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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 17-sexies esclude espressamente la confisca di beni immobili per le violazioni degli artt. 17-bis e 221-bis TULPS, limitando così l'ambito applicativo delle misure ablative a beni diversi dagli immobili.
  • La norma richiama le disposizioni dell'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della L. 689/1981, che disciplinano la confisca dei beni mobili e degli strumenti utilizzati per commettere la violazione, rendendole applicabili nel medesimo contesto.
  • Si realizza un coordinamento sistematico tra il regime sanzionatorio speciale del TULPS e la disciplina generale della L. 689/1981 sulle sanzioni amministrative, con la specificità del limite relativo agli immobili.
  • La disposizione chiude il micro-sistema sanzionatorio degli artt. 17-bis/17-sexies, completando il quadro degli strumenti applicabili e delle misure ablative consentite.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17-sexies TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all' art. 20, commi terzo , quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

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In sintesi

  • L'art. 17-sexies esclude espressamente la confisca di beni immobili per le violazioni degli artt. 17-bis e 221-bis TULPS, limitando così l'ambito applicativo delle misure ablative a beni diversi dagli immobili.
  • La norma richiama le disposizioni dell'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della L. 689/1981, che disciplinano la confisca dei beni mobili e degli strumenti utilizzati per commettere la violazione, rendendole applicabili nel medesimo contesto.
  • Si realizza un coordinamento sistematico tra il regime sanzionatorio speciale del TULPS e la disciplina generale della L. 689/1981 sulle sanzioni amministrative, con la specificità del limite relativo agli immobili.
  • La disposizione chiude il micro-sistema sanzionatorio degli artt. 17-bis/17-sexies, completando il quadro degli strumenti applicabili e delle misure ablative consentite.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 17-sexies funge da norma di chiusura del micro-sistema sanzionatorio introdotto nel TULPS per le violazioni inerenti ad attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza. Svolge due funzioni distinte: da un lato, esclude espressamente la confisca di beni immobili; dall'altro, include per rinvio le disposizioni dell'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della L. 24 novembre 1981, n. 689, rendendo applicabili le relative regole sulla confisca di beni mobili e degli strumenti dell'illecito.

La ratio del doppio intervento — limitativo e inclusivo — è di bilanciare l'efficacia del sistema sanzionatorio con il principio di proporzionalità. La confisca di beni immobili sarebbe una misura eccessiva per violazioni di carattere principalmente formale o procedurale come l'inosservanza di prescrizioni autorizzatorie; al contrario, la confisca dei beni mobili utilizzati nell'attività illecita o delle cose che costituiscono il prodotto della violazione risponde a un'esigenza di efficace prevenzione speciale.

L'esclusione della confisca di beni immobili

La scelta legislativa di escludere la confisca degli immobili per le violazioni degli artt. 17-bis e 221-bis TULPS è coerente con la natura di tali illeciti, che consistono nell'inosservanza di prescrizioni autorizzatorie. L'attività viene svolta in locali di proprietà o in locazione del titolare: applicare la confisca dell'immobile significherebbe incidere in modo sproporzionato sulla sua sfera patrimoniale, colpendo un bene che di norma costituisce la sede stessa dell'attività e che può essere del tutto estraneo alla violazione in senso stretto.

L'esclusione è assoluta e non ammette deroghe: l'autorità amministrativa non può disporre la confisca di beni immobili neppure in presenza di violazioni gravi o reiterate. Questo limite non incide, tuttavia, sulla possibilità di applicare la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 17-quater, che costituisce una misura interdittiva temporanea distinta dalla confisca.

Il rinvio all'art. 20, commi 3, 4 e 5, della L. 689/1981

I tre commi richiamati della L. 689/1981 disciplinano la confisca in relazione a diverse categorie di beni: il comma terzo prevede la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto; il comma quarto riguarda il caso in cui la confisca delle cose di cui al comma terzo non sia possibile per trasferimento o alienazione, prevedendo la confisca per equivalente; il comma quinto disciplina la confisca nel caso di applicazione del pagamento in misura ridotta.

Il rinvio a questi commi rende applicabili tali misure alle violazioni degli artt. 17-bis e 221-bis TULPS, con la precisazione che la confisca è limitata ai beni mobili — strumenti, attrezzature, prodotti o altri beni mobili connessi alla violazione — ed è esclusa per i beni immobili. In pratica, l'autorità prefettizia può disporre, con l'ordinanza-ingiunzione, la confisca dei beni mobili utilizzati per compiere la violazione o che ne rappresentino il prodotto illecito.

Coordinamento con la disciplina generale della L. 689/1981

L'art. 17-sexies configura un rapporto di specialità tra le norme del TULPS e quelle della L. 689/1981: le disposizioni richiamate si applicano in forza del rinvio espresso, mentre la regola di esclusione degli immobili rappresenta una deroga speciale rispetto a quanto potrebbe ricavarsi dalla disciplina generale della confisca amministrativa. Qualora si ponga la questione di quali ulteriori disposizioni della L. 689/1981 siano applicabili al procedimento sanzionatorio per le violazioni del TULPS in esame, occorrerà procedere a un'interpretazione sistematica che tenga conto del rinvio espresso e della ratio complessiva del micro-sistema.

