Indice
In sintesi
- Potere di segnalazione periodica della Banca d'Italia (comma 1). La BdI può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari, in Italia o all'estero da soggetti italiani, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari: potere di supervisione macro-prudenziale sul mercato degli strumenti finanziari.
- Ambito soggettivo ampio: emittenti e offerenti. La norma si applica sia agli emittenti (chi crea e collocagli strumenti sul mercato primario) sia agli offerenti (chi li propone al pubblico sul mercato secondario), inclusi i soggetti italiani che operano sui mercati esteri: raccordo con la vigilanza della Banca d'Italia sull'internazionalizzazione dei mercati finanziari italiani.
- Potere normativo secondario della BdI (comma 2). La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dell'art. 129 TUB, definendo contenuto, periodicità e modalità delle segnalazioni richieste: esercizio della funzione regolamentare in materia di raccolta di informazioni sui mercati degli strumenti finanziari.
- Collocazione nel sistema di monitoraggio del mercato finanziario. L'art. 129 TUB è parte del sistema di sorveglianza della BdI sul mercato delle emissioni, che si raccorda con la vigilanza della Consob sulle offerte pubbliche (artt. 92 ss. TUF) e con la supervisione della BCE/ESMA nell'ambito del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 129 T.U.B. – Emissione di strumenti finanziari.
In vigore dal 25/01/2007
Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia puo’ richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e genesi normativa
L'art. 129 T.U.B. è collocato nel Titolo VI, Capo I-ter del Testo Unico Bancario, dedicato ai poteri della Banca d'Italia in materia di raccolta di informazioni sul mercato degli strumenti finanziari. La norma, nel testo attuale in vigore dal 25 gennaio 2007 a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, attribuisce alla Banca d'Italia un potere di supervisione informativa sull'emissione e sull'offerta di strumenti finanziari, sia sul mercato domestico sia da parte di soggetti italiani sui mercati esteri.
L'origine della norma risale all'assetto ante D.Lgs. 303/2006, quando la BdI aveva un ruolo più diretto nell'autorizzazione delle emissioni di strumenti finanziari sul mercato italiano. Con la riforma del 2006, che ha razionalizzato la ripartizione dei compiti di vigilanza tra la Banca d'Italia e la Consob (vigilanza prudenziale/solvibilità vs. vigilanza sull'informazione/correttezza), il ruolo autorizzatorio della BdI sulle emissioni è stato ridimensionato, residuando il potere informativo di cui all'art. 129 TUB come strumento di monitoraggio macro-prudenziale del mercato delle emissioni. La norma si inserisce nel quadro più ampio dei poteri di supervisione informativa della BdI previsti agli artt. 51 ss. TUB, adattati alla specificità degli strumenti finanziari.
2. Ambito soggettivo: emittenti e offerenti (comma 1)
Il comma 1 individua i destinatari dell'obbligo informativo in "chi emette od offre strumenti finanziari". La locuzione ha portata ampia e intende: (a) gli emittenti, cioè i soggetti che creano gli strumenti finanziari e li collocano sul mercato primario (ad es. società che emettono obbligazioni, banche che emettono covered bond, SPV che emettono ABS/RMBS); (b) gli offerenti, cioè i soggetti che propongono al pubblico strumenti finanziari già emessi, sul mercato secondario o in sede di offerta pubblica (ad es. SIM, banche negoziatori, fintech che gestiscono piattaforme di crowdfunding). La distinzione segue quella del TUF (artt. 2, 93-bis TUF), che distingue tra emittente e offerente nelle offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione.
L'ambito geografico della norma comprende sia le emissioni/offerte realizzate in Italia sia quelle realizzate "all'estero da soggetti italiani": questa previsione è essenziale per il monitoraggio degli Eurobond, dei MTN (Medium Term Notes) e degli altri strumenti emessi da banche e imprese italiane sui mercati internazionali (Lussemburgo, Irlanda, Cayman Islands), che altrimenti sfuggirebbero alla sorveglianza informativa della BdI. Il criterio di collegamento utilizzato è la nazionalità dell'emittente/offerente, non la localizzazione del mercato: qualunque soggetto di diritto italiano che emetta strumenti finanziari su qualsiasi piazza finanziaria è soggetto all'obbligo di segnalazione ex art. 129 TUB.
