Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1119 c.c. – Indivisibilità

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio .

In sintesi

  • Le parti comuni del condominio sono tendenzialmente indivisibili, a tutela della funzionalità collettiva dell'edificio.
  • La divisione è eccezionalmente ammessa solo se non peggiora l'uso della cosa per ciascun condomino e con il consenso unanime.
  • Il requisito del consenso unanime rende la divisione delle parti comuni praticamente rara nella prassi.
  • L'indivisibilità si coordina con il divieto di rinuncia dell'art. 1118 c.c. e con la perpetuità del vincolo condominiale.
  • La norma presidia l'integrità strutturale e funzionale dell'edificio condominiale a tutela di tutti i partecipanti.
Indice dei contenuti

Il principio di indivisibilità delle parti comuni

L'art. 1119 c.c. enuncia uno dei principi più caratterizzanti del condominio rispetto alla comunione ordinaria: le parti comuni dell'edificio sono tendenzialmente indivisibili. Mentre nella comunione ordinaria ciascun partecipante può sempre richiedere lo scioglimento (art. 1111 c.c.), nel condominio questo diritto è fortemente compresso per preservare la funzionalità collettiva dell'edificio.

Ratio della norma

L'indivisibilità risponde a un'esigenza strutturale: molte parti comuni (scale, fondazioni, muri maestri, impianti) non possono essere fisicamente divise senza compromettere l'uso o la sicurezza dell'edificio. Il legislatore ha quindi scelto di fissare come regola generale l'indivisibilità, ammettendo eccezioni solo in presenza di condizioni molto restrittive.

Le condizioni per la divisione eccezionale

La norma consente la divisione solo al ricorrere di due requisiti cumulativi:

  1. La divisione non deve rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino: la funzionalità e l'accessibilità per tutti i partecipanti non devono essere pregiudicate.
  2. Tutti i partecipanti al condominio devono esprimere il proprio consenso: anche un solo dissenso blocca la divisione.

Il doppio requisito rende la divisione delle parti comuni uno strumento eccezionale, quasi teorico nella prassi condominiale quotidiana.

Coordinamento sistematico

L'art. 1119 si raccorda con l'art. 1118 comma 2 (divieto di rinuncia abdicativa alle parti comuni) e con la disciplina del regolamento condominiale. La L. 220/2012 non ha modificato il testo dell'art. 1119, confermando la scelta del legislatore storico di mantenere un presidio rigido contro la frammentazione delle parti comuni. In caso di supercondominio, il medesimo principio si applica per effetto del rinvio dell'art. 1117-bis c.c.

Casi pratici

Caso 1: parti comuni indivisibili

Un condomino vorrebbe dividere le scale o i muri maestri. Non è possibile: le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione (art. 1119 c.c.), perché ciò comprometterebbe l'uso e la sicurezza dell'edificio.

Caso 2: divisione eccezionale

La divisione di una parte comune è ammessa solo se non rende più incomodo l'uso per ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti: basta un solo dissenso a bloccarla.

Domande frequenti

Le parti comuni del condominio si possono dividere?

Di regola no: non sono soggette a divisione (art. 1119 c.c.), a differenza della comunione ordinaria.

Quando è ammessa la divisione eccezionale?

Solo se la divisione può farsi senza rendere più incomodo l'uso a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti.

Basta la maggioranza per dividere una parte comune?

No: occorre il consenso di tutti; anche un solo dissenso blocca la divisione.

Perché le parti comuni sono indivisibili?

Perché molte (scale, fondazioni, muri maestri, impianti) non possono essere divise senza compromettere l'uso o la sicurezza dell'edificio.

Qual è la differenza con la comunione ordinaria?

Nella comunione ordinaria ciascun partecipante può chiedere lo scioglimento (art. 1111); nel condominio questo diritto è fortemente compresso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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