Profili pratici

Nella prassi, la confisca di beni mobili ex art. 17-sexies può riguardare, ad esempio, attrezzature utilizzate in modo non conforme alle prescrizioni autorizzatorie (ad es. apparecchiature di sorveglianza installate senza il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, o casse e registratori impiegati in violazione delle prescrizioni di orario). La distinzione tra beni mobili (confiscabili) e immobili (non confiscabili) può richiedere, in concreto, un'analisi caso per caso, soprattutto per i beni fissi o incorporati all'immobile di cui è controversa la qualificazione.

Casi pratici

Caso 1: Confisca di attrezzature mobili presso un locale pubblico

Tizio è titolare di un locale notturno autorizzato ai sensi del TULPS. Durante un'ispezione, le forze di polizia accertano che Tizio ha installato e utilizzato un impianto audio di amplificazione in violazione delle prescrizioni sull'inquinamento acustico imposte nell'autorizzazione (art. 17-bis TULPS). Il prefetto, con l'ordinanza-ingiunzione, irroga la sanzione pecuniaria e dispone ai sensi dell'art. 17-sexies, richiamando l'art. 20 comma 3 della L. 689/1981, la confisca dell'impianto audio. L'immobile del locale non è oggetto di confisca, in quanto espressamente escluso dalla norma.

Caso 2: Tentativo di confisca di un immobile e opposizione del titolare

Il prefetto, nell'ambito di un procedimento sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni di un'autorizzazione commerciale (art. 221-bis TULPS) da parte di Caia, emette ordinanza-ingiunzione disponendo — per errore — la confisca del locale di proprietà di Caia in cui viene svolta l'attività. Caia propone opposizione dinanzi al tribunale, eccependo l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 17-sexies TULPS, che esclude espressamente la confisca di beni immobili. Il giudice accoglie l'opposizione nella parte relativa alla confisca dell'immobile, annullandola, e conferma invece la sanzione pecuniaria principale.

Caso 3: Confisca per equivalente di beni mobili trasferiti

Sempronio gestisce un istituto di vigilanza e utilizza veicoli non autorizzati per le ronde, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 17-bis TULPS). Prima che venga notificata l'ordinanza-ingiunzione, Sempronio trasferisce la titolarità dei veicoli a un terzo per sottrarli alla confisca. Il prefetto, rilevata l'alienazione dei beni, dispone ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L. 689/1981 — richiamato dall'art. 17-sexies TULPS — la confisca per equivalente di beni mobili di valore corrispondente, presenti nel patrimonio di Sempronio. L'esclusione degli immobili non è violata, in quanto la confisca per equivalente riguarda comunque beni mobili.

Domande frequenti

L'art. 17-sexies TULPS consente la confisca di immobili per le violazioni degli artt. 17-bis e 221-bis?

No. L'art. 17-sexies esclude espressamente la confisca di beni immobili per tali violazioni. L'esclusione è assoluta e non ammette deroghe, indipendentemente dalla gravità o dalla reiterazione della violazione.

Quali disposizioni della L. 689/1981 si applicano alle violazioni disciplinate dall'art. 17-sexies TULPS?

Si applicano l'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della L. 689/1981. Il comma terzo prevede la confisca dei beni usati per la violazione e del relativo prodotto; il comma quarto riguarda la confisca per equivalente in caso di alienazione dei beni; il quinto disciplina la confisca in caso di pagamento in misura ridotta.

Quali beni possono essere confiscati nell'ambito del procedimento sanzionatorio del TULPS in esame?

Possono essere confiscati i beni mobili che servirono a commettere la violazione, quelli destinati a tale scopo e quelli che ne costituiscono il prodotto o il profitto. I beni immobili sono invece espressamente esclusi dalla confisca.

Cosa succede se il trasgressore aliena i beni mobili prima della confisca?

In tal caso si applica l'art. 20 comma 4 della L. 689/1981, richiamato dall'art. 17-sexies TULPS: l'autorità può disporre la confisca per equivalente di altri beni di valore corrispondente, sempre che si tratti di beni mobili, nel rispetto del divieto di confisca degli immobili.

La confisca prevista dall'art. 17-sexies è alternativa alla sospensione dell'attività o può cumularsi?

Le due misure operano su piani diversi e possono cumularsi: la sospensione dell'attività ex art. 17-quater è una sanzione accessoria interdittiva temporanea, mentre la confisca di beni mobili ex art. 17-sexies è una misura ablativa patrimoniale. L'autorità può irrogarle entrambe nell'ordinanza-ingiunzione, nei rispettivi limiti.

Un'attrezzatura fissa incorporata all'immobile può essere confiscata?

La questione dipende dalla qualificazione giuridica del bene: se l'attrezzatura è divenuta parte integrante dell'immobile per incorporazione, potrebbe essere qualificata come bene immobile per destinazione e rientrare nell'esclusione dell'art. 17-sexies. In caso di dubbio, il giudice dell'opposizione dovrà valutare caso per caso la natura del bene.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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