3. Contenuto delle segnalazioni e finalità conoscitiva (comma 1, fine)
Le segnalazioni richieste dalla BdI ai sensi dell'art. 129 TUB hanno carattere "consuntivo": si tratta di dati storici sulle emissioni/offerte già realizzate, non di comunicazioni preventive o di autorizzazioni. La natura consuntiva distingue queste segnalazioni dalle comunicazioni preventive previste per le offerte pubbliche di acquisto o scambio (OPA/OPS) dalla Consob ai sensi degli artt. 102 ss. TUF. La finalità dichiarata dalla norma è "acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari": si tratta di una finalità macro-prudenziale e di policy, non di una vigilanza micro-prudenziale su singoli intermediari. Le informazioni raccolte ex art. 129 TUB alimentano le statistiche monetarie e finanziarie della Banca d'Italia (Bollettino Statistico, Financial Stability Report) e contribuiscono alla produzione delle statistiche BCE/ESRB per la sorveglianza del rischio sistemico.
Il contenuto delle segnalazioni periodiche è definito dalla BdI con proprie disposizioni attuative (comma 2). Storicamente, le principali categorie di informazioni richieste dalla BdI ai sensi di questa norma includono: volume e tipologia delle emissioni obbligazionarie delle banche italiane (covered bond, obbligazioni senior, AT1, T2), dati sull'emissione di prodotti strutturati (ABS, CLO, RMBS) da parte di veicoli italiani o aventi come sottostante attivi italiani, informazioni sulle emissioni di titoli di debito da parte di enti locali e aziende pubbliche controllate da soggetti vigilati dalla BdI. La periodicità è tipicamente mensile o trimestrale, a seconda della tipologia di strumento.
4. Poteri normativi secondari della Banca d'Italia (comma 2)
Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative dell'art. 129 TUB. Questo potere regolamentare è ampio: la BdI può determinare l'elenco dei soggetti tenuti a segnalare (attraverso comunicazioni dirette agli emittenti/offerenti o tramite le associazioni di categoria), il contenuto esatto delle segnalazioni (formati, variabili, nomenclature), la periodicità, le modalità di trasmissione (canale telematico, portale di segnalazione BdI), e le conseguenze del mancato adempimento. Le disposizioni attuative della BdI ex art. 129 TUB si inseriscono nel sistema più ampio delle segnalazioni statistiche degli enti creditizi alla Banca d'Italia, disciplinato dalla Circolare BdI n. 154/1991 e dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 454 sulle segnalazioni statistiche agli organismi della BCE.
Il raccordo con la disciplina europea è cruciale: la BdI agisce come agente di raccolta dati per le statistiche della BCE e dell'ESRB (European Systemic Risk Board) e le segnalazioni ex art. 129 TUB si integrano con gli obblighi di reporting previsti dal reg. (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, dal reg. (UE) 648/2012 (EMIR) sulle transazioni in derivati, e dal reg. (UE) 2017/2402 (Securitisation Regulation) sulle emissioni di cartolarizzazioni. In questo contesto, l'art. 129 TUB svolge una funzione di base normativa nazionale che abilita il recepimento e l'applicazione degli obblighi di reporting europei nel settore delle emissioni di strumenti finanziari.
5. Raccordo con la vigilanza Consob e il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria
L'art. 129 TUB si intreccia con i poteri informativi della Consob sulle offerte pubbliche e sul mercato dei capitali, regolati dagli artt. 92 ss. e 114 ss. TUF. La ripartizione delle competenze seguente il principio della 'twin peaks': la BdI raccoglie informazioni sulle emissioni ai fini della stabilità finanziaria e del monitoraggio macro-prudenziale, mentre la Consob vigila sulla trasparenza informativa verso gli investitori nelle offerte pubbliche. In caso di emissioni da parte di banche, entrambe le autorità raccolgono informazioni con finalità diverse: la BdI per la supervisione prudenziale e le statistiche monetarie, la Consob per la verifica del prospetto e della correttezza nella distribuzione. Il Protocollo d'Intesa BdI-Consob (da ultimo il Protocollo del 31 ottobre 2022) regola lo scambio di informazioni tra le due autorità, evitando duplicazioni negli obblighi di segnalazione a carico degli intermediari.
