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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1520 c.c. Vendita con riserva di gradimento

In vigore

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

In sintesi

  • Vendita con riserva di gradimento: il contratto non si perfeziona finche' il compratore non comunica al venditore il proprio gradimento.
  • Esame presso il venditore: se l'esame deve avvenire dal venditore, il compratore deve presentarsi entro il termine contrattuale, d'uso o congruo; in mancanza, il venditore e' liberato.
  • Cosa presso il compratore: se la cosa e' gia' stata consegnata al compratore e questi non si pronuncia nel termine, la cosa si considera di suo gradimento (silenzio-accettazione).
  • Natura sospensiva: la riserva di gradimento opera come condizione sospensiva: prima della comunicazione positiva il contratto non produce effetti traslativi.
  • Tutela del venditore: la norma evita che il venditore rimanga indefinitamente in attesa della pronuncia del compratore, fissando termini certi per l'esame.

Natura giuridica della riserva di gradimento

L'articolo 1520 del Codice Civile regola la vendita con riserva di gradimento (o vendita a piacere), un tipo contrattuale in cui l'efficacia del trasferimento della proprieta' e' subordinata all'espressione positiva del compratore. La norma chiarisce che il contratto non si perfeziona - cioe' non produce l'effetto traslativo della proprieta' - finche' il gradimento non viene comunicato al venditore. Parte della dottrina riconduce questo meccanismo alla figura della condizione sospensiva potestativa, in cui l'avveramento dipende dalla volonta' del compratore; altra parte lo qualifica come proposta ferma con diritto di opzione a favore del compratore.

Esame della cosa presso il venditore

Quando le parti hanno pattuito o gli usi prevedono che il compratore esamini la cosa presso il venditore, quest'ultimo e' vincolato dalla riserva solo per il tempo necessario all'esame. Se il compratore non si presenta entro il termine stabilito dal contratto o dagli usi, o entro quello congruo fissato dal venditore in assenza di indicazioni contrattuali, il venditore e' liberato dalla proposta. Cio' significa che la merce torna nella disponibilita' piena del venditore, che puo' offrirla ad altri acquirenti.

Esempio: Tizio espone in showroom un macchinario industriale con riserva di gradimento. Caio ha quindici giorni per visitare il sito e comunicare il gradimento. Decorsi i quindici giorni senza visita, Tizio e' libero di trattare con terzi.

La cosa gia' presso il compratore: il silenzio come accettazione

Il terzo comma prevede la situazione opposta: la cosa e' gia' stata consegnata al compratore in prova o in visione. In questo caso il compratore deve pronunciarsi entro il termine contrattuale, d'uso o congruo fissato dal venditore. Se non lo fa, il silenzio vale come manifestazione positiva di gradimento: la cosa si considera acquistata e il contratto si perfeziona. La norma introduce un meccanismo di silenzio-accettazione che tutela il venditore dal pericolo di un'attesa indefinita e dall'impossibilita' di disporre della merce.

Differenza rispetto alla vendita a prova

La vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.) si distingue dalla vendita a prova (art. 1521 c.c.) per la natura della valutazione rimessa al compratore. Nella vendita a prova la condizione sospensiva e' oggettiva: la cosa deve avere le qualita' pattuite o essere idonea all'uso previsto, e la verifica e' in linea di principio sindacabile. Nella vendita con riserva di gradimento la valutazione e' soggettiva e insindacabile: il compratore puo' non gradire la cosa per qualsiasi ragione, anche meramente estetica o di preferenza personale, senza che cio' costituisca inadempimento.

Conseguenze pratiche

Prima della comunicazione del gradimento, il rischio di perimento della cosa e' disciplinato dai principi generali: se la cosa e' ancora presso il venditore, il rischio resta in capo a lui; se e' stata consegnata al compratore in prova, l'allocazione del rischio deve essere valutata in concreto, tenendo conto che il trasferimento della proprieta' non e' ancora avvenuto. Nella prassi commerciale la vendita con riserva di gradimento e' frequente nel settore dell'abbigliamento (conto vendita), dell'arte e dell'antiquariato.

Domande frequenti

Quando si perfeziona il contratto di vendita con riserva di gradimento?

Il contratto si perfeziona solo quando il compratore comunica al venditore il proprio gradimento. Fino a quel momento il trasferimento della proprieta' non avviene e il venditore mantiene la proprieta' del bene.

Il compratore puo' rifiutare il gradimento senza motivazione?

Si'. La riserva di gradimento e' una valutazione soggettiva e insindacabile. Il compratore puo' non gradire la cosa per qualsiasi ragione personale, a differenza della vendita a prova dove la valutazione deve essere oggettiva.

Cosa succede se il compratore non si pronuncia entro il termine?

Dipende da dove si trova la cosa. Se e' presso il venditore e il compratore non si presenta per l'esame, il venditore e' liberato. Se la cosa e' gia' presso il compratore e questi tace, il silenzio vale come accettazione e il contratto si perfeziona.

Chi sopporta il rischio di perimento della cosa durante il periodo di prova?

Se la cosa e' ancora presso il venditore, il rischio resta in capo a lui. Se e' stata consegnata al compratore in prova, l'allocazione e' meno certa; la giurisprudenza tende a ritenerla a carico del compratore che ha la custodia della cosa.

La vendita con riserva di gradimento e' diversa dalla vendita a prova?

Si'. Nella vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.) la valutazione e' soggettiva e insindacabile. Nella vendita a prova (art. 1521 c.c.) la condizione e' oggettiva: la cosa deve avere le qualita' pattuite o essere idonea all'uso previsto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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