In sintesi
- Gli assicurati di compagnie RC auto poste in liquidazione coatta possono agire verso il Fondo, nei limiti del massimale legale.
- L’azione si esercita contro il commissario dell’impresa decotta.
- La tutela copre i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
- Si applica al ramo RC auto e natanti.
- Il massimale di riferimento è quello dell’articolo 283, comma 4.
Testo dell'articoloVigente
Art. 295 D.Lgs. 209/2005 — Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
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Commento
L’articolo 295 estende la tutela del Fondo non solo ai danneggiati esterni, ma anche agli stessi assicurati delle compagnie in liquidazione coatta amministrativa. È una previsione spesso trascurata ma di grande rilevanza pratica: l’assicurato che paga regolarmente il premio e si trova, magari per un sinistro causato a terzi, ad affrontare l’insolvenza del proprio assicuratore non rimane privo di copertura.
I beneficiari
La tutela si rivolge agli assicurati con imprese italiane RC auto (e natanti) poste in liquidazione coatta. L’assicurato può essere il proprietario del veicolo, il conducente abituale, il garante: chiunque sia parte del contratto di assicurazione obbligatoria con la compagnia decotta. Restano fuori i soggetti coperti da polizze facoltative (kasko, infortuni conducente), perché il Fondo opera solo nell’ambito dell’obbligo assicurativo RC auto.
Diritti tutelati
L’assicurato può far valere i diritti derivanti dal contratto. Ciò significa, in concreto, che se l’assicurato ha pagato il danno al terzo a proprie spese (perché la compagnia decotta non rispondeva), può chiedere al Fondo il rimborso entro i limiti del massimale legale. Oppure, se il terzo agisce contro l’assicurato per ottenere un risarcimento, l’assicurato può chiamare in causa il Fondo per essere tenuto indenne.
I limiti di tutela
L’operatività è contenuta entro i limiti del massimale legale dell’articolo 283, comma 4. Eventuali coperture facoltative ed eccedentarie eventualmente previste nella polizza con l’impresa decotta non sono coperte dal Fondo: si tratta solo della garanzia di legge per la RC auto. L’eccedenza resta credito da insinuare al passivo concorsuale dell’impresa.
Modalità di esercizio
L’assicurato agisce nei confronti del commissario liquidatore, secondo le regole degli articoli 293-294. La domanda va presentata via raccomandata; trascorsi sei mesi senza definizione, è ammessa l’azione giudiziale. La sentenza è opponibile al Fondo. La norma si coordina con la disciplina concorsuale del Codice e con il diritto generale dei privilegi assicurativi (articoli 258 e seguenti).
Documentazione probatoria
L’assicurato che agisce ex articolo 295 deve dimostrare l’esistenza e la validità del contratto con l’impresa decotta. La prova si fornisce tramite copia della polizza, ricevute di pagamento dei premi, eventuali quietanze di rimborso. In caso di smarrimento, è possibile richiedere ricostruzione documentale al commissario liquidatore o ad IVASS, che conserva i registri delle imprese autorizzate. Per i sinistri il danneggiato deve allegare verbale di constatazione, denuncia di sinistro, eventuali atti del procedimento penale.
Coordinamento con la procedura concorsuale
L’assicurato che ottiene pagamento dal Fondo entro il massimale legale può comunque insinuare al passivo concorsuale per le coperture facoltative ed eccedentarie. Per il limite legale invece la posizione è chiusa e il credito non si insinua. La distinzione richiede attenzione contabile e va segnalata espressamente al commissario per evitare doppie soddisfazioni o errori nel piano di riparto.
Casi pratici
Caso 1: Assicurato che ha pagato il terzo di tasca propria
Caso 2: Chiamata in causa del Fondo nel giudizio del terzo
Domande frequenti
L’assicurato può davvero agire contro il Fondo?
Sì, ma solo nei limiti del massimale legale e per i diritti derivanti dal contratto obbligatorio RC auto. Le coperture facoltative non sono tutelate.
Devo prima pagare il terzo di tasca mia?
Non necessariamente. Può anche chiamare il Fondo in causa nel giudizio promosso dal terzo, ottenendo direttamente la copertura per la pretesa risarcitoria.
Cosa succede per le coperture facoltative oltre il massimale?
Restano credito verso la massa concorsuale dell’impresa. Il Fondo non interviene oltre i limiti dell’articolo 283, comma 4.
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