Art. 1517 c.c. Risoluzione di diritto
In vigore
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.
In sintesi
Ambito e ratio della norma
L'articolo 1517 del Codice Civile disciplina la cosiddetta risoluzione di diritto nella compravendita di cose mobili, introducendo un meccanismo automatico che consente al contraente adempiente di liberarsi dal vincolo contrattuale senza dover ricorrere al giudice. La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni speciali sulla vendita commerciale e risponde all'esigenza di certezza e rapidita' tipica dei traffici mercantili, nei quali i beni hanno spesso prezzi correnti soggetti a oscillazioni e il ritardo nell'adempimento provoca immediatamente un pregiudizio economico.
Presupposti della risoluzione
La risoluzione di diritto ex art. 1517 c.c. richiede la coesistenza di tre condizioni. In primo luogo, deve essere stato pattuito un termine per la consegna o per il pagamento. In secondo luogo, il contraente che intende avvalersi della risoluzione deve aver previamente offerto la propria prestazione nelle forme di uso, cioe' con le modalita' correnti nel settore commerciale di riferimento (ad esempio: avviso scritto, messa a disposizione della merce in magazzino, telegramma di pronto pagamento). In terzo luogo, l'altra parte non deve aver adempiuto alla scadenza del termine.
Il secondo comma estende la tutela al venditore anche nell'ipotesi in cui il compratore, pur avendo un'obbligazione di pagamento non ancora scaduta, non si presenti a ritirare la merce gia' preventivamente offerta. In questo caso il venditore puo' risolvere il contratto senza attendere la scadenza dell'obbligazione di pagamento, poiche' il rifiuto di ricevere la cosa e' di per se' indice di inadempimento.
Il termine di otto giorni per la comunicazione
L'elemento piu' rilevante sul piano pratico e' il termine di otto giorni stabilito dal terzo comma. Chi vuole avvalersi della risoluzione di diritto deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine contrattuale. La comunicazione ha natura ricettizia: si perfeziona quando giunge a conoscenza del destinatario. Il mancato rispetto del termine non rende impossibile la risoluzione, ma la riconduce al regime ordinario degli artt. 1453 e ss. c.c., con la conseguente necessita' di agire in giudizio e dimostrare l'inadempimento grave.
Un esempio chiarisce il meccanismo: Tizio vende a Caio 500 quintali di frumento con consegna il 15 maggio. Il 14 maggio Tizio informa Caio nelle forme d'uso che la merce e' pronta per il ritiro. Il 15 maggio Caio non si presenta. Tizio, entro il 23 maggio, comunica a Caio che si avvale della risoluzione di diritto. Il contratto e' risolto senza necessita' di sentenza.
Differenza rispetto alla diffida ad adempiere
A differenza della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., che fissa un termine per adempiere e produce la risoluzione solo alla scadenza di esso, l'art. 1517 c.c. presuppone gia' che il termine contrattuale sia scaduto e che la prestazione sia stata offerta. La risoluzione e' dunque un effetto gia' maturato che il contraente sceglie di far valere con una dichiarazione unilaterale ricettizia.
Coordinamento con l'art. 1518 c.c.
Una volta intervenuta la risoluzione ex art. 1517 c.c., il contraente danneggiato puo' chiedere il risarcimento calcolato secondo i criteri dell'art. 1518 c.c., cioe' sulla base della differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente alla data di consegna pattuita. Le due norme si integrano per offrire una tutela completa: la prima libera rapidamente dal contratto, la seconda quantifica il danno in modo oggettivo e senza necessita' di prova analitica.
Domande frequenti
Cosa si intende per offerta nelle forme d'uso?
Si intende un atto di messa a disposizione della prestazione conforme alle pratiche correnti nel settore: avviso scritto, comunicazione via posta elettronica certificata, telex o modalita' equivalenti riconosciute dagli operatori del settore.
Entro quando va comunicata la risoluzione?
Entro otto giorni dalla scadenza del termine contrattuale. Decorso questo termine senza comunicazione, la risoluzione non e' piu' di diritto e occorre agire nelle forme ordinarie previste dall'art. 1453 c.c.
Si applica anche ai contratti con consumatori?
No. L'art. 1517 c.c. e' collocato nella sezione sulla vendita di cose mobili a carattere commerciale. Nei contratti con consumatori si applicano le disposizioni speciali del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
Cosa succede se la comunicazione arriva oltre gli otto giorni?
La risoluzione di diritto non puo' piu' essere invocata. Il contraente adempiente deve ricorrere all'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., dimostrando la gravita' dell'inadempimento davanti al giudice.
Il compratore che non si presenta a ritirare la merce e' inadempiente?
Si'. Il secondo comma dell'art. 1517 c.c. equipara la mancata presentazione del compratore a un inadempimento, consentendo al venditore di risolvere di diritto il contratto anche se l'obbligazione di pagamento del prezzo non e' ancora scaduta.