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Testo dell'articoloVigente
Art. 128 TUIR – Norma transitoria (1)
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della societa’ partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”
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(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)
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In sintesi
Indice dei contenuti
Una norma transitoria di sistema: il senso storico dell'art. 128 TUIR
L'articolo 128 del TUIR è una disposizione tecnicamente complessa la cui comprensione richiede di collocarla nella sua precisa cornice storica e sistematica. Si tratta infatti di una norma transitoria introdotta dal D.Lgs. 344/2003 (riforma IRES) per gestire un problema specifico al passaggio dal vecchio regime IRPEG al nuovo regime IRES, con particolare attenzione al raccordo tra il regime delle svalutazioni di partecipazioni e l'introduzione del nuovo istituto del consolidato fiscale nazionale.
Prima del D.Lgs. 344/2003 il regime IRPEG consentiva alle società di dedurre, a determinate condizioni, le svalutazioni delle partecipazioni in società controllate, in conseguenza di rettifiche di valore o accantonamenti delle controllate stesse. Con la riforma IRES e l'introduzione del regime participation exemption (art. 87 TUIR) e del consolidato fiscale (artt. 117 e ss.), il sistema ha mutato radicalmente impianto: le partecipazioni qualificate diventano fiscalmente "neutre" sotto il profilo delle plusvalenze (esenti al 95%) e delle svalutazioni (non più deducibili).
Il problema affrontato dall'art. 128 è quello del raccordo intertemporale: cosa accade quando una controllata, in regime di consolidato, valorizza fiscalmente i propri elementi attivi e passivi (per ammortamenti, plusvalenze, etc.) per importi che includono valori già "scomputati" dalla controllante mediante svalutazioni dedotte negli anni precedenti? Senza una norma di raccordo si avrebbe un doppio beneficio fiscale: deduzione storica della svalutazione + valorizzazione attuale dei beni sottostanti.
Il meccanismo: riallineamento valori fiscali della partecipata
L'art. 128 risolve il problema con un meccanismo di riallineamento dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata. Il funzionamento è il seguente:
Identificazione delle svalutazioni rilevanti: si considerano le svalutazioni delle partecipazioni nella controllata che, nel periodo d'imposta antecedente all'opzione per il consolidato e nei nove precedenti, fossero state dedotte da:
(a) la società o ente controllante; oppure (b) altra società controllata, anche se non aderente all'opzione di cui all'art. 117 TUIR.
Le svalutazioni rilevanti sono quelle determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti (cioè rettifiche operate dalla partecipata che non avevano avuto rilevanza fiscale a livello della partecipata stessa, ma che avevano consentito la deduzione della svalutazione a livello della partecipante). Si scomputano dall'ammontare complessivo le eventuali rivalutazioni assoggettate a tassazione (poiché in tal caso il "doppio beneficio" non si verifica: la rivalutazione tassata neutralizza la precedente svalutazione dedotta).
Riproporzionamento sui valori fiscali: fino a concorrenza di tali svalutazioni nette, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata sono modificati rispetto a quelli contabili. La direzione del riallineamento dipende dal segno della differenza:
L'imputazione delle svalutazioni ai singoli elementi avviene in proporzione al rapporto tra la differenza dei valori contabili e fiscali del singolo elemento e l'ammontare complessivo di tali differenze nell'attivo/passivo della partecipata.
La finalità sistematica: evitare la duplicazione del beneficio
La finalità della norma è quella di neutralizzare la duplicazione fiscale che altrimenti si verificherebbe. Si pensi a un caso tipico: una controllante ha dedotto svalutazioni per 100 sulla partecipazione nella controllata, in conseguenza di accantonamenti per rischi fatti dalla controllata (e non dedotti dalla controllata stessa, in quanto fiscalmente non riconosciuti). Senza l'art. 128, all'ingresso nel consolidato la controllata avrebbe valori fiscali del passivo (fondo rischi) inferiori di 100 rispetto ai valori contabili: quando il fondo viene utilizzato la differenza emergente sarebbe deducibile, generando una seconda volta il beneficio fiscale (la prima volta tramite la svalutazione della partecipazione, la seconda tramite l'utilizzo del fondo).
L'art. 128 risolve facendo "salire" il valore fiscale del fondo a quello contabile (fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte): in questo modo l'utilizzo del fondo non genera più un beneficio fiscale aggiuntivo. Specularmente per le poste dell'attivo: se la controllante aveva dedotto svalutazioni in conseguenza di rettifiche di valore di immobili o crediti della controllata (non riconosciute fiscalmente alla controllata), l'art. 128 fa "scendere" il valore fiscale di tali beni a quello contabile, neutralizzando il successivo beneficio (es. ammortamenti maggiori, plusvalenze minori).
Profili applicativi: D.M. 1° marzo 2018 e gestione operativa
L'attuazione tecnica della norma è regolata dal D.M. 1° marzo 2018 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018), che ha sostituito il precedente D.M. 9 giugno 2004. Il regolamento disciplina nel dettaglio: (a) le modalità di calcolo del riproporzionamento; (b) l'ordine di imputazione delle svalutazioni storiche ai singoli elementi attivi/passivi; (c) la documentazione di supporto da conservare; (d) il coordinamento con altre norme transitorie (in particolare l'art. 4 del D.Lgs. 344/2003).
Sul piano operativo, all'esercizio dell'opzione per il consolidato (art. 117 TUIR) il professionista deve effettuare una ricognizione storica delle svalutazioni dedotte negli ultimi dieci esercizi sulla partecipazione che entra nel consolidato, distinguendo tra svalutazioni "rilevanti" ai fini dell'art. 128 (cioè conseguenti a rettifiche/accantonamenti non riconosciuti fiscalmente alla partecipata) e svalutazioni di altra natura (es. da consolidamento, da deconsolidamento, da fusione, etc.).
