Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 344-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. 1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE , ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data; c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5.

2. 2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE , ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data.

3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

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In sintesi

  • Per 10 anni dal 1° gennaio 2016 elementi dei fondi propri emessi entro tale data possono essere classificati nel Tier 1 o Tier 2 in deroga ai criteri ordinari
  • Condizione: che potessero coprire fino al 50% (Tier 1) o 25% (Tier 2) del margine di solvibilità al 31 dicembre 2015
  • Per le cartolarizzazioni emesse prima del 2011 i requisiti si applicano solo a esposizioni aggiunte o sostituite dopo il 31 dicembre 2014
  • Grandfathering temporaneo degli strumenti di capitale ibridi
Indice dei contenuti

L'articolo 344-quinquies disciplina il grandfathering decennale degli strumenti di capitale che, sotto il previgente regime di vigilanza, concorrevano al margine di solvibilità ma non soddisfano integralmente i nuovi criteri di classificazione introdotti dall'art. 44-octies in attuazione di Solvency II. La norma protegge le imprese dall'obbligo di rifinanziarsi immediatamente sui mercati con strumenti conformi.

Logica del grandfathering

Solvency II classifica i fondi propri in tre livelli (Tier 1, Tier 2, Tier 3) secondo i criteri di subordinazione, durata, capacità di assorbire perdite e flessibilità nei pagamenti. Strumenti ibridi emessi sotto il regime precedente (subordinati a scadenza, perpetui con clausole step-up, ecc.) spesso non soddisfano i nuovi requisiti, ma rappresentano capitale economicamente reale già pagato dagli investitori. Il legislatore ammette per dieci anni la loro inclusione nel Tier 1 o Tier 2.

Tier 1 transitorio (comma 1)

Elementi dei fondi propri di base sono inseriti nel Tier 1 transitorio per dieci anni dal 1° gennaio 2016 se: (a) emessi entro il 1° gennaio 2016 (o entrata in vigore dell'atto delegato ex art. 97 direttiva 2009/138/CE, se anteriore); (b) potevano coprire fino al 50% del margine di solvibilità al 31 dicembre 2015; (c) non sarebbero altrimenti classificabili nel Tier 1 o Tier 2 secondo l'art. 44-octies.

Tier 2 transitorio (comma 2)

Analoga finestra per il Tier 2: emissione entro il 1° gennaio 2016 e capacità di copertura fino al 25% del margine al 31 dicembre 2015.

Cartolarizzazioni pre-2011 (comma 3)

Per le imprese che investono in titoli derivanti da prestiti cartolarizzati emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti applicabili al cedente (retention rule 5%, due diligence dell'investitore) si applicano solo se dopo il 31 dicembre 2014 sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti. La norma evita di sottoporre a nuova vigilanza prudenziale portafogli già consolidati.

Esaurimento progressivo

Il grandfathering termina il 31 dicembre 2025: dopo tale data tutti gli strumenti di capitale dovranno essere conformi ai criteri Solvency II. Molte imprese hanno utilizzato la finestra per rifinanziarsi gradualmente, emettendo subordinati Restricted Tier 1 (RT1) e Tier 2 conformi nei mercati di capitali europei.

Pianificazione finanziaria

Le imprese hanno utilizzato il periodo decennale per programmare emissioni di strumenti Tier 1 Restricted (RT1, perpetui con perdita assorbente) e Tier 2 conformi (subordinati a scadenza minima 10 anni con clausola lock-in). Il mercato europeo di tali strumenti si e' sviluppato proprio grazie alla domanda creata dal grandfathering.

Coordinamento con CRD/CRR bancarie

La logica del grandfathering ricalca quella prevista per le banche dal regolamento UE 575/2013 (CRR) e dalla direttiva CRD IV per gli strumenti di Tier 1 e Tier 2 bancari. La parallelizzazione delle discipline favorisce la coerenza dei mercati di capitale e la possibilita per i conglomerati finanziari di gestire in modo integrato le strategie di funding subordinato.

Casi pratici

Caso 1: Subordinato ibrido emesso nel 2010

Caso 2: Cartolarizzazione del 2008

Domande frequenti

Cos'è il grandfathering dei fondi propri?

È il regime transitorio che permette di classificare nel Tier 1 o Tier 2 strumenti di capitale emessi sotto il precedente quadro normativo, anche se non soddisfano integralmente i criteri Solvency II, per un periodo limitato.

Quando termina il grandfathering?

Il 31 dicembre 2025. Dopo tale data tutti gli strumenti devono essere conformi ai criteri dell'art. 44-octies e dei regolamenti delegati UE 2015/35.

Cosa cambia per le cartolarizzazioni pre-2011?

I requisiti di retention 5% e due diligence si applicano solo se dopo il 31 dicembre 2014 sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti. Altrimenti vale il regime di esenzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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