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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1516 c.c. – Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

In sintesi

  • Inadempimento del venditore: si applica quando il venditore non consegna cose fungibili con prezzo corrente (listini, borsa, mercuriali).
  • Acquisto coattivo: il compratore può acquistare le stesse cose da altri, a spese del venditore inadempiente, senza ritardo.
  • Obbligo di comunicazione: il compratore deve dare pronta notizia al venditore dell'acquisto effettuato.
  • Diritto alla differenza: il compratore ha diritto alla differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto sostitutivo e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
  • Simmetria con l'art. 1515 c.c.: norma speculare all'esecuzione coattiva per inadempimento del compratore, applicata all'inadempimento del venditore.
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L'esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

L'art. 1516 c.c. costituisce il contraltare simmetrico dell'art. 1515 c.c.: se quest'ultimo tutela il venditore quando il compratore non paga, l'art. 1516 c.c. tutela il compratore quando il venditore non consegna la merce. Si tratta di un rimedio di autotutela che consente al compratore di soddisfare il proprio bisogno acquisendo la merce altrove, addebitandone i costi al venditore inadempiente.

Ambito di applicazione: solo cose fungibili a prezzo corrente

A differenza dell'art. 1515 c.c., che si applica a qualsiasi cosa mobile, l'art. 1516 c.c. ha un ambito più ristretto: si applica solo quando la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente ai sensi del terzo comma dell'art. 1515 c.c. (prezzo stabilito da autorità pubblica, da listini di borsa o da mercuriali).

Il requisito della fungibilita' e del prezzo corrente e' essenziale perché rende possibile l'acquisto sostitutivo sul mercato a condizioni oggettivamente verificabili. Se Caio, venditore, non consegna 100 tonnellate di grano duro a prezzo mercuriale concordato, Tizio, compratore, può acquistarle da un altro fornitore sul mercato e addebitare a Caio la differenza di costo.

La procedura dell'acquisto sostitutivo

Il compratore che intende avvalersi di questo rimedio deve agire senza ritardo, effettuando l'acquisto sostitutivo a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 1515 c.c.: persona autorizzata agli atti di vendita, ufficiale giudiziario o commissario nominato dal giudice di pace. Questa formalita' assicura che l'acquisto avvenga in modo trasparente e documentato, a condizioni di mercato.

Una volta effettuato l'acquisto, il compratore ha l'obbligo di dare pronta notizia al venditore. Questa comunicazione e' fondamentale: informa il venditore dell'avvenuto acquisto sostitutivo e permette di quantificare il danno che il compratore intende porre a suo carico.

Il diritto alla differenza e al risarcimento

Il meccanismo economico e' speculare a quello dell'art. 1515 c.c.: se il compratore ha dovuto spendere più del prezzo pattuito per acquistare la merce da un terzo fornitore, ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa sostenuta per l'acquisto sostitutivo e il prezzo convenuto originariamente con il venditore. Ha inoltre diritto al risarcimento del maggior danno subito (fermo produttivo, perdita di commesse, costi aggiuntivi).

Ad esempio: se Tizio aveva acquistato il grano da Caio a 300 euro/tonnellata, ma ha dovuto comprarlo sul mercato a 350 euro/tonnellata, ha diritto a ricevere da Caio 50 euro/tonnellata, più eventuali danni ulteriori.

Coordinamento con gli altri rimedi

Anche in questo caso il rimedio dell'acquisto coattivo si affianca alla possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Tuttavia, una volta effettuato l'acquisto sostitutivo, il compratore non potra' più pretendere la consegna della merce originale dal venditore inadempiente: i due rimedi sono incompatibili, poiché il bisogno del compratore e' già stato soddisfatto attraverso l'acquisto alternativo.

Domande frequenti

Il compratore può acquistare la merce da un altro venditore se quello originale non consegna?

Si', ma solo se la vendita ha per oggetto cose fungibili con prezzo corrente (listini, borsa, mercuriali). In quel caso il compratore può acquistare da altri senza ritardo, a spese del venditore inadempiente, tramite persona autorizzata o ufficiale giudiziario.

Quali sono le differenze tra l'art. 1515 e l'art. 1516 c.c.?

L'art. 1515 c.c. tutela il venditore quando il compratore non paga: il venditore vende la cosa all'asta. L'art. 1516 c.c. tutela il compratore quando il venditore non consegna: il compratore acquista la merce da altri. L'art. 1516 si applica però solo a cose fungibili con prezzo corrente.

Il compratore deve comunicare al venditore di aver fatto l'acquisto sostitutivo?

Si', dopo aver acquistato la merce da un altro fornitore, il compratore deve dare pronta notizia al venditore inadempiente, comunicando l'avvenuto acquisto sostitutivo e le condizioni alle quali e' stato effettuato.

Cosa può chiedere il compratore se l'acquisto sostitutivo e' costato di più?

Ha diritto alla differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto sostitutivo e il prezzo convenuto originariamente, più il risarcimento del maggior danno eventualmente subito (fermo produttivo, perdita di clienti, interessi).

Dopo l'acquisto sostitutivo, il compratore può ancora chiedere la consegna al venditore originale?

No, una volta effettuato l'acquisto sostitutivo il compratore non può più esigere la consegna originale, poiché il suo bisogno e' già stato soddisfatto. Può però chiedere il rimborso della maggior spesa e il risarcimento dei danni al venditore inadempiente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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