← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La vendita ambulante di armi è vietata in modo assoluto: nessuna licenza o autorizzazione può renderla lecita; le armi possono essere vendute solo in esercizi commerciali fissi autorizzati ai sensi dell'art. 31 TULPS.
  • La vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (coltelli, stiletti e simili non classificati come armi proprie) è invece ammessa, previa licenza del questore.
  • Il divieto assoluto per le armi risponde all'esigenza di garantire la tracciabilità dell'acquirente e il controllo dei flussi commerciali attraverso esercizi fissi sottoposti a vigilanza continuativa e tenuta del registro ex art. 35.
  • La distinzione tra «armi» (divieto assoluto) e «strumenti da taglio» (consentiti con licenza) si fonda sui criteri tecnici della legge 110/1975: lunghezza della lama, tipo di apertura, conformazione offensiva.
  • L'esercizio della vendita ambulante di armi, anche per un singolo atto, integra la contravvenzione penale del TULPS e comporta il sequestro delle armi esposte.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore. 66

Commento

Ratio della norma e distinzione tra le due fattispecie

L'art. 37 contiene due disposizioni di segno opposto che devono essere lette congiuntamente. La prima stabilisce un divieto assoluto di vendita ambulante di armi: non esiste alcuna licenza o autorizzazione che possa renderla lecita. La seconda ammette la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere — categoria distinta dalle armi in senso stretto — subordinandola alla licenza del questore. La distinzione riflette una valutazione di pericolosità: le armi da fuoco e le armi propriamente dette richiedono un circuito commerciale stabile, tracciabile e soggetto a ispezione continuativa; gli strumenti taglienti, pur potenzialmente offensivi, presentano rischi minori e una vocazione d'uso più diffusa (artigianato, cucina, lavori agricoli).

Il divieto assoluto per le armi

Il primo periodo dell'art. 37 vieta in termini perentori la vendita ambulante di armi, senza distinzione di tipo o calibro. Per «armi» si intendono le armi da fuoco (comuni e da guerra), le armi bianche qualificate come tali dalla L. 110/1975 (baionette, pugnali con lama superiore ai limiti di legge, ecc.) e gli altri strumenti che l'ordinamento classifica come armi proprie. Il divieto è assoluto: non esiste una procedura per ottenere un'autorizzazione in deroga. Chiunque venda armi fuori da un esercizio commerciale fisso autorizzato viola l'art. 37 e commette la contravvenzione prevista dal TULPS, ferme restando le eventuali fattispecie penali più gravi (armi clandestine, commercio senza licenza ex art. 31).

La vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio

Il secondo periodo consente la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore. La categoria in questione comprende oggetti come coltelli da caccia, coltelli a serramanico di dimensioni rilevanti, stiletti e simili, che pur non essendo classificati come «armi proprie» possono essere usati per offendere. La distinzione rispetto alle armi bianche vietate alla vendita ambulante non è sempre netta e richiede una valutazione caso per caso sulla base dei criteri stabiliti dalla L. 110/1975 (dimensioni della lama, apertura automatica, ecc.). La licenza del questore abilita a svolgere la vendita in forma ambulante: il venditore deve essere in possesso della licenza sul luogo di vendita e esibirla su richiesta degli agenti di pubblica sicurezza.

Profili pratici: controllo e tracciabilità

Il divieto assoluto di vendita ambulante di armi si spiega con la necessità di mantenere la tracciabilità dell'acquirente. In un esercizio commerciale fisso il commerciante è tenuto al registro di carico/scarico ex art. 35, all'identificazione del cliente e alle comunicazioni all'autorità. In un contesto ambulante questi controlli non sarebbero possibili. La norma esprime quindi una scelta di politica legislativa: il commercio ambulante, per sua natura privo di un luogo fisso ispezionabile, è incompatibile con il rigore del sistema di controllo sulle armi.

Rapporti con altre norme

L'art. 37 va coordinato con: l'art. 31 (licenza per il commercio stanziale di armi); l'art. 36 (campionari itineranti: uso professionale, non vendita al pubblico indiscriminato); l'art. 38 (detenzione di armi comuni da sparo); la L. 110/1975 (definizione di armi e strumenti da taglio). La distinzione tra vendita ambulante vietata (art. 37) e campionario itinerante (art. 36) sta nell'oggetto: il campionario è destinato a operatori commerciali del settore, non alla vendita al pubblico indifferenziato.

