- L'IVASS accerta in modo unitario le violazioni della stessa indole commesse da imprese e riassicuratori sulle norme di trasparenza e distribuzione assicurativa.
- Le contestazioni sono raccolte in un unico atto, notificato nei termini dell'art. 311-septies.
- Per le verifiche a distanza l'arco temporale e il termine di chiusura non superano i dodici mesi.
- Strumento ispirato all'art. 8-bis L. 689/1981 per evitare frammentazione e duplicazioni sanzionatorie.
Testo dell'articoloVigente
Art. 324-quinquies D.Lgs. 209/2005 — Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, ÌIVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.
2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.
3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.
4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. 5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata: a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi; b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione; c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.
6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1. 82 (45)
Commento
L'art. 324-quinquies disciplina l'accertamento unitario delle violazioni omogenee in materia di intermediazione, trasparenza e distribuzione assicurativa. Riprende il concetto di violazione della stessa indole previsto dall'art. 8-bis della L. 689/1981 e lo adatta alla vigilanza prudenziale e di mercato condotta dall'IVASS.
Norme di riferimento e ambito
L'ambito copre le inosservanze degli artt. 119-bis comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, oltre alle norme attuative IVASS. Si tratta della disciplina su consulenza adeguata, informativa pre-contrattuale, oneri di trasparenza in fase di proposta, regole sulle polizze vita e sulla raccolta dei premi. Tutte aree in cui le condotte tendono a ripetersi nel tempo con modalità sostanzialmente identiche.
Senso pratico dell'accertamento unitario
Se l'autorità trattasse ogni episodio separatamente, ne deriverebbero centinaia di procedimenti paralleli, con costi elevati e rischio di esiti incoerenti. Riunire le condotte sotto un unico atto di contestazione produce tre effetti: economia di mezzi, applicazione uniforme dei criteri sanzionatori e maggiore chiarezza per il destinatario, che conosce in un colpo solo l'estensione delle infrazioni rilevate.
Termini procedurali
La contestazione è notificata entro il termine dell'art. 311-septies, ossia 180 giorni per i soggetti italiani e 360 per quelli esteri, decorrenti dall'accertamento. Per le verifiche a distanza, condotte cioè senza accesso ispettivo presso la sede, l'arco temporale di riferimento e il termine di chiusura non possono eccedere dodici mesi: limite che impedisce indagini documentali aperte sine die.
Rapporto con la L. 689/1981
La norma rinvia all'art. 8-bis della L. 689/1981 per la nozione di stessa indole. Sono considerate omogenee le violazioni che, pur formalmente distinte, ledono lo stesso bene giuridico tutelato e presentano elementi essenziali comuni. Non basta la coincidenza dell'articolo violato: serve identità di condotta o di interesse protetto.
Effetti sul calcolo sanzionatorio
L'unicità dell'accertamento non equivale a unicità della sanzione. L'IVASS valuta ciascuna violazione con i criteri dell'art. 324-sexies, ma può tenere conto del carattere seriale come fattore aggravante o, in casi limitati, come elemento di valutazione complessiva della condotta. La giurisprudenza amministrativa tende a richiedere motivazione analitica per evitare moltiplicazioni meramente aritmetiche.
Coordinamento e profili pratici
L'art. 324-quinquies si raccorda con la procedura dell'art. 324-octies per gli intermediari e con il rinvio dell'art. 324-novies per le imprese, oltre che con i criteri sanzionatori dell'art. 324-sexies. Per gli operatori vigilati la disposizione semplifica la gestione del contenzioso amministrativo: anziché difendersi su singoli episodi, costruiscono una linea unitaria. Sul piano organizzativo conviene mantenere registri interni che ricostruiscano le verifiche per cicli, agevolando la risposta ad accertamenti unitari e l'attivazione delle facoltà difensive entro i 60 giorni dell'art. 324-octies.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Verifica a distanza su informativa pre-contrattuale
Caso 2: Caso 2 — Stessa indole tra polizze diverse
Domande frequenti
Cosa si intende per violazioni della stessa indole?
Condotte che, pur in episodi distinti, ledono lo stesso bene giuridico tutelato dalla norma e presentano elementi essenziali comuni, come definito dall'art. 8-bis L. 689/1981.
Quanto dura l'accertamento nelle verifiche a distanza?
L'arco temporale di riferimento e il termine di conclusione dell'accertamento non possono eccedere dodici mesi, secondo regolamento IVASS attuativo.
L'accertamento unitario riduce automaticamente la sanzione?
No, ogni violazione resta valutata autonomamente; il carattere seriale può però incidere sulla determinazione finale ex art. 324-sexies.
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