Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 168 TUIR – Disposizioni in materia di imprese estere collegate (ex art. 127-bis) (N.d.r.: Per gli effetti dell’abrogazione del presente articolo vedasi l’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147).

In vigore dal 01/07/2009 al 07/10/2015

Modificato da: Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 Articolo 13

Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 8

“1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’articolo 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; tale percentuale e’ ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di societa’ quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.

2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

a) l’1 per cento sul valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.”

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In sintesi

  • Tassazione per trasparenza delle imprese estere collegate. L'art. 168 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) introduce un regime di imputazione per trasparenza dei redditi prodotti da imprese estere collegate a soggetti residenti in Italia, con l'obiettivo di contrastare il differimento dell'imposizione attraverso strutture societarie estere.
  • Collegamento con il regime CFC (Controlled Foreign Companies). La disposizione si affianca e coordina con la disciplina delle società controllate estere (art. 167 TUIR), estendendo l'ambito di applicazione ai rapporti di collegamento (non solo di controllo), laddove sussistano condizioni di bassa tassazione o regimi fiscali privilegiati nel Paese estero.
  • Imputazione proporzionale alla quota di partecipazione. Il reddito dell'impresa estera collegata è imputato al soggetto residente in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, con applicazione dell'aliquota ordinaria IRES o IRPEF, evitando il vantaggio del differimento della tassazione italiana.
  • Esimenti e interpello preventivo. Il contribuente può disapplicare il regime dimostrando che l'impresa estera svolge un'attività economica effettiva nel Paese di residenza (esiment a) oppure che i redditi non derivano da passive income artificioso (esiment b). È possibile presentare interpello all'Agenzia delle Entrate prima dell'applicazione del regime.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 168 del TUIR e' una norma antielusiva concepita per contrastare la pianificazione fiscale internazionale aggressiva che sfrutta soggetti esteri localizzati in giurisdizioni a bassa fiscalita'. In assenza di questa disposizione, un soggetto italiano potrebbe partecipare - senza esercitarne il controllo diretto - a società o imprese estere che accumulate redditi in Paesi con pressione fiscale irrisoria, beneficiando del differimento sine die della tassazione italiana fino alla distribuzione degli utili.

La norma si inserisce nel più ampio sistema di contrasto all'elusione fiscale internazionale, che trova il suo fulcro nell'art. 167 TUIR (disciplina CFC per le società controllate) e che risponde agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Piano d'azione OCSE BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), in particolare l'Azione 3 relativa al rafforzamento delle regole CFC.

Analisi

L'art. 168 TUIR si applica ai soggetti residenti in Italia che detengono una partecipazione di collegamento - e non di controllo, che ricade nell'art. 167 - in un'impresa, società o altro ente estero localizzato in un Paese o territorio a regime fiscale privilegiato. La norma individua il collegamento in una partecipazione, diretta o indiretta, agli utili o al capitale del soggetto estero, non necessariamente superiore a quella di controllo.

Il regime di imputazione per trasparenza opera come segue: il reddito dell'impresa estera collegata, determinato secondo le regole del TUIR applicabili ai soggetti residenti, e' imputato al partecipante italiano in proporzione alla sua quota di partecipazione, nel periodo d'imposta di chiusura dell'esercizio dell'impresa estera. Il reddito così imputato e' assoggettato all'aliquota IRES (per le società) o alle aliquote IRPEF progressive (per le persone fisiche imprenditori o partecipanti).

La norma prevede un meccanismo di credito d'imposta per le imposte pagate all'estero dall'impresa collegata, al fine di evitare la doppia imposizione. L'importo del credito e' calcolato in proporzione alla quota di partecipazione e non può eccedere l'imposta italiana corrispondente ai redditi imputati.

Quanto alle esimenti, il contribuente può dimostrare: (a) che l'impresa estera svolge un'attività industriale o commerciale effettiva nel Paese di stabilimento, con personale, strutture e risorse adeguate (c.d. substance economica); oppure (b) che dal possesso della partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalita' privilegiata. La prova spetta al contribuente e deve essere supportata da documentazione idonea.

Quando si applica

Il regime dell'art. 168 TUIR si applica quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: il soggetto residente in Italia detiene una partecipazione di collegamento in un'impresa estera; l'impresa estera e' localizzata in un Paese o territorio incluso nella lista di giurisdizioni a fiscalita' privilegiata ovvero e' soggetta a un'imposta effettiva inferiore alla metà di quella italiana applicabile allo stesso reddito; e il reddito dell'impresa estera non e' stato già imputato ai sensi dell'art. 167 TUIR (regime CFC per le controllate).

