Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1274 c.c. Insolvenza del nuovo debitore
In vigore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1273 - Art. 1273 Codice Civile: Accollo→Cod. civ. art. 1275 - Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione→Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione→Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato→Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro→Articolo 1270 Codice Civile: Estinzione della delegazione→Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale→Articolo 1269 Codice Civile: Delegazione di pagamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema dell'insolvenza sopravvenuta del nuovo debitore
L'art. 1274 c.c. affronta un problema pratico di grande rilievo: che cosa accade quando il creditore, avendo liberato il debitore originario, si trova di fronte all'insolvenza del nuovo obbligato? La norma bilanciare due interessi contrapposti: la definitiva liberazione del debitore originario (che ha già ottenuto dal creditore il bene della liberazione) e la tutela del creditore che ha accettato la sostituzione senza sapere che il nuovo debitore era già in difficoltà finanziarie.
Immaginiamo che Tizio creditore di Caio accetti di liberare Caio dopo che Sempronio, delegato da Caio, si e' obbligato verso Tizio. Sempronio, poi, si rivela insolvente. Deve Caio rispondere nuovamente?
La regola generale: nessuna azione verso il debitore liberato
Il primo comma stabilisce la regola di base: il creditore che ha liberato il debitore originario non ha azione contro di lui se il delegato (o accollante) diviene insolvente. La liberazione e' definitiva e il creditore ha assunto il rischio insito nella sostituzione. Questa soluzione risponde al principio generale per cui chi accetta consapevolmente una novazione soggettiva deve sopportarne le conseguenze.
L'unica eccezione prevista dalla norma e' la riserva espressa: se al momento della liberazione il creditore ha esplicitamente riservato la propria azione verso il debitore originario per il caso di insolvenza del nuovo, quella garanzia sopravvive. La riserva deve essere espressa, non implicita o tacita.
L'eccezione: insolvenza preesistente e ignota al creditore
Il secondo comma introduce una tutela fondamentale per il creditore di buona fede: se il nuovo debitore era già insolvente al momento in cui ha assunto il debito verso il creditore, e tale insolvenza era ignota al creditore, il debitore originario non e' liberato. La liberazione pronunciata in quella circostanza e' priva di effetti.
La ratio e' evidente: il creditore ha accettato la sostituzione ritenendo di ottenere un nuovo debitore solvibile. Se tale presupposto era falso fin dall'origine (e non per colpa del creditore), e' giusto che la liberazione non abbia effetto. Si tratta di una tutela analoga a quella dell'errore essenziale sul contraente.
Attenzione: la norma richiede che l'insolvenza fosse preesistente al momento dell'assunzione del debito e che fosse ignota al creditore. Se il creditore sapeva o avrebbe dovuto sapere (con normale diligenza) dell'insolvenza, la liberazione produce comunque i suoi effetti normali.
Applicazione all'accollo liberatorio
Il terzo comma estende le stesse regole al caso in cui la liberazione del debitore originario derivi da un accollo a cui il creditore abbia aderito, quando tale liberazione era condizione espressa della stipulazione (art. 1273, comma 2, c.c.). La simmetria e' logica: sia nella delegazione liberatoria sia nell'accollo liberatorio il creditore ha rinunciato alla garanzia rappresentata dal debitore originario, e in entrambi i casi si pone il problema dell'affidamento sulla solvibilita' del nuovo obbligato.
Rilevanza pratica per il professionista
Nelle operazioni di ristrutturazione del debito, nelle cessioni d'azienda o nelle operazioni di finanza straordinaria, il consulente deve sempre consigliare al creditore di: (1) effettuare adeguata due diligence sulla solvibilita' del nuovo debitore prima di liberare quello originario; (2) inserire clausola di riserva espressa in caso di insolvenza sopravvenuta; (3) documentare lo stato patrimoniale del nuovo obbligato al momento dell'assunzione, al fine di poter eventualmente invocare l'insolvenza preesistente e l'inefficacia della liberazione.
Domande frequenti
Se libero il debitore originario e il nuovo debitore diventa insolvente, posso agire contro il primo?
Di regola no. La liberazione e' definitiva. Puoi agire contro il debitore originario solo se hai fatto espressa riserva al momento della liberazione, oppure se il nuovo debitore era già insolvente quando ha assunto il debito e tu non lo sapevi.
Cosa si intende per 'insolvenza preesistente' rilevante ai sensi dell'art. 1274 c.c.?
È l'insolvenza che esisteva già nel momento in cui il nuovo debitore ha assunto l'obbligazione verso il creditore, non quella sopravvenuta successivamente per fatti nuovi.
La riserva di azione verso il debitore originario può essere tacita?
No. L'art. 1274 c.c. richiede che la riserva sia espressa; non e' sufficiente un comportamento concludente o una clausola generica nel contratto.
L'art. 1274 c.c. si applica anche all'accollo?
Si'. Il terzo comma della norma estende le stesse regole al caso di accollo liberatorio con adesione del creditore, quando la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Se il creditore conosceva l'insolvenza del nuovo debitore, la liberazione e' comunque efficace?
Si'. Se il creditore sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'insolvenza preesistente con normale diligenza, la liberazione produce i suoi effetti e il debitore originario resta liberato.