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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1522 c.c. Vendita su campione e su tipo di campione

In vigore

Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole. In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495. PARAGRAFO III – Della vendita con riserva della proprietà

In sintesi

  • Vendita su campione: il campione è il paragone esclusivo per la qualità; qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.
  • Vendita su tipo di campione: il campione indica solo approssimativamente la qualità; la risoluzione è ammessa solo se la difformità è notevole.
  • Decadenza e prescrizione: l'azione segue i termini dell'art. 1495 c.c. (otto giorni per la denuncia dei vizi, un anno di prescrizione dalla consegna).
  • Distinzione contrattuale: è fondamentale stabilire nel contratto se il campione è esclusivo o indicativo; in mancanza si applica il regime più rigoroso.
  • Applicazione commerciale: la norma è tipica di settori come tessile, alimentare, commodities, dove la qualità è valutata per campionatura.

Ratio e campo di applicazione

L'articolo 1522 del Codice Civile disciplina due fattispecie affini ma distinte: la vendita su campione e la vendita su tipo di campione. La norma risponde a un'esigenza pratica del commercio di merci fungibili e standardizzate: spesso e' impossibile o antieconomico esaminare l'intera partita prima dell'acquisto, e le parti si accordano sulla qualita' facendo riferimento a un campione fisico. La disposizione fissa il criterio di confronto tra la merce consegnata e il campione di riferimento, e le conseguenze in caso di difformita'.

Vendita su campione: regime rigoroso

Quando la vendita e' fatta su campione, quest'ultimo costituisce l'esclusivo parametro di qualita'. Qualsiasi difformita' tra la merce consegnata e il campione, anche minima, attribuisce al compratore il diritto di domandare la risoluzione del contratto. Non e' necessario che la difformita' raggiunga una soglia di gravita': e' sufficiente qualsiasi scostamento verificabile. La norma introduce quindi una garanzia assoluta di conformita' al campione, che giustifica il regime piu' severo rispetto ai vizi ordinari della vendita.

Esempio: Tizio vende a Caio 1.000 kg di caffe' arabica su campione. Il campione ha un grado di umidita' del 10%. La merce consegnata ha un grado di umidita' del 12%. Caio ha diritto alla risoluzione anche se questa differenza non compromette la commerciabilita' del caffe'.

Vendita su tipo di campione: regime attenuato

Quando invece dalla convenzione o dagli usi risulta che il campione serve solo a indicare approssimativamente la qualita', si e' in presenza di una vendita su tipo di campione. In questo caso il regime e' attenuato: la risoluzione puo' essere chiesta solo se la difformita' e' notevole. La soglia di notevolezza deve essere valutata in concreto, tenendo conto del settore merceologico, degli usi commerciali e delle aspettative ragionevoli delle parti. Difformita' lievi o fisiologiche nel settore non bastano a giustificare la risoluzione.

Decadenza e prescrizione: rinvio all'art. 1495 c.c.

L'ultimo comma dell'art. 1522 c.c. assoggetta l'azione di risoluzione per difformita' dal campione agli stessi termini previsti dall'art. 1495 c.c. per la garanzia per vizi: il compratore deve denunciare la difformita' entro otto giorni dalla scoperta (o dalla consegna se la difformita' era apparente) e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. Questo rinvio e' rilevante perche' coordina la tutela per difformita' dal campione con il regime ordinario dei vizi, evitando discipline parallele e incerte.

Onere della prova e conservazione del campione

In caso di controversia sulla difformita', il compratore ha l'onere di provare che la merce consegnata non corrisponde al campione. E' quindi essenziale che le parti conservino il campione originale in condizioni idonee fino alla consegna e al collaudo della merce. Nella prassi contrattuale e' opportuno indicare nel contratto le modalita' di conservazione del campione, il soggetto depositario e le procedure di analisi in caso di contestazione.

Domande frequenti

Qual e' la differenza tra vendita su campione e vendita su tipo di campione?

Nella vendita su campione qualsiasi difformita' consente la risoluzione. Nella vendita su tipo di campione il campione indica solo la qualita' approssimativa, e la risoluzione e' ammessa solo se la difformita' e' notevole.

Entro quando deve essere denunciata la difformita' dal campione?

Entro otto giorni dalla scoperta, o dalla consegna se la difformita' era apparente. L'azione di risoluzione si prescrive in un anno dalla consegna, secondo il rinvio all'art. 1495 c.c.

Come si stabilisce se il campione e' esclusivo o indicativo?

Si guarda alla convenzione tra le parti e agli usi del settore. Se ne' il contratto ne' gli usi chiariscono il punto, si applica il regime piu' rigoroso della vendita su campione, con diritto alla risoluzione per qualsiasi difformita'.

Chi ha l'onere di provare la difformita' dal campione?

Il compratore che chiede la risoluzione deve dimostrare che la merce consegnata non corrisponde al campione. Per questo motivo e' fondamentale conservare il campione originale in condizioni adeguate fino al momento del collaudo.

La difformita' dal campione consente solo la risoluzione o anche il risarcimento?

Il compratore puo' cumulare la risoluzione con il risarcimento del danno, se dimostra di aver subito un pregiudizio economico. In alternativa puo' mantenere il contratto e chiedere una riduzione del prezzo proporzionale alla difformita' rilevata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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