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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese vita, danni, mutue e di riassicurazione autorizzate prima del Codice 209/2005 sono iscritte di diritto nelle sezioni I-IV dell'albo IVASS
  • Anche sedi secondarie di imprese extracomunitarie già operanti mantengono l'autorizzazione
  • Le imprese comunitarie operanti in stabilimento o libera prestazione di servizi proseguono senza nuova autorizzazione
  • La norma evita la cesura amministrativa derivante dall'entrata in vigore del Codice unificato 209/2005

Testo dell'articoloVigente

Art. 338 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.

2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell' articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.

3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175 , che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.

4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449 , o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.

5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.

7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.

Commento

L'articolo 338 risolve il problema della continuità autorizzativa che si pone ogni volta che un testo unico abroga la disciplina previgente. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al momento dell'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 2006), risultavano già autorizzate ai sensi dei D.Lgs. 174/1995 (vita) e 175/1995 (danni) o di precedenti regimi, vengono iscritte di diritto nelle nuove sezioni dell'albo previsto dall'art. 14, comma 4. Nessun riesame, nessuna nuova istruttoria.

Quattro sezioni dell'albo IVASS

Il legislatore distingue: sezione I per le imprese italiane vita e danni; sezione II per le sedi secondarie di imprese extracomunitarie; sezione III per le mutue di assicurazione non soggette ai decreti del 1995 ma autorizzate dal d.P.R. 449/1959; sezione IV per imprese e sedi secondarie di riassicurazione. La quadripartizione riproduce la struttura del mercato vigilato, consentendo all'IVASS un monitoraggio differenziato per tipologia di soggetto.

Imprese comunitarie e libera prestazione

Per le imprese con sede in altri Stati membri operanti in stabilimento o in libera prestazione di servizi ai sensi dei previgenti articoli 69 e 78 del D.Lgs. 174/1995, il comma 6 conferma la prosecuzione automatica dell'attività, in coerenza con il principio di mutuo riconoscimento sancito dalle direttive vita e danni e ora riassorbito nella direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

Funzione sistematica

La norma rientra nelle disposizioni transitorie del Titolo XVIII e ha natura ricognitiva: trasferisce sul nuovo registro le posizioni già consolidate, evitando vuoti di vigilanza. Sul piano costituzionale risponde all'esigenza di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.) e della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) delle imprese che hanno investito in autorizzazioni e strutture.

Rapporto con la disciplina sostanziale

L'iscrizione di diritto non esonera l'impresa dal rispetto dei requisiti sostanziali sopravvenuti (governo societario, fondi propri, Requisito Patrimoniale di Solvibilità ex artt. 45-bis ss.). Le successive norme transitorie (art. 344-bis e seguenti) modulano l'adattamento delle imprese al regime Solvency II senza intaccare la continuità autorizzativa qui sancita.

Continuita e tutela del mercato

L'iscrizione di diritto e' anche garanzia per gli assicurati: nessun contratto vigente perde copertura per effetto del cambio di disciplina. Le polizze RC auto, vita rivalutabili, danni rami elementari continuano a operare senza necessita di rinegoziazione. La norma e' percio' al servizio del principio di stabilita dei rapporti contrattuali, in armonia con l'art. 1372 c.c. sulla forza di legge del contratto.

Coordinamento europeo

La continuita autorizzativa e' coerente con il principio del mutuo riconoscimento sancito già dalle direttive di terza generazione (1992) e oggi consolidato nella direttiva 2009/138/CE. Le imprese italiane riconosciute sotto il regime previgente mantengono il passaporto europeo per operare in libera prestazione di servizi negli altri Stati membri, in continuita formale e sostanziale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Compagnia vita autorizzata nel 1998

Caso 2: Caso 2 — Sede secondaria extracomunitaria

Domande frequenti

Le imprese autorizzate prima del 2006 dovevano chiedere una nuova autorizzazione IVASS?

No. L'art. 338 prevede l'iscrizione di diritto nelle sezioni I-IV dell'albo, senza nuova istruttoria. La continuità autorizzativa è automatica.

Cosa cambia per le mutue di assicurazione del d.P.R. 449/1959?

Sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo IVASS. Restano applicabili le specifiche regole del Titolo IV del Codice sulle mutue.

Le imprese comunitarie in libera prestazione di servizi devono ripresentare la notifica?

No. Il comma 6 conferma la prosecuzione automatica dell'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione, in linea con il mutuo riconoscimento europeo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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