Una volta identificate le svalutazioni rilevanti, occorre procedere al riallineamento dei valori fiscali della partecipata: il prospetto di riconciliazione, di norma allegato alla dichiarazione dei redditi del primo periodo di consolidamento, documenta le rettifiche operate e costituisce la base per la determinazione delle imposte differite e dei valori fiscali residui da utilizzare nei periodi successivi.
L'attuale rilevanza della norma: posizioni stratificate ancora attive
A oltre vent'anni dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004), l'art. 128 ha esaurito la sua funzione transitoria principale per la maggior parte dei consolidati storici. Tuttavia mantiene rilevanza in alcuni casi residui:
(1) nuovi consolidati formati da gruppi che non avevano mai esercitato l'opzione e in cui sussistano partecipazioni con svalutazioni storiche stratificate (es. holding di partecipazioni acquisite da terzi);
(2) operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) che riportino in consolidato società la cui storia fiscale richiede il riallineamento ex art. 128;
(3) contenziosi tributari ancora pendenti su periodi d'imposta in cui la norma trovava piena applicazione.
Per questi casi residui il commercialista deve conoscere a fondo la norma e le sue modalità applicative, tenendo presente che il D.M. 1° marzo 2018 e la prassi dell'Agenzia delle Entrate (in particolare la Circolare 53/E/2004 e successivi documenti di prassi) forniscono le indicazioni operative essenziali per la corretta applicazione della disposizione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Disciplina l'utilizzo delle perdite anteriori al consolidato nazionale (regola dell'art. 118 TUIR richiamata dall'art. 128) in sede di accertamento di maggior reddito: chiarisce la procedura IPEA per la deduzione delle perdite pregresse residue.
Circolare
Modello IPEA per la richiesta di computo in diminuzione delle perdite pregresse rispetto alle riprese accertate, anche in regime di consolidato fiscale, secondo i criteri di tracciabilità richiamati dall'art. 128 TUIR.
Domande frequenti
Cos'è la norma transitoria dell'art. 128 TUIR e a cosa serve?
L'art. 128 TUIR è una norma transitoria introdotta dal D.Lgs. 344/2003 (riforma IRES) per gestire il raccordo tra il regime delle svalutazioni di partecipazioni anteriori al 2004 e il nuovo regime del consolidato fiscale nazionale. La sua finalità è evitare un doppio beneficio fiscale: (a) deduzione storica delle svalutazioni di partecipazioni (pre-consolidato), e (b) successiva valorizzazione fiscale dei beni della partecipata in regime di consolidato (con maggiori ammortamenti, minori plusvalenze, etc.). Il meccanismo opera attraverso il riallineamento dei valori fiscali della partecipata ai valori contabili, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte.
Come si applica il meccanismo di riallineamento dei valori fiscali ex art. 128 TUIR?
Il meccanismo prevede tre fasi: (1) identificazione delle svalutazioni rilevanti, dedotte dalla controllante o da altra controllata nel periodo antecedente all'opzione e nei nove precedenti, conseguenti a rettifiche/accantonamenti non riconosciuti fiscalmente, al netto delle rivalutazioni tassate; (2) riproporzionamento: fino a concorrenza, i valori fiscali degli elementi dell'attivo della partecipata vengono ridotti (se superiori a quelli contabili) e i valori fiscali del passivo aumentati (se inferiori); (3) imputazione: le svalutazioni si distribuiscono in proporzione al rapporto tra differenza valori contabili-fiscali del singolo elemento e ammontare complessivo delle differenze. Le modalità operative sono nel D.M. 1° marzo 2018.
Quando è ancora rilevante l'art. 128 TUIR oltre vent'anni dall'entrata in vigore?
A oltre vent'anni dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004), l'art. 128 ha esaurito la sua funzione principale per i consolidati storici. Mantiene rilevanza in tre casi residui: (1) nuovi consolidati formati da gruppi che non avevano mai esercitato l'opzione e in cui sussistano partecipazioni con svalutazioni storiche stratificate; (2) operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) che riportino in consolidato società con storia fiscale che richiede riallineamento; (3) contenziosi tributari ancora pendenti su periodi d'imposta in cui la norma trovava piena applicazione. Il D.M. 1° marzo 2018 e la Circolare 53/E/2004 forniscono le indicazioni operative essenziali.
Quali svalutazioni sono rilevanti ai fini dell'art. 128 TUIR?
Sono rilevanti le svalutazioni di partecipazioni in società controllata che, nel periodo d'imposta antecedente all'opzione per il consolidato (art. 117 TUIR) e nei nove precedenti, fossero state dedotte da: (a) la società o ente controllante; oppure (b) altra società controllata, anche se non aderente al consolidato. Devono essersi determinate per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti alla partecipata stessa, al netto delle eventuali rivalutazioni assoggettate a tassazione. Le svalutazioni di altra natura (da consolidamento, da deconsolidamento, da fusione) non rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 128.
Il riallineamento ex art. 128 TUIR opera una sola volta o periodicamente?
Il riallineamento opera una tantum, al momento dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale (art. 117 TUIR), e produce effetti permanenti sui valori fiscali della società partecipata aderente. I nuovi valori fiscali riallineati costituiscono la base di calcolo per gli ammortamenti, le plusvalenze, le minusvalenze e tutte le poste reddituali della controllata nel periodo di vigenza del consolidato. Non esistono ricalcoli successivi dell'art. 128: la disposizione cristallizza al primo esercizio del consolidato i valori fiscali corretti, neutralizzando la duplicazione di benefici verificatasi nel passato.
Fonti consultate: 2 fontei verificate