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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 33 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 aprile 1975, n. 110.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'articolo 33 del TULPS (R.D. 773/1931) apparteneva alla sezione dedicata al controllo delle armi e degli oggetti atti ad offendere. Nel sistema originario del Testo Unico, la fabbricazione e il commercio di armi erano subordinati a licenza del questore o del prefetto, con un regime di controllo accentrato tipico dell'impostazione centralistica del periodo.
La disposizione è stata abrogata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, che ha radicalmente rinnovato la materia. La legge del 1975 ha introdotto un sistema di licenze differenziate per la fabbricazione, l'importazione, il commercio e il porto delle armi, con obblighi di registro, comunicazione e verifica rafforzati rispetto alla disciplina del 1931.
Il quadro normativo attuale comprende, oltre alla L. 110/1975, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 e il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, quest'ultimo in attuazione della direttiva 2008/51/CE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. La vigilanza amministrativa sulle imprese armiere è esercitata dal Ministero della Difesa e dalle prefetture.