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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1469 c.c. – Contratto aleatorio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1468 - Art. 1468 c.c.: Contratto con obbligazioni di una sola parte→Cod. civ. art. 1469-bis - bis c.c.: Clausole vessatorie nel contratto tra profes→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso→Art. 1470 Codice Civile: Nozione→Articolo 1467 Codice Civile: Contratto con prestazioni corrispettive→Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare→Articolo 1466 Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale→Articolo 1472 Codice Civile: Vendita di cose future→Art. 1465 c.c.: Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1469 c.c. esclude i contratti aleatori dall'applicazione della disciplina sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Ratio
La ratio della norma risiede nella natura stessa del contratto aleatorio: il rischio è l'oggetto del contratto, non un'evenienza imprevedibile che ne altera l'equilibrio. Le parti accettano consapevolmente l'incertezza del risultato economico come elemento essenziale del programma negoziale. Applicare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta significherebbe consentire a una parte di sottrarsi al rischio che essa stessa si è assunta, contraddicendo la causa del contratto. La norma tutela così la stabilità di figure come l'assicurazione, la rendita vitalizia, il gioco e la scommessa.
Analisi
La disposizione esclude l'applicazione degli articoli precedenti, ossia degli artt. 1467, 1468 e 1469 della sezione sulla risoluzione per eccessiva onerosità. La nozione di aleatorietà rilevante non è quella generica di rischio economico (che caratterizza ogni contratto commutativo), ma quella specifica per cui l'oggetto del contratto comporta un'incertezza essenziale sull'entità o sulla stessa esistenza della prestazione. L'alea può essere per natura, quando il tipo contrattuale presuppone il rischio come elemento causale (assicurazione, rendita vitalizia, gioco, scommessa, contratto di vitalizio assistenziale), oppure per volontà delle parti, quando un contratto commutativo viene trasformato in aleatorio attraverso pattuizioni specifiche che fanno del rischio il fondamento del sinallagma. Il chiusura della disposizione con il riferimento al capo XIV bis è solo redazionale e segnala la transizione alla disciplina dei contratti del consumatore.
Quando si applica
L'esclusione opera nei contratti aleatori tipici (assicurazione, rendita vitalizia, gioco e scommessa) e nei contratti commutativi resi aleatori dalle parti, come il vitalizio assistenziale, talune compravendite con riserva di proprietà aleatoria, o le operazioni finanziarie derivate. Quando l'eccessiva onerosità deriva da fattori estranei all'alea pattuita (es. crisi economiche generalizzate, valutarie, normative), parte della dottrina e della giurisprudenza ammette comunque la risoluzione, distinguendo tra alea propria del contratto e alea normale del rischio assunto. La distinzione è delicata e richiede un'attenta analisi della causa concreta.
Confronto sistemico
L'art. 1469 chiude la sezione sulla risoluzione per eccessiva onerosità (artt. 1467-1469 c.c.) e si coordina con l'art. 1467 sulla regola generale, l'art. 1468 sui contratti con obbligazioni di una sola parte e gli articoli speciali su singoli tipi contrattuali (artt. 1872 e seguenti sulla rendita vitalizia, artt. 1882 e seguenti sull'assicurazione, artt. 1933 e seguenti sul gioco e scommessa). Si distingue inoltre dalla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., che resta applicabile anche ai contratti aleatori: l'esclusione riguarda solo le sopravvenienze incidenti sull'equilibrio economico, non l'inadempimento colpevole della prestazione dovuta.
Profili problematici
Il principale nodo interpretativo riguarda i limiti della esclusione quando l'alea contrattuale è superata da eventi straordinari del tutto estranei al rischio assunto. La dottrina più recente ammette in tali casi rimedi correttivi, come la rinegoziazione secondo buona fede ex art. 1375 c.c., specie nei contratti di lunga durata. Si discute anche sui contratti derivati finanziari: la giurisprudenza ha talora ritenuto applicabile la risoluzione per eccessiva onerosità quando l'alea sia indeterminata o non sufficientemente disclosa al cliente, riconducendo la questione a vizi della causa concreta e alla violazione degli obblighi informativi del professionista.
Domande frequenti
Quando un contratto si considera aleatorio?
Un contratto è aleatorio quando l'incertezza del risultato economico è elemento essenziale del programma negoziale, e non semplicemente un rischio accessorio. L'alea può essere per natura (tipica del contratto come nell'assicurazione e nella rendita vitalizia) oppure per volontà delle parti che trasformano un contratto commutativo in aleatorio.
Perché ai contratti aleatori non si applica la risoluzione per eccessiva onerosità?
Perché il rischio è la stessa causa del contratto: le parti hanno accettato consapevolmente l'incertezza come fondamento dello scambio. Consentire la risoluzione significherebbe permettere a una parte di sottrarsi proprio a quel rischio che ha volontariamente assunto, contraddicendo la natura causale dell'accordo.
Quali sono i principali contratti aleatori per natura?
Sono aleatori per natura il contratto di assicurazione, la rendita vitalizia, il gioco e la scommessa, il vitalizio assistenziale e talune operazioni finanziarie derivate. In tutti questi casi l'alea è elemento essenziale della causa e non può essere rimossa attraverso il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si può comunque agire per la risoluzione di un contratto aleatorio?
Sì, ma per cause diverse dall'eccessiva onerosità. Restano applicabili la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.) e i rimedi per vizi del consenso, come l'errore essenziale o il dolo, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi previsti dal codice civile.