Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1506 c.c. Riscatto di parte indivisa
In vigore
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore. Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1505 - Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa→Cod. civ. art. 1507 - Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti→Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa→Articolo 1503 Codice Civile: Esercizio del riscatto→Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compratore→Articolo 1502 Codice Civile: Obblighi del riscattante→Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna→Art. 1501 Codice Civile: Termini
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il riscatto della quota indivisa: disciplina processuale e sostanziale
L'art. 1506 c.c. regola una fattispecie specifica e tecnicamente complessa: la vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di un bene. In questo scenario coesistono due situazioni giuridiche distinte: il rapporto di comunione tra i comproprietari e il rapporto di compravendita con patto di riscatto tra venditore e compratore.
Il coinvolgimento del venditore nel giudizio di divisione
La prima parte della norma disciplina il caso in cui uno dei comproprietari, avendo venduto la sua quota con patto di riscatto, decida successivamente di chiedere la divisione del bene comune. In questo caso il comproprietario che promuove l'azione di divisione ha l'obbligo di chiamare in causa anche il venditore della quota.
La ratio e' chiara: il venditore ha un interesse giuridicamente rilevante nell'esito del giudizio di divisione, perché la divisione stessa potrebbe modificare o estinguere il suo diritto di riscatto. Se ad esempio Tizio e Caio sono comproprietari di un immobile al 50%, e Tizio ha venduto la sua quota a Sempronio con patto di riscatto, nel momento in cui Caio chiede la divisione deve necessariamente coinvolgere Tizio nel processo.
La vendita all'incanto e la decadenza dal riscatto
La seconda parte della norma affronta il caso in cui il bene non sia comodamente divisibile: in questo scenario si fa luogo alla vendita all'incanto, cioè all'asta pubblica. Il legislatore pone qui una regola severa: il venditore che non ha ancora esercitato il diritto di riscatto deve farlo prima dell'aggiudicazione, pena la decadenza definitiva da tale diritto.
La norma precisa che la decadenza opera anche se l'aggiudicatario e' lo stesso compratore originario. Questo chiarimento e' importante perché potrebbe sembrare che in tal caso il venditore non subisca un pregiudizio pratico: il bene resta nelle mani del compratore con cui aveva concluso il contratto originario. Ma il legislatore ritiene che il momento dell'aggiudicazione all'incanto segni comunque un punto di non ritorno per l'esercizio del riscatto, indipendentemente dall'identità dell'aggiudicatario.
Coordinamento con la disciplina generale del patto di riscatto
L'art. 1506 si inserisce nel quadro sistematico degli artt. 1500 e ss. c.c. sul patto di riscatto, che disciplinano la facolta' del venditore di recuperare la cosa alienata restituendo il prezzo ricevuto. La norma in esame rappresenta un adattamento di questa disciplina generale alla peculiare situazione della comproprietà, dove gli interessi del venditore con patto di riscatto si intersecano con quelli degli altri comproprietari e con le regole sulla divisione dei beni comuni.
Domande frequenti
Cosa si intende per vendita con patto di riscatto di una quota indivisa?
È il caso in cui uno dei comproprietari di un bene vende la sua quota (o parte di essa) con la clausola che gli consente di recuperarla entro un certo termine, restituendo il prezzo ricevuto. Il venditore mantiene così la facolta' di riacquistare la quota ceduta.
Perché il comproprietario che chiede la divisione deve citare anche il venditore con patto di riscatto?
Perché il venditore ha un interesse diretto nell'esito del giudizio di divisione: la divisione del bene comune potrebbe modificare o estinguere il suo diritto di riscatto. Coinvolgerlo nel processo garantisce che possa tutelare i propri diritti.
Entro quando deve essere esercitato il riscatto se il bene va all'asta?
Il venditore deve esercitare il riscatto prima dell'aggiudicazione all'incanto. Se non lo fa, decade definitivamente dal diritto, anche se il bene viene aggiudicato allo stesso compratore con cui aveva concluso il contratto originario.
La decadenza si applica anche se l'aggiudicatario e' lo stesso compratore originario?
Si', la norma e' esplicita sul punto. Anche se il bene viene aggiudicato all'asta allo stesso soggetto che lo aveva acquistato con il patto di riscatto, il venditore che non ha esercitato il riscatto prima dell'aggiudicazione decade comunque da tale diritto.
Cosa accade se il comproprietario non cita il venditore nel giudizio di divisione?
Il mancato coinvolgimento del venditore determina un vizio del contraddittorio nel giudizio di divisione. Il venditore, non essendo stato parte del processo, non subisce gli effetti del giudicato e mantiene i propri diritti di riscatto.