Testo dell'articoloVigente
Art. 57 DPR 602/1973 — Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita’ dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita’ formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e’ proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a se’ con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
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In sintesi
L'art. 57 del DPR 602/1973 disciplina in modo restrittivo le opposizioni esperibili nell'esecuzione tributaria. Non sono ammesse le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo quelle riguardanti la pignorabilità dei beni) né le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo. Quando viene proposta un'opposizione ammissibile, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, disponendo eventualmente la sospensione della procedura. Il concessionario deve essere presente all'udienza a pena di decadenza dalle spese. La ratio di queste limitazioni è preservare la specialità e la rapidità dell'esecuzione tributaria rispetto all'esecuzione civile ordinaria.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'esecuzione tributaria gode di un regime processuale speciale: il titolo esecutivo è il ruolo (atto amministrativo), non una sentenza, e la procedura è semplificata rispetto all'esecuzione civile ordinaria. Se si ammettessero tutte le opposizioni previste dal codice di procedura civile, il contribuente potrebbe paralizzare indefinitamente la riscossione attraverso opposizioni strumentali. L'art. 57 limita quindi le opposizioni ammissibili, riservando la tutela del contribuente al rimedio specifico del ricorso tributario contro il ruolo e alla sospensione cautelare davanti al giudice tributario.
Analisi e struttura
La norma esclude due categorie di opposizioni. La prima è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: in questa sede non si può contestare il diritto del concessionario di procedere all'esecuzione in base al ruolo (salvo che per la pignorabilità dei beni, cioè per contestare che un determinato bene non sia pignorabile perché impignorabile per legge). La seconda è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativa a vizi formali del titolo esecutivo o della sua notifica: non è ammissibile eccepire davanti al giudice civile che la cartella non sia stata regolarmente notificata, perché questo vizio si fa valere davanti al giudice tributario. Le opposizioni ammissibili sono invece quelle relative alla pignorabilità dei beni e, in generale, le contestazioni di diritto che non riguardano il merito del credito tributario. In caso di opposizione ammissibile, il giudice fissa l'udienza con decreto e può sospendere la procedura; il concessionario deve essere presente a pena di decadenza delle spese.
Quando si applica
Si applica a tutte le procedure esecutive tributarie gestite dall'AdER. Il contribuente che intende contestare il merito del credito tributario (es. «non devo questa imposta») deve farlo davanti al giudice tributario, non al giudice dell'esecuzione civile. Il giudice civile dell'esecuzione è competente solo per le questioni strettamente processuali-esecutive (pignorabilità dei beni, diritti di terzi sul bene pignorato).
Confronto e norme correlate
L'art. 57 va coordinato con l'art. 58 (opposizione di terzi) e con il D.Lgs. 546/1992, artt. 19-21 (ricorso tributario e opposizione al ruolo davanti al giudice tributario). La Corte Costituzionale ha più volte esaminato la compatibilità di queste limitazioni con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., affermando che il sistema complessivo di rimedi disponibili (ricorso tributario, sospensiva cautelare, opposizione alla pignorabilità) garantisce una tutela adeguata al contribuente.
Problemi applicativi
Il problema principale è capire quali opposizioni siano ancora ammissibili dopo le limitazioni dell'art. 57. La giurisprudenza ha chiarito che: (1) l'opposizione per impignorabilità del bene (es. beni necessari alla vita del debitore ex art. 514 c.p.c.) è sempre ammissibile; (2) la contestazione dell'estinzione del debito per avvenuto pagamento è ammissibile davanti al giudice dell'esecuzione se il pagamento è successivo al pignoramento; (3) la questione della regolarità della notifica della cartella, invece, va posta davanti al giudice tributario. Questa complessità genera frequenti errori di individuazione del giudice competente.
Domande frequenti