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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Fondo vittime della caccia è amministrato da CONSAP sotto vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
  • Un comitato apposito assiste CONSAP nelle scelte tecniche del Fondo.
  • Il regolamento ministeriale disciplina condizioni, modalità di amministrazione e rendiconto.
  • Le imprese RC venatoria versano annualmente un contributo proporzionale al premio incassato.
  • Il limite massimo del contributo è il 15% del premio imponibile.

Testo dell'articoloVigente

Art. 303 D.Lgs. 209/2005 — Fondo di garanzia per le vittime della caccia

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile , tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Commento

L’articolo 303 disciplina assetto istituzionale e finanziario del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, parallelamente a quanto previsto dall’articolo 285 per il Fondo della strada. La gestione è anche qui affidata a CONSAP, in coerenza con la scelta organizzativa di concentrare in un unico operatore pubblico la gestione dei fondi di garanzia obbligatori.

Architettura amministrativa

CONSAP amministra il Fondo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (oggi delle imprese e del made in Italy). Un comitato apposito, di natura tecnica, assiste CONSAP nelle scelte operative: definizione dei criteri di liquidazione, gestione dei contenziosi, monitoraggio dei flussi finanziari. La composizione del comitato è stabilita dal regolamento ministeriale di cui al comma 2.

Il regolamento attuativo

Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, condizioni e modalità di intervento, criteri di amministrazione e modalità di rendiconto. Si tratta di norma secondaria di rango regolamentare, necessaria per dare attuazione concreta alle previsioni del Codice. Il regolamento fissa anche le soglie di franchigia richiamate dall’articolo 302.

Il contributo delle imprese RC venatoria

Le imprese autorizzate al ramo RC venatoria devono versare annualmente a CONSAP un contributo proporzionale al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo assicurativo. Il contributo confluisce nella gestione autonoma del Fondo, separata contabilmente dal Fondo strada e dalle altre gestioni CONSAP.

La soglia del contributo

Il regolamento fissa la misura annuale del contributo entro un limite massimo del 15% del premio imponibile. Si tratta di una soglia molto elevata rispetto a quella del Fondo strada, motivata dalla minore dimensione del mercato RC venatoria e dalla maggiore variabilità della sinistrosità. La misura concreta è stabilita di anno in anno dal Ministero in base ai risultati della liquidazione, evitando squilibri finanziari.

Coordinamento con la legge 157/1992

La disciplina del Fondo è strettamente collegata alla legge quadro sulla caccia 157/1992, che impone l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per chi esercita l’attività venatoria. Il regolamento attuativo del Fondo deve coordinarsi con i minimi di garanzia fissati dalla legge quadro, periodicamente aggiornati con decreto ministeriale. La materia è anche soggetta a competenza regionale nelle materie attinenti alla protezione della fauna, ma l’assicurazione obbligatoria resta competenza statale esclusiva ex articolo 117 Costituzione.

Aspetti operativi della gestione

CONSAP gestisce il Fondo vittime della caccia tramite struttura organizzativa dedicata, separata da quella del Fondo strada per ragioni contabili e di specializzazione. I sinistri vengono trattati direttamente da CONSAP, senza ricorrere a imprese designate, vista la dimensione contenuta del fenomeno. Le decisioni di liquidazione sono assunte dal comitato di gestione su proposta degli uffici tecnici, garantendo trasparenza e uniformità di criteri.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento del contributo dopo annate critiche

Caso 2: Comitato e proposta di criteri tariffari

Domande frequenti

Perché il contributo è così alto, fino al 15%?

Il mercato RC venatoria è piccolo, con base contributiva limitata. Per garantire equilibrio finanziario in caso di sinistri gravi serve un margine più elevato che nella RC auto.

Chi stabilisce di anno in anno la percentuale concreta?

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base dei rendiconti annuali del comitato di gestione e dell’andamento della sinistrosità.

Il regolamento attuativo è attualmente in vigore?

Sì, esiste un regolamento ministeriale che disciplina condizioni di intervento, modalità di amministrazione e rendiconto. Periodicamente aggiornato per recepire l’evoluzione del settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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