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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L’Organismo di indennizzo italiano risarcisce i residenti in Italia per sinistri avvenuti in altro Stato membro causati da: veicolo assicurato all’estero, veicolo non identificato, veicolo con assicuratore non identificabile entro 2 mesi.
  • Interviene anche per sinistri esteri con impresa in liquidazione (procedura concorsuale equivalente).
  • Il contributo ex articolo 285, comma 3-bis, copre i costi relativi alle nuove funzioni di insolvenza transfrontaliera.
  • Informa gli omologhi UE dell’apertura della liquidazione coatta di un’impresa autorizzata in Italia.
  • L’intervento si estende anche a sinistri in Stati terzi se rientranti in convenzioni internazionali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 297 D.Lgs. 209/2005 — Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di: a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro; b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.

1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano è altresì incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo.

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1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis, il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis, è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

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1-quater. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

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2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

Commento

L’articolo 297 definisce con precisione l’ambito operativo dell’Organismo di indennizzo italiano gestito da CONSAP. La norma copre tre macroaree: sinistri transfrontalieri ordinari, sinistri con impresa in dissesto operante in altro Stato membro, sinistri in Stati terzi convenzionati.

Ipotesi ordinarie del comma 1

L’Organismo risarcisce i residenti italiani per danni subiti in sinistri avvenuti in altro Stato membro. Le tre fattispecie sono: a) veicolo assicurato tramite stabilimento estero e stazionante in un altro Stato membro; b) veicolo non identificabile; c) veicolo del quale non si riesca a identificare l’impresa di assicurazione entro due mesi dal sinistro. La logica unitaria è colmare il vuoto informativo o assicurativo che il danneggiato italiano non potrebbe risolvere agendo all’estero.

L’estensione del comma 1-bis: insolvenza transfrontaliera

Il comma 1-bis amplia notevolmente la tutela ai sinistri avvenuti in altro Stato membro qualora l’impresa di assicurazione del responsabile sia assoggettata a procedura di liquidazione (o equivalente) nel proprio Paese di origine. La copertura opera indipendentemente dall’accertamento dello stato di insolvenza: è sufficiente l’apertura della procedura, anche se successiva al sinistro. Si tratta dell’attuazione più rilevante della direttiva 2021/2118.

Finanziamento dedicato

Il comma 1-ter precisa che le funzioni introdotte dal comma 1-bis sono finanziate esclusivamente dalle imprese italiane RC auto, attraverso il contributo specifico dell’articolo 285, comma 3-bis. È una scelta di proporzionalità: i nuovi costi non gravano sul Fondo generale, alimentato anche dai contributi previgenti, ma sul finanziamento dedicato.

Informativa e Stati terzi

Il comma 1-quater impone all’Organismo l’obbligo di informare gli omologhi UE dell’apertura della liquidazione coatta di un’impresa autorizzata in Italia, in coerenza con l’articolo 283-bis. Il comma 2 consente l’intervento dell’Organismo anche per i sinistri avvenuti in Stati terzi quando il relativo Ufficio nazionale aderisce al sistema convenzionale internazionale (sistema della carta verde gestito da UCI).

Profili pratici per il danneggiato

Il danneggiato italiano coinvolto in sinistro all’estero ha tre canali di tutela: agire direttamente contro l’impresa estera (o il suo mandatario in Italia ex articolo 152 del Codice), rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano, agire contro il responsabile diretto. La scelta dipende dalla rapidità di risposta dell’impresa, dalla complessità del sinistro e dalla presenza di un mandatario qualificato. Spesso la via dell’Organismo è la più rapida nelle situazioni di silenzio o di insolvenza.

Coordinamento con il regolamento Roma II

L’Organismo applica la legge del luogo del sinistro per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, in coerenza con il regolamento Roma II (864/2007/CE). Le differenze tra ordinamenti — tabelle del danno biologico, regimi di responsabilità presunta, scaglioni di franchigia — possono produrre risultati significativamente diversi da quelli del diritto italiano. Il danneggiato deve essere informato di tali differenze nella fase istruttoria.

Casi pratici

Caso 1: Sinistro in Germania con auto tedesca assicurata

Caso 2: Impresa estera in liquidazione e applicazione del comma 1-bis

Domande frequenti

Quando devo rivolgermi all’Organismo di indennizzo italiano?

Per sinistri avvenuti in altro Stato membro UE in cui sei coinvolto come residente italiano e ricorra una delle tre ipotesi del comma 1, oppure se l’impresa estera è in procedura di liquidazione.

Quanto tempo deve passare prima di poter agire?

Almeno tre mesi dalla richiesta presentata all’impresa estera (o al suo mandatario in Italia) senza risposta motivata, oppure quando l’impresa non ha designato un mandatario.

Cosa significa ‘indipendentemente dall’accertamento dello stato di insolvenza’?

Basta che sia formalmente aperta la procedura di liquidazione o equivalente nello Stato di origine dell’impresa: non occorre attendere la sentenza dichiarativa di insolvenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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