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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Riduzione del canone: se i lavori durano oltre un sesto della locazione o comunque piu di venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo.
  • Proporzionalita del rimedio: la riduzione e commisurata sia alla durata complessiva delle riparazioni sia all'entita del mancato godimento.
  • Inabitabilita come caso grave: se i lavori rendono inabitabile la parte della cosa necessaria all'alloggio del conduttore e della famiglia, e possibile chiedere lo scioglimento del contratto.
  • Scioglimento secondo le circostanze: il giudice valuta le concrete modalita di svolgimento dei lavori e il grado di compressione del godimento prima di pronunciare la risoluzione.
  • Raccordo con l'art. 1583 c.c.: la norma completa il sistema avviato dall'articolo precedente, aggiungendo i rimedi indennitari e risolutivi per i casi piu gravi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1584 c.c. Diritti del conduttore in caso di riparazioni

In vigore

Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

In sintesi

  • Riduzione del canone: se i lavori durano oltre un sesto della locazione o comunque piu di venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo.
  • Proporzionalita del rimedio: la riduzione e commisurata sia alla durata complessiva delle riparazioni sia all'entita del mancato godimento.
  • Inabitabilita come caso grave: se i lavori rendono inabitabile la parte della cosa necessaria all'alloggio del conduttore e della famiglia, e possibile chiedere lo scioglimento del contratto.
  • Scioglimento secondo le circostanze: il giudice valuta le concrete modalita di svolgimento dei lavori e il grado di compressione del godimento prima di pronunciare la risoluzione.
  • Raccordo con l'art. 1583 c.c.: la norma completa il sistema avviato dall'articolo precedente, aggiungendo i rimedi indennitari e risolutivi per i casi piu gravi.
Indice dei contenuti

Struttura della norma e ratio

L'art. 1584 c.c. introduce i rimedi a favore del conduttore per il caso in cui le riparazioni urgenti, tollerate in virtu dell'art. 1583 c.c., si protraggano oltre certi limiti temporali o raggiungano una tale intensita da rendere inabitabile la parte della cosa necessaria all'alloggio. La norma bilancia l'interesse del locatore a conservare il bene con il diritto del conduttore a godere della prestazione per cui paga il canone.

Il rimedio della riduzione del canone

Il primo rimedio scatta al superamento di una doppia soglia temporale alternativa: i lavori durano per oltre un sesto della durata della locazione oppure, in ogni caso, per oltre venti giorni. Il secondo limite (venti giorni) opera indipendentemente dalla durata contrattuale, garantendo tutela anche nei contratti di lunga durata.

Immaginiamo che Tizio abbia locato a Caio un negozio per quattro anni (1.460 giorni): un sesto equivale a circa 243 giorni. Se i lavori durano 200 giorni, Caio non raggiunge la soglia del sesto ma supera ampiamente i venti giorni, quindi ha comunque diritto alla riduzione. La riduzione e proporzionata all'intera durata delle riparazioni (non solo alla parte eccedente la soglia) e all'entita del mancato godimento (ad esempio, se i lavori riguardano solo un locale su dieci, la riduzione sara contenuta).

Lo scioglimento del contratto per inabitabilita

Il secondo rimedio, di maggior peso, e lo scioglimento del contratto. Esso presuppone che i lavori rendano inabitabile la parte della cosa strettamente necessaria all'alloggio del conduttore e della sua famiglia, indipendentemente dalla durata. La norma usa l'espressione 'secondo le circostanze', rimettendo al giudice una valutazione discrezionale che tenga conto della gravita del disagio, delle prospettive di rapida conclusione dei lavori e della possibilita di soluzioni alternative.

La giurisprudenza ha chiarito che il conduttore non puo invocare automaticamente la risoluzione: deve dimostrare l'inabitabilita concreta e non meramente potenziale della parte destinata all'alloggio. Non e sufficiente un generico disagio: occorre che quella porzione specifica della cosa sia oggettivamente inidonea all'uso abitativo durante i lavori.

Natura dei rimedi e derogabilita

I rimedi previsti dall'art. 1584 c.c. sono posti a tutela del conduttore e, secondo l'orientamento prevalente, non possono essere esclusi da clausole contrattuali che scarichino integralmente sul conduttore il rischio delle riparazioni urgenti, trattandosi di norme che proteggono un interesse fondamentale del contraente debole. Diversa e la questione per le locazioni commerciali, dove una maggiore autonomia negoziale e tradizionalmente riconosciuta.

Casistica pratica

I casi piu frequenti in giurisprudenza riguardano: rifacimento totale dell'impianto idrico con sospensione dell'acqua corrente per settimane; ristrutturazione del tetto con infiltrazioni e inagibilita delle camere da letto; lavori di consolidamento strutturale che costringono il conduttore ad abbandonare temporaneamente l'immobile. In questi casi i tribunali hanno generalmente riconosciuto la riduzione del canone e, nei casi piu gravi, lo scioglimento del contratto.

Domande frequenti

Quando scatta il diritto alla riduzione del canone per riparazioni?

Quando i lavori si protraggono per oltre un sesto della durata della locazione oppure, in ogni caso, per oltre venti giorni. Basta il superamento di uno dei due limiti per avere diritto alla riduzione.

Come si calcola la riduzione del canone?

La riduzione e proporzionata all'intera durata delle riparazioni (non solo alla parte eccedente la soglia) e all'entita del mancato godimento. Se i lavori riguardano solo una parte minore dell'immobile, la riduzione sara contenuta.

In quali casi il conduttore puo chiedere lo scioglimento del contratto?

Quando i lavori rendono inabitabile la parte della cosa necessaria all'alloggio del conduttore e della sua famiglia. Non e necessario che i lavori durino a lungo: rileva l'inabitabilita concreta, non la durata.

Lo scioglimento del contratto e automatico in caso di inabitabilita?

No. Il giudice valuta le circostanze concrete prima di pronunciare lo scioglimento, considerando la gravita del disagio, le prospettive di conclusione dei lavori e le eventuali soluzioni alternative.

Le parti possono contrattualmente escludere i rimedi dell'art. 1584 c.c.?

Nelle locazioni abitative e difficile escludere tali rimedi perche tutelano un interesse fondamentale del conduttore. Nelle locazioni commerciali e riconosciuta una maggiore autonomia negoziale, ma clausole abusive restano comunque contestabili.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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