In sintesi
- L'inosservanza dell'obbligo a contrarre RC auto ex art. 132 commi 1, 1-bis, 1-ter è punita da 2.500 a 15.000 euro.
- Sanzione aggravata da 1 a 5 milioni se la violazione è attuata per zone territoriali o categorie di assicurati.
- L'obbligo a contrarre garantisce l'accessibilità della copertura RC auto in tutto il territorio nazionale.
- La graduazione protegge il mercato dalla pratica di 'red-lining' assicurativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 310-bis D.Lgs. 209/2005 — (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.
2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.))
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Commento
L'obbligo a contrarre RC auto come principio di sistema
L'art. 310-bis cod. ass. sanziona la violazione dell'obbligo a contrarre RC auto previsto dall'art. 132 cod. ass. L'obbligo discende dalla natura della RC auto come assicurazione obbligatoria di interesse pubblico: ogni veicolo a motore circolante deve essere assicurato e ogni impresa autorizzata al ramo 10 (responsabilità civile autoveicoli) deve accettare le proposte di assicurazione provenienti dai conducenti, a tariffe trasparenti e non discriminatorie. La sanzione presidia l'effettività di questo principio, evitando che le imprese possano selezionare arbitrariamente la clientela escludendo i profili di rischio meno profittevoli.
Le due fattispecie sanzionatorie
Il comma 1 punisce il rifiuto o l'elusione con sanzione da 2.500 a 15.000 euro. È la fattispecie ordinaria, applicabile al singolo episodio di rifiuto a contraente individuale. Il comma 2 introduce una fattispecie aggravata con sanzione da 1 a 5 milioni di euro quando la violazione è attuata 'con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati'. È la fattispecie pensata per il fenomeno noto come red-lining: l'impresa applica de facto un'esclusione sistematica per provincie ad alta sinistrosità (ad esempio Napoli, Caserta) o per categorie sociodemografiche specifiche.
Forme di rifiuto ed elusione
Il rifiuto puro (rigetto esplicito della proposta) è raro perché evidente. Più frequenti sono le elusioni: applicazione di premi spropositati (de facto proibitivi), introduzione di franchigie inammissibili, richiesta di documentazione eccessiva, tempi di risposta artificialmente lunghi, dichiarazione di indisponibilità del prodotto in alcune province. L'IVASS valuta caso per caso, anche tramite analisi statistiche sui rifiuti distribuiti per zona o categoria. Il regolamento IVASS 23/2008 (aggiornato) tipizza le condotte elusive.
Articolazione con la tariffazione
L'obbligo a contrarre non impone tariffe uniformi: l'impresa resta libera di articolare i premi in base al rischio attuariale (sinistrosità, classe di merito, zona). La discriminazione vietata è quella che esce dai parametri attuariali per assumere connotato selettivo. La giurisprudenza ha chiarito che la differenziazione tariffaria per zona è lecita se basata su evidenze statistiche di sinistrosità, mentre è vietata se opera come ostacolo all'accesso.
Procedura di accertamento
Le segnalazioni possono provenire da contraenti, associazioni consumatori, intermediari, controlli IVASS d'iniziativa. L'IVASS apre il procedimento ex art. 311-septies con contestazione degli addebiti. Il destinatario ha 60 giorni per deduzioni difensive. La sanzione, se aggravata, raggiunge livelli idonei a dissuadere strategie di esclusione sistematica e contribuisce alla effettività del mercato assicurativo unitario nazionale. In via complementare opera il presidio penale dell'art. 305 quando l'elusione si traduca in distorsione strutturale della concorrenza o in fenomeni di criminalita organizzata nel settore RC auto.
Casi pratici
Caso 1: Premio proibitivo per residente nel Sud
Caso 2: Mancata risposta a proposta
Domande frequenti
Cosa rischia chi rifiuta una polizza RC auto?
Sanzione da 2.500 a 15.000 euro nel caso ordinario; da 1 a 5 milioni se la pratica è sistematica per zone o categorie di assicurati.
L'obbligo a contrarre vale per tutte le compagnie?
Sì, per tutte le imprese autorizzate al ramo 10 RC auto. È previsto dall'art. 132 cod. ass. e tutela l'accessibilità universale della copertura.
Cosa significa 'red-lining' assicurativo?
La pratica di escludere de facto certe zone (es. province ad alta sinistrosità) o categorie. È punita dal comma 2 con sanzione da 1 a 5 milioni.
Vedi anche