senza sua negligenza, incendio doloso di terzi non ammessi da lui, fulmine, ecc.) per evitare di rispondere del danno.
Responsabilita per fatto di terzi ammessi
Il secondo comma della norma estende la responsabilita del conduttore ai danni causati da persone da lui ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa. Si tratta di un ampliamento significativo: il conduttore risponde non solo per i propri comportamenti, ma anche per quelli dei soggetti che ha introdotto nell'ambito della sua disponibilita del bene.
Rientrano in questa categoria: i familiari conviventi, i dipendenti del conduttore che usano il bene per ragioni di lavoro, gli ospiti temporanei, i subconduttori (ove consentiti). Non rientrano invece i terzi estranei che abbiano agito senza il consenso o la conoscenza del conduttore.
La logica e chiara: il conduttore ha il potere di controllare chi accede al bene locato, e deve rispondere delle conseguenze dell'esercizio di questo potere. Se Caio ammette nell'appartamento un ospite che, per negligenza, causa un allagamento, Caio non puo liberarsi invocando il fatto del terzo, perche quel terzo era stato da lui ammesso.
Il deterioramento da normale uso
Va ricordato che la norma si applica ai deterioramenti che eccedono il normale uso della cosa. Il conduttore non risponde del normale deperimento derivante dall'uso conforme al contratto: e il locatore che ne sopporta il rischio come parte del costo dell'impresa locatizia. L'art. 1588 c.c. riguarda i danni anomali, che vanno al di la dell'ordinaria usura.
Domande frequenti
Il conduttore e sempre responsabile se la cosa locata si deteriora?
E responsabile per i deterioramenti che eccedono il normale uso. Puo liberarsi provando che il danno e avvenuto per causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza maggiore). Il normale deperimento da uso conforme al contratto e invece a carico del locatore.
Chi deve provare la causa dell'incendio in una locazione?
Il conduttore. L'art. 1588 c.c. stabilisce una presunzione di responsabilita: spetta al conduttore dimostrare che l'incendio e avvenuto per cause a lui non imputabili (corto circuito senza sua negligenza, fatto di terzi estranei, ecc.).
Il conduttore risponde dei danni causati da un suo ospite?
Si. Il conduttore risponde anche dei danni causati da persone che ha ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa. Non puo liberarsi invocando il fatto del terzo se ha lui stesso introdotto quel soggetto nel bene locato.
Cosa deve provare il conduttore per non rispondere della perdita della cosa locata?
Deve provare che la perdita e avvenuta per causa a lui non imputabile: caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi estranei (non ammessi da lui). La prova e a suo carico: la norma presume la sua responsabilita.
Il conduttore risponde anche del deterioramento causato da un subconduttore?
Si, se la sublocazione era consentita e il subconduttore e stato quindi 'ammesso' dal conduttore al godimento della cosa. Il conduttore principale rimane responsabile verso il locatore per i danni causati dal subconduttore.