A livello europeo, l'art. 129 TUB si inserisce nel Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF), in cui la BdI coopera con l'EBA (Autorità Bancaria Europea), l'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) e l'ESRB (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico). Le informazioni raccolte ex art. 129 TUB contribuiscono alle basi dati europee (ESCB Securities Statistics, European DataWarehouse per le cartolarizzazioni) e agli stress test condotti dall'EBA. Il decreto ministeriale e le disposizioni BdI attuative dell'art. 129 TUB sono periodicamente aggiornati per allinearsi ai nuovi standard di reporting europei (ITS, Implementing Technical Standards) emanati dall'EBA e dall'ESMA.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi è obbligato a inviare segnalazioni alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 TUB?
Tutti i soggetti che emettono od offrono strumenti finanziari: sia sul mercato italiano (ad es. banche che emettono obbligazioni, ABS, covered bond) sia all'estero, se si tratta di soggetti italiani (ad es. banche italiane che emettono Eurobond sul mercato di Lussemburgo). I destinatari specifici, il contenuto e la periodicità delle segnalazioni sono definiti dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni attuative ai sensi del comma 2.
Le segnalazioni ex art. 129 TUB sostituiscono le comunicazioni alla Consob per le offerte pubbliche?
No. Le segnalazioni alla Banca d'Italia ex art. 129 TUB hanno finalità macro-prudenziale e statistica (monitoraggio del mercato), mentre le comunicazioni alla Consob per le offerte pubbliche (artt. 94 ss. TUF) hanno finalità di trasparenza verso gli investitori. I due obblighi coesistono e rispondono a scopi diversi. In base al Protocollo d'Intesa BdI-Consob del 2022, le due autorità si scambiano le informazioni per evitare duplicazioni nei carichi di reporting degli intermediari.
Le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia ex art. 129 TUB sono pubbliche?
In parte. Le informazioni individuali sulle emissioni di singoli intermediari sono soggette al segreto d'ufficio ex art. 7 TUB e non sono divulgate pubblicamente. Tuttavia, la BdI pubblica statistiche aggregate sull'evoluzione dei mercati delle emissioni nel proprio Bollettino Statistico e nel Financial Stability Report annuale, senza identificare i singoli emittenti. Le statistiche aggregate confluiscono anche nelle banche dati della BCE (ESCB Securities Statistics) e dell'ESRB.
Cosa sono le disposizioni attuative della Banca d'Italia emanate ai sensi del comma 2 dell'art. 129 TUB?
Sono atti regolamentari secondari della BdI che definiscono contenuto, periodicità, formato e canale di trasmissione delle segnalazioni periodiche richieste agli emittenti/offerenti di strumenti finanziari. Si integrano con la Circolare BdI n. 154/1991 sulle segnalazioni statistiche e con gli standard europei di reporting (ITS EBA/ESMA). Le disposizioni attuative vengono aggiornate periodicamente per adeguarle ai nuovi prodotti finanziari e agli obblighi europei (es. Securitisation Regulation, reporting EMIR).
Qual è la differenza tra le segnalazioni ex art. 129 TUB e le segnalazioni di vigilanza prudenziale ex art. 51 TUB?
Le segnalazioni ex art. 51 TUB sono rivolte alle banche e agli enti creditizi soggetti a vigilanza prudenziale della BdI e riguardano dati patrimoniali, di rischio e di liquidità dell'intermediario. Le segnalazioni ex art. 129 TUB riguardano invece le emissioni e le offerte di strumenti finanziari: si applicano a un perimetro più ampio di soggetti (anche non vigilati dalla BdI come intermediari) e hanno finalità macro-prudenziale e statistica, non micro-prudenziale. I due obblighi si sovrappongono per le banche emettitrici, ma sono concettualmente distinti.