Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1314 c.c. – Obbligazioni divisibili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1313 - Art. 1313 c.c.: Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia→Cod. civ. art. 1315 - Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1312 c.c.: Pagamento separato dei frutti o degli interessi→Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili→Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà→Art. 1317 c.c.: Disciplina delle obbligazioni indivisibili→Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione→Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi→Articolo 1309 Codice Civile: Riconoscimento del debito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Che cosa stabilisce l'art. 1314 c.c.?
L'articolo 1314 del Codice civile disciplina le obbligazioni divisibili in presenza di una pluralità di debitori o di creditori. La disposizione fissa il principio cardine: quando la prestazione e' materialmente o giuridicamente frazionabile e non vi e' solidarieta', il vincolo obbligatorio si scinde in tante obbligazioni autonome quanti sono i soggetti coinvolti, ognuna per la propria quota.
Il concetto di divisibilita'
Una prestazione e' divisibile quando può essere eseguita in parti distinte senza che il valore economico complessivo ne risulti compromesso. Tipico esempio e' l'obbligazione di somma di denaro: Tizio e Caio devono in solido 12.000 euro? Se l'obbligazione non e' solidale, ciascuno risponde per 6.000 euro, ciascuno può essere chiamato solo per la propria parte. Al contrario, la consegna di un cavallo o l'esecuzione di un affresco sono prestazioni indivisibili per natura.
Presupposti applicativi
La norma richiede tre condizioni cumulative: (i) pluralità di debitori o creditori, (ii) prestazione oggettivamente divisibile, (iii) assenza di solidarieta' legale o convenzionale. Se anche uno solo di questi requisiti manca, si ricade in regimi diversi: solidarieta' attiva o passiva, oppure indivisibilita' ex artt. 1316 ss.
Effetti pratici lato debitore
Il debitore Caio, chiamato a pagare l'intera somma, può eccepire la divisione e offrire solo la propria quota. Il creditore non può rifiutare il pagamento parziale invocando il carattere unitario del credito: deve agire separatamente verso ciascun condebitore per la rispettiva porzione. Questo alleggerisce il debitore ma frammentizza la tutela del creditore.
Effetti pratici lato creditore
Specularmente, il creditore Tizio può esigere solo la propria quota da ciascun condebitore. Non vi e' un diritto di pretendere l'intera prestazione da un singolo, come invece accade nella solidarieta' passiva. Il creditore sopporta quindi il rischio di insolvenza delle singole quote altrui.
Rapporto con la solidarieta'
Il regime divisibile e' l'opposto della solidarieta'. L'art. 1294 c.c. stabilisce che i condebitori sono solidali se non risulta diversamente; pertanto, in ambito contrattuale la solidarieta' e' la regola per i debitori, mentre la divisione può derivare da patto espresso. Nelle obbligazioni ereditarie, invece, il debito si divide tra gli eredi in proporzione alle quote (art. 752 c.c.), salvo indivisibilita' della prestazione.
Casistica pratica
Scenario tipico: tre eredi di un mutuatario devono complessivamente 90.000 euro alla banca. In assenza di clausola di solidarieta' e di specifica normativa, ciascun erede risponde per 30.000 euro. La banca deve notificare atti separati a ciascuno e non può rivalersi per l'intero su uno solo di essi. Altro caso: due soci promittenti venditori di quote divisibili devono 50.000 euro di caparra; ciascuno risponde per la propria metà.
Domande frequenti
Quando si applica la divisibilita' dell'obbligazione?
Quando vi sono più debitori o creditori, la prestazione e' frazionabile per natura e non vige la solidarieta' legale o convenzionale.
Un creditore può chiedere l'intera somma a un solo condebitore in regime divisibile?
No. In mancanza di solidarieta' il creditore deve agire separatamente verso ciascun condebitore per la rispettiva quota.
Quale differenza c'e' tra obbligazione divisibile e solidale?
Nella divisibile ogni soggetto risponde solo per la propria parte; nella solidale il creditore può esigere l'intero da ciascun condebitore.
Come si determina la quota di ciascun debitore o creditore?
In mancanza di accordo, le quote si presumono uguali; patto, legge o natura del rapporto possono stabilire proporzioni diverse.
Le obbligazioni ereditarie sono divisibili?
Di regola si', in proporzione alle quote ereditarie (art. 752 c.c.), salvo che la prestazione sia indivisibile per natura o per convenzione.