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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1317 c.c. – Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

In sintesi

  • Rinvio alle norme sulla solidarietà: le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle solidali, in quanto applicabili.
  • Compatibilità come limite: il rinvio è parziale; si applicano solo le regole che non contrastano con la natura indivisibile della prestazione.
  • Disposizioni speciali prevalenti: gli articoli seguenti (1318-1320) contengono norme specifiche che prevalgono sul rinvio generale.
  • Funzione di raccordo sistematico: evita la duplicazione normativa disciplinando in modo unitario solidarietà e indivisibilità dove i regimi coincidono.
  • Applicazione pratica: si applicano ad es. le norme su mora, inadempimento, interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali.
Indice dei contenuti

Il rinvio normativo come tecnica legislativa

L'art. 1317 c.c. adotta la tecnica del rinvio per evitare una duplicazione normativa. Anziche' ridisciplinare ex novo le obbligazioni indivisibili in tutti i loro aspetti, il legislatore stabilisce che si applicano le medesime norme previste per le obbligazioni solidali, purche' compatibili con la particolare natura della prestazione indivisibile.

Quali norme solidali si applicano?

Il rinvio abbraccia l'intera disciplina della solidarietà contenuta agli artt. 1292-1313 c.c. Tra le norme applicabili rientrano, ad esempio: la regola per cui la mora di un condebitore non produce effetti sugli altri (art. 1308), l'interruzione della prescrizione che opera a favore di tutti i condebitori (art. 1310), le eccezioni personali che possono essere opposte solo dal singolo (art. 1297).

Il limite della compatibilita'

Non tutte le norme sulla solidarietà sono trasponibili: il limite e' la compatibilita' con la natura indivisibile della prestazione. Per esempio, la norma che consente al creditore di liberare uno dei condebitori solidali conservando il credito verso gli altri (remissione parziale) deve essere adattata: nelle obbligazioni indivisibili la remissione parziale produce effetti peculiari, disciplinati specificamente dall'art. 1320 c.c.

Le disposizioni speciali degli articoli seguenti

Il legislatore ha riservato agli artt. 1318-1320 alcune regole particolari che derogano o integrano il rinvio generale. L'art. 1318 disciplina gli effetti dell'inadempimento; l'art. 1319 il diritto di ciascun creditore di esigere l'intera prestazione; l'art. 1320 le conseguenze dell'estinzione parziale. Queste norme speciali prevalgono sul rinvio e costituiscono la disciplina propria delle obbligazioni indivisibili.

Differenza funzionale tra solidarietà e indivisibilita'

Nonostante il rinvio, le due figure restano concettualmente distinte. La solidarietà e' un meccanismo di garanzia scelto dalle parti o imposto dalla legge indipendentemente dall'oggetto della prestazione. L'indivisibilita' e' invece una qualità oggettiva della prestazione stessa. Quando la solidarietà si estingue (es. per morte di un condebitore), i rapporti si possono frazionare; quando la prestazione e' indivisibile, il frazionamento e' ontologicamente impossibile.

Esempio applicativo

Tizio e Caio sono condebitori indivisibili di una prestazione. Tizio cade in mora. Applicando il rinvio all'art. 1308 c.c., la mora di Tizio non coinvolge automaticamente Caio. Questa norma e' compatibile con l'indivisibilita', quindi si applica. Diversamente, se occorresse applicare una norma solidale che presuppone la frazionabilita' del pagamento, il rinvio cederebbe.

Domande frequenti

Perché l'art. 1317 rinvia alle norme sulla solidarietà?

Per evitare duplicazioni normative: le obbligazioni indivisibili e quelle solidali hanno effetti spesso analoghi, così il legislatore unifica la disciplina dove possibile.

Il rinvio e' totale o parziale?

È parziale: si applicano solo le norme sulla solidarietà compatibili con la natura indivisibile della prestazione.

Quali norme speciali prevalgono sul rinvio?

Gli articoli 1318, 1319 e 1320 c.c. contengono disposizioni specifiche per le obbligazioni indivisibili che derogano al rinvio generale.

La mora di un condebitore si estende agli altri nell'obbligazione indivisibile?

No. Applicando per rinvio l'art. 1308 c.c., la mora di un condebitore non produce effetti automatici sugli altri condebitori.

Solidarietà e indivisibilita' coincidono?

No. La solidarietà e' un regime di garanzia indipendente dall'oggetto; l'indivisibilita' e' una qualità oggettiva della prestazione che non ammette frazionamento.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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