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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Inserisce nella legge n. 1216/1961 l'art. 1-bis sull'imposta sui premi RC auto e natanti.
  • Aliquota base 12,5%, unica anche se nello stesso contratto sono assicurati altri rischi.
  • Quietanze esenti da bollo e imposta di registro.
  • Gettito provincialmente attribuito ex art. 17 d.lgs. n. 68/2011.

Testo dell'articoloVigente

Art. 353 D.Lgs. 209/2005 — Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Dopo l' articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16. 3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.".

2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserita la voce: "assicurazioni assistenza" ed è prevista un'aliquota pari al dieci per cento.

3. Dopo l' articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). – 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.".

4. Dopo l' articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). – 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all' IVASS . 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta. 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28".

5. Dopo l' articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). – 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.".

Commento

L'articolo 353 inserisce nella storica legge n. 1216 del 1961 (imposta sulle assicurazioni) un nuovo art. 1-bis dedicato all'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie RC auto e RC natanti. La disposizione corona dal lato fiscale il sistema di assicurazione obbligatoria disciplinato dal Codice agli artt. 122-143, completando il quadro impositivo.

L'aliquota del 12,5 per cento

Il comma 1 del nuovo art. 1-bis fissa l'aliquota al 12,5% sul premio pagato dall'assicurato. Si tratta della cosiddetta imposta sulle assicurazioni, dovuta dall'impresa assicuratrice ma economicamente traslata sul consumatore. La regola si applica anche quando con lo stesso contratto siano coperti altri rischi inerenti al veicolo (incendio, furto, kasko): l'aliquota resta unica al 12,5%, evitando segmentazioni complicate.

Esenzione da bollo e registro

Il comma 2 esonera da bollo e da imposta di registro le quietanze rilasciate dall'assicurato o dal danneggiato all'impresa per il pagamento di somme legate al contratto. L'esenzione vale anche per gli atti formali (verbali di liquidazione, transazioni stragiudiziali con il terzo danneggiato) che documentano il pagamento. Senza questa norma, le quietanze sarebbero soggette a bollo ex art. 13 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972.

Destinazione del gettito: federalismo fiscale

L'imposta sui premi RC auto è oggi un tributo proprio derivato delle Province (e di recente parzialmente trasferito alle Regioni in seguito alla riforma delle Province con la legge Delrio n. 56/2014). La provincializzazione è avvenuta con il d.lgs. n. 68/2011 sull'attuazione del federalismo fiscale: ogni Provincia può variare l'aliquota entro un range di 3,5 punti percentuali (dal 9% al 16%).

Coordinamento UE e territorialità

L'imposta è territorialmente dovuta nello Stato di immatricolazione del veicolo, secondo l'art. 157 della direttiva Solvency II (2009/138/CE), che vieta la doppia imposizione tra Stati membri. Una compagnia con sede in altro Stato UE che assicura veicoli italiani in regime di libera prestazione di servizi versa comunque l'imposta italiana ex art. 4-bis della legge 1216/1961, attraverso un rappresentante fiscale o direttamente. La Corte di giustizia UE (sentenza C-191/99 Kvaerner del 2001) ha chiarito che il criterio dell'immatricolazione prevale su quello della residenza dell'assicurato.

Contributo SSN e oneri parafiscali

Oltre all'imposta sui premi del 12,5%, sulle sole polizze RC auto grava il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%, destinato al finanziamento delle prestazioni sanitarie erogate ai feriti della strada. Si tratta di un onere parafiscale separato, introdotto dall'art. 334 del Codice, riscosso dalle compagnie e versato all'erario per essere poi attribuito alle Regioni. La presenza di entrambi i prelievi rende la fiscalità della polizza RC auto particolarmente elevata: circa il 23% del premio puro nella media nazionale. Cross-reference: art. 17 d.lgs. 68/2011; direttiva 2009/138/CE; art. 334 Cod. Ass.; legge n. 56/2014.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Polizza kasko + RC auto

Caso 2: Caso 2 — Liquidazione sinistro e quietanza

Domande frequenti

Quanto pago di imposta sul mio premio RC auto?

L'aliquota base è 12,5% sul premio. Ogni Provincia (oggi in parte le Regioni) può variarla fino a 3,5 punti in più o in meno, quindi nella pratica oscilla tra il 9% e il 16% a seconda della Provincia di immatricolazione.

Se la stessa polizza copre RC, furto e incendio, l'aliquota cambia?

No: la legge stabilisce esplicitamente che l'aliquota del 12,5% resta unica anche quando con lo stesso contratto sono assicurati altri rischi inerenti al veicolo o ai danni dalla sua circolazione.

Le quietanze di pagamento sono soggette a bollo?

No: l'art. 1-bis comma 2 della legge 1216/1961 esonera da bollo e imposta di registro le quietanze rilasciate per il pagamento di somme legate al contratto RC auto o natanti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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