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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 327 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Stesso numero, altri codici
- Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori
- Articolo 327 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione
- Art. 327 c.p.p.: Direzione delle indagini preliminari
- Art. 327 Codice Penale: Abrogato
- Art. 327 Codice della Navigazione — Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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