In sintesi
- L'art. 20 TULPS attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di disciogliere riunioni e assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico quando si verifichino manifestazioni sediziose, grida lesive del prestigio dell'Autorità, o situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
- Lo scioglimento può essere disposto anche quando nell'ambito della riunione o dell'assembramento vengano commessi delitti, a prescindere dalla natura sediziosa delle manifestazioni.
- La norma si applica a riunioni e assembramenti sia organizzati (riunioni) sia spontanei (assembramenti), in luogo pubblico (strade, piazze) o in luogo aperto al pubblico (locali privati accessibili al pubblico).
- Il potere di scioglimento rappresenta una misura di ordine pubblico preventivo-repressivo, da esercitarsi nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie costituzionali sulla libertà di riunione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'Autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 20 Cod. Amb. — Consultazione preventiva
- Art. 20 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro)
- Art. 20 D.Lgs. 209/2005 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
- Art. 20 D.Lgs. 42/2004 — Interventi vietati
- Art. 20 CAD — Validità ed efficacia probatoria dei documenti infor...
- Art. 20 L. 91/1992
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione storico-sistematica
L'art. 20 TULPS si inserisce nel Titolo II del testo unico, dedicato alle norme sull'ordine pubblico e sulla sicurezza pubblica. La disposizione risale all'impianto originario del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed esprime la concezione autoritaria del controllo sulle riunioni pubbliche che caratterizzava il sistema normativo dell'epoca. Tuttavia, anche nel quadro costituzionale repubblicano — che all'art. 17 Cost. riconosce la libertà di riunione come diritto fondamentale — la norma ha mantenuto un margine di applicabilità, in quanto il medesimo art. 17 Cost. consente limitazioni alle riunioni in luogo pubblico per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica.
La ratio della disposizione è la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini: di fronte a manifestazioni che degenerano in comportamenti illeciti o pericolosi, l'autorità di pubblica sicurezza deve poter intervenire con una misura immediata ed efficace quale lo scioglimento. Il potere di scioglimento non ha carattere preventivo generale (non consente di sciogliere riunioni pacifiche perché potenzialmente pericolose), ma è ancorato a presupposti specifici e verificati in concreto.
Presupposti materiali dello scioglimento
L'art. 20 individua tre categorie di presupposti alternativi. La prima riguarda le manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'Autorità: si tratta di comportamenti che esprimono un'opposizione aperta all'ordine costituito, alla legittimità del potere pubblico o alla sua autorevolezza. Il concetto di «sedizioso» deve essere interpretato in modo restrittivo nel contesto democratico-costituzionale: non è sufficiente una critica anche aspra al governo o alle autorità, occorrendo una concreta istigazione alla ribellione o alla sovversione.
La seconda categoria — pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini — ha portata più ampia e richiede una valutazione prognostica dell'autorità: devono sussistere elementi concreti e obiettivi che rendano probabile, non solo possibile, un pregiudizio all'ordine o alla sicurezza. Non è sufficiente un pericolo astratto o remoto.
La terza categoria è la più netta: la commissione di delitti nell'ambito della riunione o dell'assembramento. In questo caso il presupposto è l'accertamento in atto di comportamenti penalmente rilevanti, che giustificano immediatamente lo scioglimento indipendentemente dalla natura della riunione nel suo complesso.
Luogo pubblico e luogo aperto al pubblico
La norma si applica a riunioni e assembramenti sia in luogo pubblico (strade, piazze, parchi, aree pubbliche in genere) sia in luogo aperto al pubblico (locali privati ai quali il pubblico può accedere, come teatri, cinema, stadi, palazzi dello sport). La distinzione rispecchia quella elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di libertà di riunione: l'art. 17 Cost. richiede preavviso alle autorità solo per le riunioni in luogo pubblico, non per quelle in luogo aperto al pubblico o privato; l'art. 20 TULPS, riguardando i luoghi pubblici e quelli aperti al pubblico, si allinea al perimetro applicativo della garanzia costituzionale.
Profili costituzionali e principio di proporzionalità
Il potere di scioglimento previsto dall'art. 20 TULPS deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità, che impone di valutare se lo scioglimento sia la misura necessaria e adeguata alla situazione, non potendosi adottare misure eccessive rispetto allo scopo perseguito. Laddove sia sufficiente un intervento più limitato — ad esempio l'allontanamento dei singoli responsabili delle manifestazioni illecite, senza sciogliere l'intera riunione — l'autorità dovrebbe preferire tale soluzione. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui la libertà di riunione può essere limitata solo in presenza di un pericolo reale e concreto, non meramente ipotetico.
