← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo era incluso nelle disposizioni del TULPS 1931 relative alla fabbricazione, commercio e detenzione di armi, e subordinava tali attività a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • La norma è stata abrogata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, che ha riformato la disciplina delle armi introducendo norme più dettagliate su produzione, importazione, commercio e porto.
  • La materia della fabbricazione di armi è oggi regolata dalla L. 110/1975 e dal D.Lgs. 204/2010, in attuazione delle direttive europee sul controllo dell'acquisizione e detenzione di armi.

L'articolo 33 del TULPS (R.D. 773/1931) apparteneva alla sezione dedicata al controllo delle armi e degli oggetti atti ad offendere. Nel sistema originario del Testo Unico, la fabbricazione e il commercio di armi erano subordinati a licenza del questore o del prefetto, con un regime di controllo accentrato tipico dell'impostazione centralistica del periodo.

La disposizione è stata abrogata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, che ha radicalmente rinnovato la materia. La legge del 1975 ha introdotto un sistema di licenze differenziate per la fabbricazione, l'importazione, il commercio e il porto delle armi, con obblighi di registro, comunicazione e verifica rafforzati rispetto alla disciplina del 1931.

Il quadro normativo attuale comprende, oltre alla L. 110/1975, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 e il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, quest'ultimo in attuazione della direttiva 2008/51/CE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. La vigilanza amministrativa sulle imprese armiere è esercitata dal Ministero della Difesa e dalle prefetture.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.