← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • È vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini, fulminati, picrati, artifici con miscele detonanti ed elementi per la composizione di esplosivi senza licenza del Ministro dell'Interno.
  • Il divieto si estende alla fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, anch'essa soggetta a licenza ministeriale.
  • La riserva alla licenza ministeriale (e non prefettizia, come per le armi comuni) rispecchia la massima pericolosità degli esplosivi, che richiede una valutazione centralizzata a livello nazionale.
  • La violazione del divieto integra reati gravi previsti dal codice penale (artt. 678-679 c.p.) e dalla legislazione speciale sugli esplosivi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

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In sintesi

  • È vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini, fulminati, picrati, artifici con miscele detonanti ed elementi per la composizione di esplosivi senza licenza del Ministro dell'Interno.
  • Il divieto si estende alla fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, anch'essa soggetta a licenza ministeriale.
  • La riserva alla licenza ministeriale (e non prefettizia, come per le armi comuni) rispecchia la massima pericolosità degli esplosivi, che richiede una valutazione centralizzata a livello nazionale.
  • La violazione del divieto integra reati gravi previsti dal codice penale (artt. 678-679 c.p.) e dalla legislazione speciale sugli esplosivi.
Ratio e rilevanza nel sistema della pubblica sicurezza

L'articolo 46 T.U.L.P.S. introduce una disciplina distinta e più rigorosa rispetto a quella prevista per le armi: mentre le licenze di detenzione e porto d'armi sono di competenza prefettizia (autorità provinciale), la fabbricazione, il deposito, la vendita e il trasporto di esplosivi ad alto potenziale distruttivo richiedono una licenza di livello ministeriale. Questa scelta riflette la consapevolezza che gli esplosivi — a differenza delle armi da fuoco comuni — possono causare danni catastrofici su larga scala, investendo la sicurezza dello Stato nella sua interezza e non solo l'ordine pubblico locale.

La norma è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'impianto del 1931, benché l'intera disciplina degli esplosivi sia stata successivamente integrata da normativa speciale di settore: il D.P.R. 302/1955 (regolamento attuativo TULPS in materia di esplosivi), il D.Lgs. 65/2003 (classificazione degli esplosivi), il D.Lgs. 7/2010 (precursori di esplosivi), e le direttive europee recepite in materia di messa a disposizione di precursori per uso civile.

Categorie di materiali soggetti a licenza ministeriale

La norma elenca analiticamente i materiali per i quali è richiesta la licenza ministeriale:

Dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi. La dinamite (nitroglicerina assorbita su kieselguhr) e i prodotti con analoga capacità di deflagrazione sono soggetti a controllo assoluto. La formula «affini negli effetti esplosivi» consente di estendere il regime anche a prodotti non espressamente denominati ma equivalenti nella pericolosità.

Fulminati. Si tratta di composti chimici altamente sensibili agli urti e al calore, utilizzati come detonatori (es. fulminato di mercurio). La loro fabbricazione e commercio richiedono strutture specializzate e competenze particolari.

Picrati. I sali dell'acido picrico (es. acido picrico, trinitrofenolo) sono esplosivi potenzialmente devastanti, utilizzati storicamente come cariche di guerra. La loro riconversione industriale è rigidamente regolamentata.

Artifici contenenti miscele detonanti. Comprende fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che contengono composizioni detonanti (non meramente deflagranti), soggetti a disciplina più severa rispetto alla pirotecnica ordinaria, che ricade invece nella licenza prefettizia ex art. 47 TULPS.

Elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi. Il regime si estende ai precursori, ossia i componenti che — separatamente innocui o di uso comune — sono destinati ad essere combinati per formare esplosivi nel momento dell'impiego. Questo profilo è stato potenziato dal Regolamento UE 2019/1148 sui precursori di esplosivi, che ha ampliato i controlli sui reagenti chimici di uso domestico e industriale.

Polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina. Il secondo comma estende il regime alla fabbricazione di polveri propellenti a base di nitrocellulosa (polvere senza fumo, Ballistite) o nitroglicerina, utilizzate principalmente come cariche di lancio per proiettili.

