Testo dell'articoloVigente
Art. 9 L. 898/1970 — Pensione di reversibilità dopo il divorzio
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
Commento
Ratio della norma
L'art. 9 risponde a un'esigenza di tutela previdenziale che il divorzio rischiava di compromettere drasticamente: il coniuge — spesso la moglie — che durante il matrimonio aveva rinunciato alla carriera propria per dedicarsi alla famiglia si trovava, dopo il divorzio e poi dopo la morte dell'ex coniuge, privo di qualsiasi copertura previdenziale maturata durante gli anni di matrimonio. La pensione di reversibilità maturata dall'ex coniuge rappresentava, in molti casi, l'unica fonte di reddito disponibile. Il legislatore ha quindi creato un meccanismo di partecipazione all'istituto pensionistico di reversibilità, condizionato alla sussistenza dell'assegno divorzile come prova del perdurante stato di bisogno e della dipendenza economica.
Analisi e struttura
La norma distingue tre ipotesi: (a) assenza di coniuge superstite avente i requisiti: l'ex coniuge divorziato ottiene l'intera pensione di reversibilità, sempre che non si sia risposato, sia titolare di assegno ex art. 5, e il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. (b) coesistenza con coniuge superstite avente i requisiti: il tribunale ripartisce la pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato in proporzione alla durata dei rispettivi rapporti coniugali. Se vi sono più ex coniugi divorziati, tutti partecipano alla ripartizione. (c) decesso o nuovo matrimonio di uno dei beneficiari: la quota del beneficiario deceduto o risposato si consolida a favore degli altri. Il comma 4 preserva i diritti di figli, genitori e collaterali stabiliti dalla normativa previdenziale generale, che non vengono intaccati dalla norma speciale sul divorzio. Il comma 5 impone che alle domande giudiziali sia allegato un atto notorio che attesti tutti gli aventi diritto, a garanzia della completezza della ripartizione.
Quando si applica
L'art. 9 trova applicazione al verificarsi di tre presupposti cumulativi: (1) morte dell'ex coniuge obbligato all'assegno; (2) il richiedente non sia passato a nuove nozze; (3) il richiedente sia titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 al momento della morte del de cuius. Il terzo requisito è interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l'assegno deve essere stato riconosciuto anche se successivamente sospeso o ridotto: non è necessario che sia attualmente in corso di pagamento, ma che il diritto sia stato giuridicamente accertato. Particolarmente rilevante è il requisito dell'anteriorità del rapporto di lavoro rispetto alla sentenza di divorzio: i contributi versati dopo il divorzio non fondano diritti a favore dell'ex coniuge. La norma si applica anche agli assegni previdenziali analoghi alla pensione (trattamenti di previdenza diversi dalla pensione INPS, fondi integrativi, pensioni dei liberi professionisti).
Confronto e norme correlate
L'art. 9 va coordinato con l'art. 9-bis, che disciplina l'assegno a carico dell'eredità post divorzio — istituto distinto dalla pensione di reversibilità. Mentre l'art. 9 opera nel campo previdenziale, l'art. 9-bis opera nel campo successorio-ereditario. Entrambi richiedono la qualità di titolare di assegno ex art. 5. La pensione di reversibilità disciplinata dall'art. 9 si affianca, non si sostituisce, ai trattamenti pensionistici eventualmente maturati in proprio dall'ex coniuge beneficiario. La L. 76/2016 sulle unioni civili ha esteso l'applicazione dell'art. 9 anche all'ex parte di un'unione civile sciolta. Quando esistono sia un coniuge superstite sia più ex coniugi divorziati, il tribunale competente è quello del luogo di residenza del coniuge superstite o di chi propone la domanda.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico riguarda la ripartizione della pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato: i criteri di riparto non sono predeterminati in modo analitico dalla norma, e la giurisprudenza ha elaborato nel tempo orientamenti non sempre uniformi. Il criterio della durata del rapporto coniugale è quello più seguito, ma la sua applicazione concreta richiede di stabilire le date rilevanti (data del matrimonio, data della separazione o del divorzio) e di tenere conto di eventuali interruzioni della convivenza. Un secondo problema riguarda la prova della qualità di titolare di assegno al momento della morte: se l'assegno era stato sospeso giudizialmente o se l'obbligato era deceduto mentre era pendente un giudizio di revisione, la questione del diritto alla reversibilità può essere controversa. Infine, l'atto notorio sugli aventi diritto richiesto dal comma 5 può presentare difficoltà quando vi siano più matrimoni del de cuius e la complessità delle relazioni familiari renda difficile la completa identificazione di tutti i soggetti.
Casi pratici
Caso 1: Ex coniuge divorziato senza nuovo matrimonio che ottiene la reversibilità
Caso 2: Ripartizione della reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge
Caso 3: Perdita del diritto alla reversibilità per nuovo matrimonio
Domande frequenti
L'ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?
Sì, a condizione che: non si sia risposato, sia titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L.898/1970 al momento della morte dell'ex coniuge, e il rapporto di lavoro da cui trae origine la pensione sia anteriore alla sentenza di divorzio. Se esiste anche un coniuge superstite, il tribunale ripartisce la pensione tra i due in base alla durata dei rispettivi matrimoni.
Come viene ripartita la pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge?
Il tribunale ripartisce la pensione tenendo conto della durata dei rispettivi rapporti coniugali. Non c'è una formula fissa: la giurisprudenza valorizza il tempo di effettiva convivenza coniugale e le condizioni economiche di ciascun avente diritto. L'ex coniuge divorziato deve essere titolare di assegno divorzile; in caso contrario non ha diritto alla quota.
Il diritto alla reversibilità si perde se l'ex coniuge divorziato si risposa?
Sì. Il nuovo matrimonio dell'ex coniuge divorziato fa cessare il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 9. L'eventuale quota già ripartita si consolida a favore degli altri beneficiari. La semplice convivenza di fatto non produce questo effetto: solo le nuove nozze formalizzate extinguono il diritto.
Se ci sono più ex coniugi divorziati, come si divide la reversibilità?
Il tribunale ripartisce la pensione tra tutti gli aventi diritto: coniuge superstite (se presente) e tutti gli ex coniugi divorziati titolari di assegno che non si siano risposati. La ripartizione tiene conto della durata di ciascun rapporto. La quota di chi muore o si risposa si consolida automaticamente a favore degli altri beneficiari.
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