Rapporti con l'art. 22 TULPS e la procedura di scioglimento
L'art. 20 definisce i presupposti sostanziali dello scioglimento, mentre l'art. 22 TULPS disciplina la procedura: lo scioglimento deve essere preceduto da un invito a disperdersi rivolto ai presenti dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dai militari dell'Arma dei Carabinieri. Il raccordo tra le due norme è essenziale: lo scioglimento immediato senza il previo invito non è conforme alla procedura legale, salvo i casi in cui l'urgenza o la violenza della situazione rendano impraticabile tale passaggio formale.
Sanzioni per i contravventori
Il TULPS prevede sanzioni penali per chi non ottempera all'ordine di scioglimento. La mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è punita in via generale dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), oltre alle fattispecie specifiche previste per i reati commessi in occasione di riunioni (es. resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. se accompagnata da violenza o minaccia agli agenti).
Casi pratici
Caso 1: Scioglimento di un corteo per grida sediziose e pericolo per l'ordine pubblico
Durante una manifestazione non autorizzata in una piazza cittadina, un gruppo di partecipanti inizia a intonare canti e slogan che le forze dell'ordine qualificano come incitamento alla violenza contro le istituzioni. Tizio, ufficiale di pubblica sicurezza presente, valuta che le manifestazioni integrano le grida sediziose di cui all'art. 20 TULPS e che sussiste un concreto pericolo per l'ordine pubblico, stante la tensione crescente tra i manifestanti e un gruppo contrapposto presente nelle vicinanze. Dopo aver invitato la folla a disperdersi ai sensi dell'art. 22 TULPS senza ottenere risposta, Tizio dispone formalmente lo scioglimento dell'assembramento. I partecipanti che non si disperdono vengono identificati e denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Caso 2: Scioglimento di una riunione a seguito di commissione di delitti
All'interno di uno stadio, nel corso di una partita di calcio, un consistente gruppo di tifosi in un settore della curva inizia a lanciare oggetti contundenti verso il campo e verso i tifosi avversari. Caia, dirigente della Polizia di Stato presente all'evento, accerta che vengono commessi delitti di lesioni personali nei confronti di alcuni spettatori. Ai sensi dell'art. 20 TULPS, per la commissione di delitti durante la riunione pubblica nello stadio — luogo aperto al pubblico — Caia dispone lo sgombero del settore interessato. I responsabili vengono denunciati per i reati commessi e il settore rimane vuoto per il resto della partita.
Caso 3: Valutazione della proporzionalità dello scioglimento
Durante un'assemblea pubblica in una piazza, un singolo partecipante — Sempronio — proferisce espressioni ritenute lesive del prestigio dell'Autorità. Il funzionario di pubblica sicurezza presente valuta se applicare l'art. 20 TULPS sciogliendo l'intera riunione oppure se sia sufficiente un intervento più limitato. In ossequio al principio di proporzionalità, il funzionario dispone l'allontanamento del solo Sempronio anziché lo scioglimento dell'intera assemblea, che nel suo complesso si sta svolgendo pacificamente. La riunione prosegue senza ulteriori incidenti. Il funzionario annota nel verbale le ragioni della scelta operata.
Domande frequenti
Quali sono i presupposti per lo scioglimento di una riunione ai sensi dell'art. 20 TULPS?
Tre presupposti alternativi: (1) manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'Autorità; (2) pericolo concreto per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini; (3) commissione di delitti nell'ambito della riunione. È sufficiente che ricorra uno di questi presupposti.
Il semplice disaccordo o la critica alle istituzioni giustifica lo scioglimento di una riunione?
No. Nel quadro costituzionale, la critica anche aspra alle autorità rientra nella libertà di manifestazione del pensiero. Lo scioglimento richiede un pericolo reale e concreto per l'ordine pubblico o comportamenti genuinamente sediziosi, non la mera espressione di opinioni critiche o di dissenso politico.
L'art. 20 TULPS si applica anche a riunioni in luoghi privati?
No. La norma si applica a riunioni in luogo pubblico (strade, piazze) o in luogo aperto al pubblico (stadi, teatri, locali commerciali), non a riunioni in luoghi strettamente privati, dove la libertà di riunione gode di protezione più intensa e le limitazioni sono più stringenti.
Lo scioglimento può avvenire immediatamente o deve essere preceduto da un avvertimento?
L'art. 22 TULPS prevede che le persone riunite siano prima invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o dai militari dell'Arma dei Carabinieri. Lo scioglimento immediato senza previo invito non è conforme alla procedura legale, salvo situazioni di urgenza estrema.
Chi è competente a disporre lo scioglimento di una riunione?
Ai sensi dell'art. 22 TULPS, l'invito a disciogliersi — che precede e accompagna lo scioglimento — è rivolto dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei Carabinieri. L'art. 20 non specifica ulteriormente la competenza per il formale provvedimento di scioglimento.
Chi non ottempera all'ordine di scioglimento è punito?
Sì. La mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è punita in via generale dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Ulteriori fattispecie penali possono configurarsi se alla resistenza si accompagnano violenza o minaccia nei confronti degli agenti.
Vedi anche