Profili sanzionatori

La violazione del divieto di vendita ambulante di armi integra la contravvenzione punita con arresto e ammenda ai sensi del TULPS, in concorso — ove ricorra — con le violazioni della L. 110/1975 (commercio di armi senza licenza). La vendita ambulante di strumenti taglienti senza la licenza del questore configura anch'essa contravvenzione, generalmente punita con sanzione meno grave rispetto al divieto sulle armi proprie.

Casi pratici

Caso 1: Venditore di coltelli da caccia in un mercato rionale

Tizio intende esporre e vendere coltelli da caccia a serramanico in un mercato rionale settimanale. Prima di allestire il banco, verifica se i coltelli rientrino nella categoria delle «armi» (vietate in assoluto alla vendita ambulante) o degli «strumenti da punta e da taglio atti ad offendere» (ammessi con licenza). Consultata la L. 110/1975, accerta che i serramanico con lama entro i limiti di legge e apertura manuale non sono classificati come armi proprie. Tizio presenta quindi domanda al questore per la licenza ex art. 37 e, ottenutala, la espone visibilmente sul banco. Un agente di pubblica sicurezza che transita al mercato verifica la licenza e la trova regolare.

Caso 2: Tentativo di vendita ambulante di pistole: intervento delle forze dell'ordine

Caia tenta di vendere alcune pistole semiautomatiche — di cui afferma di essere proprietaria — esponendole su una bancarella in un mercato. Nonostante Caia sia in possesso della denuncia di detenzione delle armi, la vendita ambulante è vietata in modo assoluto dall'art. 37, primo periodo, TULPS: nessuna licenza può renderla lecita. Gli agenti di pubblica sicurezza sequestrano le armi e procedono alla denuncia di Caia per violazione dell'art. 37 TULPS e dell'art. 31 (commercio senza licenza per esercizio commerciale fisso), aprendo anche un procedimento per la revoca della denuncia di detenzione.

Caso 3: Distinzione tra strumento da taglio e arma: valutazione da parte della questura

Sempronio vorrebbe vendere ambulante dei coltelli a lama fissa con impugnatura tattica, dal design militaresco. Prima di richiedere la licenza ex art. 37, si rivolge alla questura per un chiarimento sulla classificazione. La questura, valutate le caratteristiche del prodotto (lama di 22 cm, punta acuta, struttura analoga a un pugnale militare), informa Sempronio che quei coltelli ricadono nella categoria delle armi bianche ex L. 110/1975 e non possono essere venduti ambulante nemmeno con la licenza ex art. 37. Sempronio dovrà limitarsi a esporli e venderli in un esercizio commerciale fisso autorizzato ex art. 31.

Domande frequenti

È possibile vendere armi in un mercato o in una fiera con un'apposita licenza?

No. Il divieto di vendita ambulante di armi è assoluto: l'art. 37 non prevede alcuna licenza o autorizzazione in deroga. Le armi possono essere vendute solo in esercizi commerciali fissi, titolari di licenza ex art. 31 TULPS.

Cosa si intende per strumenti da punta e da taglio atti ad offendere?

Si tratta di coltelli, stiletti e oggetti simili che, pur non essendo classificati come armi proprie dalla L. 110/1975, sono idonei ad offendere. La classificazione dipende dalle caratteristiche tecniche del singolo oggetto (lunghezza della lama, tipo di apertura, ecc.).

Chi rilascia la licenza per vendere ambulante strumenti da taglio?

Il questore della provincia di riferimento. La licenza deve essere esibita su richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e deve essere presente sul luogo di vendita.

Un campionario di armi portato a fiere di settore è assimilabile alla vendita ambulante vietata?

No. Il campionario itinerante ex art. 36 è destinato agli operatori del settore armiero, non al pubblico indifferenziato. Rimane soggetto alla propria disciplina specifica (licenza + vidimazioni provinciali).

Quali sanzioni si rischiano vendendo armi ambulante?

Arresto e ammenda ai sensi del TULPS, in concorso con le sanzioni per commercio di armi senza licenza ex art. 31 e con le eventuali violazioni della L. 110/1975. Le armi vengono sequestrate e può essere avviato il procedimento per la revoca dei titoli di detenzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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