Struttura della licenza ministeriale

La licenza è rilasciata dal Ministro dell'Interno (nella prassi attuale, attraverso la Direzione Centrale per le Armi, gli Esplosivi e il Materiale Esplodente del Dipartimento della P.S.). Il procedimento è più complesso rispetto alle licenze prefettizie: richiede verifiche tecniche sui locali di fabbricazione e deposito, valutazioni sui requisiti soggettivi del richiedente (affidabilità, assenza di precedenti penali, requisiti professionali), e spesso il parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli impianti di stoccaggio.

La licenza è personale e non trasferibile; ha durata limitata ed è soggetta a rinnovo periodico. Il Ministero può in qualunque momento effettuare ispezioni e revocare la licenza per sopravvenuta pericolosità o inosservanza delle condizioni imposte.

Profili sanzionatori

La fabbricazione, detenzione, vendita o trasporto di esplosivi senza licenza ministeriale integra il delitto di cui all'art. 678 c.p. (fabbricazione o possesso di materie esplodenti), punito con la reclusione. L'aggravante per la detenzione di esplosivi in luoghi abitati o densamente frequentati è prevista dall'art. 679 c.p. Le pene sono sensibilmente più elevate rispetto a quelle previste per la detenzione abusiva di armi ex art. 697 c.p., riflettendo la maggiore pericolosità degli esplosivi. In caso di impiego degli esplosivi in attività terroristiche, si applicano le disposizioni del codice penale relative al terrorismo (artt. 270-bis ss. c.p.).

Rapporti con la normativa europea e con i precursori di esplosivi

Il Regolamento UE 2019/1148 (entrato in vigore definitivamente nel 2021) ha istituito un sistema di controllo sui precursori di esplosivi — sostanze chimiche di uso comune che possono essere utilizzate per la fabbricazione artigianale di esplosivi (es. nitrati di ammonio, perossido di idrogeno ad alta concentrazione). Il Regolamento affianca la disciplina nazionale del TULPS, imponendo obblighi di registrazione, verifica dell'identità degli acquirenti e segnalazione alle autorità competenti di transazioni sospette. L'art. 46 TULPS rimane il fondamento normativo nazionale, che il Regolamento integra e non sostituisce per i materiali esplosivi già finiti.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra licenza prefettizia e licenza ministeriale per gli esplosivi?

La licenza prefettizia riguarda le armi comuni e i fuochi d'artificio ordinari (artt. 28, 47 TULPS). La licenza ministeriale ex art. 46 è richiesta per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di esplosivi ad alto potenziale (dinamite, fulminati, picrati, polveri nitriche), in ragione della loro maggiore pericolosità.

La polvere da ricarica per cartucce è soggetta all'art. 46 TULPS?

Sì, se contiene nitrocellulosa o nitroglicerina. La polvere senza fumo da ricarica rientra nella categoria delle polveri previste dal secondo comma dell'art. 46, e la sua fabbricazione è soggetta a licenza ministeriale. La detenzione e vendita per uso sportivo sono regolate da norme specifiche che richiedono comunque autorizzazione.

I precursori di esplosivi sono soggetti all'art. 46 TULPS?

In parte. Gli elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego sono espressamente menzionati dall'art. 46. Il Regolamento UE 2019/1148 ha inoltre introdotto un regime complementare sui precursori chimici di uso comune, con obblighi di registrazione e segnalazione.

Chi rilascia la licenza ex art. 46 TULPS?

Il Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione Centrale per le Armi, gli Esplosivi e il Materiale Esplodente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il procedimento prevede verifiche tecniche, requisiti soggettivi del richiedente e spesso il parere dei Vigili del Fuoco.

Quali sono le sanzioni penali per chi detiene o vende esplosivi senza licenza?

La detenzione, fabbricazione e vendita di esplosivi senza licenza integra il delitto di cui all'art. 678 c.p., punito con la reclusione. L'aggravante per detenzione in luoghi abitati è prevista dall'art. 679 c.p. Le pene sono più severe rispetto alla detenzione abusiva di armi comuni.

I fuochi d'artificio rientrano nell'art. 46 o in altre norme del TULPS?

Dipende dalla composizione. I fuochi con miscele detonanti rientrano nell'art. 46 e richiedono licenza ministeriale. I fuochi d'artificio ordinari (composizioni deflagranti) rientrano invece nella disciplina dell'art. 47 TULPS, soggetti a licenza prefettizia. La distinzione è tecnica e richiede una classificazione chimica del prodotto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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