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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1518 c.c. – Normale determinazione del risarcimento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

In sintesi

  • Criterio oggettivo di risarcimento: il danno è la differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo corrente alla data e al luogo della consegna pattuita.
  • Prezzo corrente: si fa riferimento all'art. 1515 c.c. terzo comma, che individua il mercato di riferimento per la quotazione ufficiale.
  • Prova di maggior danno: è ammessa; il creditore può dimostrare di aver subito un danno superiore alla differenza di prezzo.
  • Vendita a esecuzione periodica: il danno si calcola separatamente per ciascuna consegna, in base ai prezzi correnti del giorno e del luogo stabiliti per quella singola consegna.
  • Applicazione: la norma opera solo se il contratto si è già risolto per inadempimento e la cosa ha un prezzo corrente di mercato.
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Funzione della norma nel sistema del risarcimento

L'articolo 1518 del Codice Civile stabilisce un criterio legale di liquidazione del danno da inadempimento nella vendita di cose mobili dotate di un prezzo corrente. La disposizione introduce una presunzione di danno minimo pari alla differenza tra il prezzo pattuito e il prezzo di mercato, semplificando notevolmente l'onere probatorio del contraente danneggiato. La ratio e' quella di evitare che chi ha subito l'inadempimento debba ricostruire analiticamente il proprio danno in un contesto in cui esistono quotazioni ufficiali o di mercato facilmente verificabili.

Presupposti applicativi

La norma si applica a due condizioni cumulative. La prima e' che la cosa venduta abbia un prezzo corrente ai sensi dell'art. 1515, terzo comma, c.c., cioè che esista un listino, una borsa merci o un altro sistema di quotazione riconosciuto che individui il valore del bene nel tempo e nel luogo di riferimento. La seconda e' che il contratto si sia risolto per inadempimento di una delle parti, sia che la risoluzione sia avvenuta di diritto ai sensi dell'art. 1517 c.c., sia che sia stata pronunciata giudizialmente ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Il calcolo della differenza di prezzo

Il danno minimo e' determinato confrontando due valori: il prezzo convenuto nel contratto e il prezzo corrente nel luogo e nel giorno in cui avrebbe dovuto avvenire la consegna. La scelta del giorno della consegna come riferimento temporale e' fondamentale: se il prezzo di mercato e' salito rispetto al prezzo contrattuale, il compratore inadempiente deve risarcire al venditore la differenza, poiché quest'ultimo avrebbe potuto vendere a prezzo più alto; se invece il prezzo e' sceso, e' il venditore inadempiente a dover risarcire il compratore, che ora dovrebbe acquistare altrove a un prezzo superiore a quello pattuito.

Esempio: Tizio vende a Caio 100 azioni di una società a 50 euro l'una per consegna il 1° giugno. Il 1° giugno le azioni quotano 60 euro. Caio non paga. Tizio può chiedere almeno 10 euro per azione, pari alla differenza tra il prezzo corrente (60) e il prezzo contrattuale (50), senza necessità di provare di aver sofferto proprio quella perdita.

Prova del maggior danno

Il meccanismo della differenza di prezzo rappresenta un minimo garantito, non un massimo. Il contraente danneggiato può provare di aver subito un danno superiore, ad esempio dimostrando di aver stipulato un contratto sostitutivo a condizioni peggiori, di aver perso ulteriori guadagni o di aver dovuto sostenere costi accessori. In tal caso il risarcimento coprira' anche le voci aggiuntive, nei limiti della causalita' e della prevedibilita' ordinaria (art. 1225 c.c.).

Vendita a esecuzione periodica

Per i contratti di somministrazione o di fornitura periodica, il secondo comma dell'art. 1518 c.c. introduce un criterio di frazionamento: il danno si calcola separatamente per ciascuna rata o consegna, prendendo come riferimento il prezzo corrente nel giorno e nel luogo stabiliti per quella singola consegna. Questo evita distorsioni che potrebbero derivare dall'utilizzo di un unico prezzo di riferimento per l'intero periodo contrattuale, in presenza di forti oscillazioni di mercato.

Domande frequenti

Cosa si intende per prezzo corrente ai sensi dell'art. 1518 c.c.?

Si intende il prezzo risultante da listini ufficiali, borse merci, mercati regolamentati o altri sistemi di quotazione riconosciuti, come indicato dall'art. 1515, terzo comma, c.c. Per i beni privi di prezzo corrente si applicano i criteri ordinari dell'art. 1223 c.c.

Si può chiedere un risarcimento superiore alla differenza di prezzo?

Si', ma occorre provare il maggior danno. La differenza di prezzo e' solo il danno minimo presunto: il creditore può dimostrare, ad esempio, di aver dovuto acquistare o vendere altrove a condizioni peggiori o di aver perso ulteriori guadagni.

Come si calcola il danno nella vendita periodica?

Si prende il prezzo corrente del giorno e del luogo stabiliti per ciascuna singola consegna e si confronta con il prezzo contrattuale previsto per quella consegna. Il calcolo va ripetuto per ogni rata inadempiente.

Il venditore inadempiente deve risarcire il compratore allo stesso modo?

Si'. La norma si applica a entrambe le parti. Se e' il venditore a non consegnare e il prezzo di mercato e' salito, il compratore ha diritto alla differenza tra il prezzo corrente (più alto) e quello contrattuale (più basso).

Cosa succede se la cosa non ha un prezzo corrente?

L'art. 1518 c.c. non si applica. Il risarcimento si calcola secondo i criteri generali degli artt. 1223 e ss. c.c., con obbligo per il creditore di provare analiticamente danno emergente e lucro cessante.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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