Il contribuente e' tenuto a segnalare nella propria dichiarazione dei redditi la partecipazione nell'impresa estera collegata e i redditi imputati, con la possibilità di presentare interpello preventivo (art. 11 L. 212/2000) per ottenere un parere dell'Agenzia delle Entrate sull'applicabilita' del regime o delle esimenti.

Connessioni

L'art. 168 TUIR si raccorda con le seguenti disposizioni normative:

Art. 167 TUIR: disciplina le CFC (Controlled Foreign Companies) per le società controllate estere, di cui l'art. 168 rappresenta l'estensione ai rapporti di collegamento. I due articoli insieme formano il sistema italiano di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva internazionale. Art. 89 TUIR: esenzione dei dividendi (participation exemption) per le società di capitali residenti; se si applica l'art. 168, i redditi imputati per trasparenza non beneficiano della participation exemption, evitando duplicazione di vantaggi fiscali. Art. 165 TUIR: credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, che si coordina con il credito previsto nell'art. 168 per le imposte pagate dall'impresa estera collegata. Direttiva UE 2016/1164 (ATAD): recepita in Italia con D.Lgs. n. 142/2018, ha rafforzato e allineato la disciplina CFC italiana agli standard europei, incidendo anche sull'ambito applicativo dell'art. 168 TUIR.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Partecipazione in società collegata in Paese a bassa tassazione

Tizio, socio al 30% di una S.r.l. italiana, detiene anche una partecipazione del 25% in una società localizzata in un Paese con aliquota societaria del 5%. La società estera consegue nell'anno X un reddito di 100.000 euro, non distribuiti agli azionisti. In assenza dell'art. 168 TUIR, Tizio non sarebbe tassato in Italia sino alla distribuzione degli utili. Con l'applicazione della norma, invece, il reddito di 25.000 euro (25% di 100.000) e' imputato a Tizio nel periodo d'imposta X e tassato in Italia con l'aliquota IRPEF applicabile al suo reddito complessivo, con credito per le imposte (5.000 euro, ossia 5% di 100.000 x 25%) eventualmente pagate all'estero.

Caso 2: Disapplicazione del regime per substance economica

Caio detiene il 30% di una società estera localizzata in Irlanda, Paese con aliquota nominale del 12,5%. La società irlandese ha sede effettiva a Dublino, impiega 15 dipendenti, gestisce un vero reparto di ricerca e sviluppo ed e' soggetta all'aliquota ordinaria irlandese. Caio produce documentazione completa (organigramma, contratti di lavoro, bilanci, estratti del registro imprese irlandese) e presenta interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate. Dimostrando la substance economica ai sensi dell'esiment a), ottiene la disapplicazione del regime di cui all'art. 168 TUIR e i redditi della società estera non vengono imputati per trasparenza.

Domande frequenti

Qual e' la differenza tra l'art. 167 e l'art. 168 TUIR?

L'art. 167 TUIR si applica alle imprese estere controllate (CFC), mentre l'art. 168 estende il regime alle imprese estere collegate, cioè quelle in cui il soggetto italiano non ha il controllo ma detiene una partecipazione significativa. Entrambi mirano a evitare il differimento della tassazione italiana attraverso strutture estere a bassa fiscalita'.

Cosa succede se non dichiaro la partecipazione nell'impresa estera collegata?

L'omissione della segnalazione nella dichiarazione dei redditi espone il contribuente a sanzioni per infedele dichiarazione e, in caso di accertamento, all'imputazione dei redditi esteri con le relative imposte e interessi. È quindi fondamentale segnalare le partecipazioni estere rilevanti.

Posso evitare l'applicazione dell'art. 168 TUIR?

Si', dimostrando che l'impresa estera collegata svolge un'attività economica effettiva nel Paese estero (esiment a) oppure che i redditi non derivano da gestione passiva artificiosa. È consigliabile presentare interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate per ottenere certezza giuridica prima della dichiarazione.

L'art. 168 TUIR si applica anche ai privati che detengono partecipazioni estere?

La norma si applica ai soggetti che producono reddito d'impresa o che detengono partecipazioni nell'ambito di attività d'impresa. Per le partecipazioni detenute da privati al di fuori di attività imprenditoriale, la disciplina applicabile può differire; e' opportuno verificare caso per caso con un professionista fiscale.

Come si evita la doppia imposizione sui redditi imputati dall'art. 168?

La norma prevede un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero dall'impresa collegata, proporzionale alla quota di partecipazione del soggetto italiano. Il credito non può eccedere l'imposta italiana corrispondente al reddito imputato, in applicazione del principio di cui all'art. 165 TUIR.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.