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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 28 del DPR 602/1973 disciplina le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, le agenzie postali e le banche; i costi dell'operazione presso posta e banca sono a carico del contribuente. Al di fuori del territorio nazionale è possibile il pagamento tramite bonifico bancario sul conto indicato nella cartella. Il Ministero delle finanze fissa le modalità di pagamento con mezzi diversi dal contante (assegni, carte di credito). Il pagamento con mezzi diversi dal contante si considera omesso se l'assegno risulta scoperto o se la carta di credito non ha provvista finanziaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 DPR 602/1973 — Modalità di pagamento

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo’ essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo’ essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita’ devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata.

3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

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In sintesi

L'art. 28 del DPR 602/1973 disciplina le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, le agenzie postali e le banche; i costi dell'operazione presso posta e banca sono a carico del contribuente. Al di fuori del territorio nazionale è possibile il pagamento tramite bonifico bancario sul conto indicato nella cartella. Il Ministero delle finanze fissa le modalità di pagamento con mezzi diversi dal contante (assegni, carte di credito). Il pagamento con mezzi diversi dal contante si considera omesso se l'assegno risulta scoperto o se la carta di credito non ha provvista finanziaria.
Ratio della norma

L'art. 28 risponde all'esigenza di facilitare al massimo il pagamento delle cartelle esattoriali, moltiplicando i canali disponibili per il contribuente. La norma riflette l'evoluzione dei sistemi di pagamento: dai soli sportelli fisici del 1973 alle banche e poste, fino ai canali digitali oggi previsti dai decreti ministeriali attuativi. Più facile è pagare, più alta è la probabilità di riscossione spontanea, riducendo il ricorso costoso alle procedure coattive.

Analisi e struttura

Il comma 1 prevede tre canali di pagamento fisici: sportelli dell'AdER (gratuiti), agenzie postali e banche (con costi a carico del contribuente). Il comma 2 introduce il bonifico bancario per i pagamenti dall'estero, con indicazione del conto nella cartella. Il comma 3 delega al Ministero la disciplina delle modalità di pagamento con mezzi diversi dal contante: questa delega ha consentito nel tempo di ammettere pagamenti con carte di credito, bancomat, strumenti telematici. Il comma 3-bis stabilisce quando il pagamento con mezzi diversi dal contante si considera omesso: assegno scoperto o carta di credito senza provvista. In questi casi, nonostante l'apparente pagamento, il debito rimane insoluto e decorrono interessi e sanzioni.

Quando si applica

L'art. 28 si applica al pagamento di qualsiasi somma iscritta a ruolo: sia in un'unica soluzione che nelle rate di un piano di rateazione. La scelta del canale di pagamento è libera (nei limiti di quelli abilitati): il contribuente può pagare dove preferisce. I costi di gestione del pagamento presso banca o posta sono a carico del contribuente, non dell'Erario.

Confronto e norme correlate

L'art. 28 va letto insieme all'art. 29 (obbligo di quietanza), all'art. 31 (imputazione dei pagamenti) e all'art. 28-ter e seguenti (compensazioni volontarie). Il D.Lgs. 193/2016 ha ampliato ulteriormente i canali di pagamento disponibili per l'AdER, includendo la domiciliazione bancaria e i pagamenti digitali. Il modello F24 è lo strumento di pagamento standard per la maggior parte dei debiti tributari spontanei, ma per le cartelle esattoriali si utilizza il bollettino RAV o i canali dell'AdER.

Problemi applicativi

Il principale profilo critico riguarda il comma 3-bis: il pagamento con assegno scoperto o carta senza provvista si considera omesso, ma il contribuente potrebbe non accorgersene immediatamente (es. assegno non incassato dal concessionario per mesi). In questo caso, gli interessi di mora e le eventuali procedure esecutive riprenderebbero a decorrere da quando il pagamento avrebbe dovuto avvenire, non da quando il contribuente ha scoperto l'irregolarità. Un secondo profilo riguarda i costi dei pagamenti bancari o postali: sebbene siano di modesta entità, il loro addebito al contribuente (e non all'Erario) ha natura controversa dal punto di vista dell'equità, specialmente per i debitori in difficoltà economica.

Casi pratici

Caso 1: Pagamento della cartella in banca: costi a carico del contribuente

Caso 2: Pagamento con carta di credito senza provvista: effetti

Caso 3: Pagamento dall'estero tramite bonifico bancario

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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