Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1519 c.c. – Restituzione di cose non pagate

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finchè queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

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In sintesi

  • Riguarda la vendita fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo.
  • In mancanza di pagamento, il venditore può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore.
  • La domanda deve essere proposta entro quindici giorni dalla consegna.
  • Le cose devono trovarsi nello stato in cui erano al tempo della consegna.
  • Il diritto non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
  • La stessa regola vale a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, salvo che si provi che conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
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L'articolo 1519 del codice civile riguarda il caso in cui il compratore non paga il prezzo di una vendita fatta senza dilazione per il pagamento. In questa situazione la norma dà al venditore la possibilità di riprendere il possesso delle cose vendute, ma solo se ricorrono le condizioni indicate nel testo.

Le condizioni per riprendere il possesso

Il primo comma richiede anzitutto che la vendita sia stata fatta «senza dilazione per il pagamento del prezzo» e che vi sia «mancanza di pagamento». Il venditore può riprendere il possesso delle cose «finchè queste si trovano presso il compratore». Servono poi due ulteriori requisiti: la domanda deve essere proposta «entro quindici giorni dalla consegna» e le cose devono trovarsi «nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa».

Esempio: Tizio vende a Caio alcuni mobili, senza dilazione per il pagamento del prezzo, e glieli consegna. Caio non paga. Se i mobili si trovano ancora presso Caio, nello stato in cui erano al tempo della consegna, Tizio può proporre la domanda per riprenderne il possesso entro quindici giorni dalla consegna.

Il limite dei privilegi degli articoli 2764 e 2765

Il secondo comma stabilisce che il diritto di riprendere il possesso delle cose «non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765». La norma prevede però un'eccezione: il limite non opera se si prova che il creditore, al tempo della introduzione delle cose nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

I creditori che hanno sequestrato o pignorato

Il terzo comma estende la disposizione del comma precedente ai creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose. Anche in questo caso il diritto del venditore non si può esercitare in loro pregiudizio, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

Esempio: Sempronio, creditore di Caio, pignora i mobili acquistati da Tizio e non pagati. Il diritto di Tizio di riprenderne il possesso non si può esercitare in pregiudizio di Sempronio, salvo che si provi che Sempronio, al momento del pignoramento, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

Domande frequenti

Quando il venditore può riprendere il possesso delle cose vendute e non pagate?

Quando la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il compratore non ha pagato, le cose si trovano ancora presso il compratore e sono nello stato in cui erano al tempo della consegna.

Entro quale termine va proposta la domanda?

Secondo l'articolo, la domanda deve essere proposta entro quindici giorni dalla consegna.

Il venditore può riprendere le cose se sono state modificate?

La norma richiede che le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna.

Che cosa succede se sulle cose esistono i privilegi degli articoli 2764 e 2765?

Il diritto di riprendere il possesso non si può esercitare in pregiudizio di quei privilegi, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell'introduzione delle cose nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

E se i creditori del compratore hanno pignorato o sequestrato le cose?

La stessa regola si applica anche a loro favore, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.