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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 327 cod. ass. – Pluralità di violazioni e misure correttive

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’ [Ivass] provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.

2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all’ [Ivass] , entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi.

La comunicazione preclude l’esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall’articolo 328.

3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate.

La procedura prosegue secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.

4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l’ [Ivass] , entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento.

L’adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all’ [Ivass] rende applicabile un’unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila.

Eventuali rilievi formulati dall’ [Ivass] non precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.

5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate dall’ [Ivass] , la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ [Ivass] sulle misure correttive adottate.

In ogni caso l’ [Ivass] trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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