Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1253 c.c. – Effetti della confusione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1252 - Articolo 1252 Codice Civile: Compensazione volontaria→Cod. civ. art. 1254 - Articolo 1254 Codice Civile: Confusione rispetto ai terzi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1251 Codice Civile: Garanzie annesse al credito→Art. 1255 c.c.: Riunione delle qualità di fideiussore e di debit→Articolo 1250 Codice Civile: Compensazione rispetto ai terzi→Art. 1256 c.c.: Impossibilità definitiva e impossibilità tempora→Articolo 1249 Codice Civile: Compensazione di più debiti→Articolo 1257 Codice Civile: Smarrimento di cosa determinata→Articolo 1248 Codice Civile: Inopponibilità della compensazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nozione e fondamento dell'estinzione per confusione
L'art. 1253 c.c. disciplina la confusione come causa estintiva dell'obbligazione diversa dall'adempimento. Il presupposto e logico ancor prima che giuridico: non si puo essere al tempo stesso creditori e debitori di se stessi. Quando le due qualita si concentrano in un unico soggetto, il vincolo obbligatorio perde ragione di esistere e si estingue automaticamente, senza necessita di atti formali o dichiarazioni di sorta.
Casi tipici nella pratica
La confusione ricorre piu frequentemente in ambito successorio e societario. Sul versante successorio, si pensi a Tizio che aveva prestato 50.000 euro a Caio; alla morte di Caio, Tizio accetta l'eredita e diventa nel contempo creditore (per il prestito) e erede del debitore: il debito di 50.000 euro si estingue per confusione. Il caso speculare si verifica quando il debitore eredita il creditore. In ambito societario, la fusione per incorporazione produce confusione sulle posizioni creditorie e debitorie intercorrenti tra la societa incorporante e quella incorporata: i rapporti obbligatori interni si estinguono per effetto dell'unificazione soggettiva.
Effetti sui terzi garanti
L'art. 1253 c.c. stabilisce espressamente che i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati. La liberazione del garante e conseguenza necessaria del principio di accessorieta: la garanzia non puo sopravvivere all'obbligazione principale estinta. Pertanto, il fideiussore di Caio nel precedente esempio viene liberato dalla propria obbligazione fideiussoria nel momento stesso in cui il debito si estingue per confusione. Analogo effetto si produce sulle garanzie reali (pegno, ipoteca) che assistevano il credito ormai estinto.
Limiti operativi: patrimoni separati e situazioni speciali
La confusione non opera quando la legge impone o consente di mantenere distinte le due sfere patrimoniali. Il caso piu rilevante e quello dell'accettazione dell'eredita con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.): in tal caso il patrimonio ereditario e quello personale dell'erede restano separati, e i crediti che l'erede aveva verso il defunto (o viceversa) non si estinguono per confusione, ma possono essere soddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione ereditaria. Analogamente, nei trust e nei patrimoni destinati, la separazione patrimoniale impedisce la confusione tra crediti del trustee e del fondo. Anche la cessione del contratto puo generare situazioni apparenti di confusione che non producono estinzione se il cedente conserva interessi distinti.
Distinzione dalla remissione e dall'adempimento
La confusione si distingue dalla remissione del debito (art. 1236 c.c.), che e un atto volontario del creditore, e dall'adempimento, che presuppone l'esecuzione della prestazione. La confusione e invece un evento oggettivo, indipendente dalla volonta delle parti, che produce estinzione ex lege al verificarsi dei presupposti. Non e possibile, pertanto, rinunciare all'effetto estintivo della confusione per il solo fatto di non volerlo: chi si trova nella posizione di creditore-debitore non puo pretendere l'adempimento da se stesso.
Coordinamento con la disciplina delle successioni e delle societa
In sede successoria occorre prestare attenzione al momento in cui si produce la confusione: e la data di apertura della successione (morte del de cuius), non quella dell'accettazione, che segna il sorgere della situazione di unificazione soggettiva. Nella fusione societaria, la confusione si produce alla data di efficacia della fusione indicata nell'atto (art. 2504-bis c.c.). In entrambi i casi, i rapporti giuridici sorti tra il momento del decesso/fusione e l'accettazione/iscrizione devono essere analizzati con cura per evitare equivoci sull'effettivo momento estintivo.
Domande frequenti
Quando si verifica la confusione in una successione ereditaria?
La confusione si verifica quando il creditore eredita il debitore (o viceversa) e accetta l'eredita in modo puro e semplice. La riunione delle qualita avviene alla data di apertura della successione. Se invece l'erede accetta con beneficio d'inventario, i patrimoni rimangono separati e la confusione non opera.
La fusione tra societa estingue i crediti che una aveva verso l'altra?
Si. Dalla data di efficacia della fusione (art. 2504-bis c.c.), la societa risultante unifica tutte le posizioni attive e passive delle societa partecipanti. I crediti e i debiti reciproci tra le societa fuse si estinguono per confusione, dato che creditore e debitore diventano il medesimo soggetto giuridico.
Il fideiussore e liberato se il debito si estingue per confusione?
Si, automaticamente. L'art. 1253 c.c. lo prevede espressamente: i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (fideiussori, garanti reali) vengono liberati insieme all'estinzione del debito principale, in applicazione del principio di accessorieta della garanzia.
E possibile evitare la confusione mantenendo distinte le posizioni?
In linea generale no, perche la confusione opera automaticamente per legge. Tuttavia, accettando l'eredita con beneficio d'inventario si evita la confusione tra i patrimoni. Anche nei trust e nei patrimoni destinati la separazione patrimoniale impedisce l'effetto estintivo.
Cosa si intende per 'qualita di creditore e debitore' ai fini della confusione?
Si intende che lo stesso soggetto e titolare sia del diritto di credito (posizione attiva) sia dell'obbligazione corrispondente (posizione passiva) nel medesimo rapporto obbligatorio. Non rileva che la persona abbia altri crediti o debiti verso terzi: la confusione opera solo sul singolo rapporto in cui si unificano le due qualita.