In sintesi
- L’impresa designata che ha pagato per veicolo non identificato o non assicurato ha azione di regresso verso il responsabile del sinistro.
- Il regresso si estende a interessi e spese.
- Per i sinistri da impresa in liquidazione coatta opera la surrogazione legale ex articolo 1916 c.c.
- La surrogazione consente di insinuare il credito al passivo concorsuale con i privilegi di legge.
- Il meccanismo evita arricchimento ingiustificato e ridistribuisce il costo del risarcimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 292 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo, pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. (70)
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Commento
L’articolo 292 disciplina i diritti di recupero dell’impresa designata dopo aver liquidato il danno per conto del Fondo. La logica è quella di concentrare il sacrificio economico sul vero responsabile (o sull’impresa decotta), non sulla mutualità del Fondo, che agisce solo come ammortizzatore di prima istanza.
Regresso per veicolo non assicurato o non identificato
Nei casi delle lettere a, b, d, d-bis e d-ter dell’articolo 283 — sinistri causati da veicolo non identificato, non assicurato o all’estero — l’impresa designata che ha pagato anche in via transattiva ha azione di regresso contro i responsabili del sinistro. Il regresso copre l’indennizzo, gli interessi (legali e di mora) e le spese sostenute per la liquidazione. È strumento di responsabilizzazione: chi guida senza assicurazione resta personalmente esposto al risarcimento integrale.
Surrogazione per impresa in liquidazione coatta
Nei casi delle lettere c e c-bis (impresa in dissesto) opera invece la surrogazione, sul modello dell’articolo 1916 c.c. L’impresa designata subentra nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa decotta per l’importo pagato. La differenza tecnica con il regresso è importante: la surrogazione è acquisto del credito originario (con i suoi accessori), il regresso è un nuovo diritto autonomo dell’impresa.
I privilegi nel concorso
Quando l’impresa originaria è in liquidazione coatta, l’impresa designata surrogata mantiene gli stessi privilegi che la legge riconosce ai crediti originari (assicurato e danneggiato). È una previsione tecnica importante per il riparto concorsuale: il credito da surroga gode dello stesso rango privilegiato che avrebbe avuto il credito risarcitorio individuale, ai sensi dell’articolo 258 del Codice e della disciplina fallimentare.
Effetti pratici
Il regresso scatta automaticamente con il pagamento; non richiede formalità ulteriori se non la prova del versamento. Per la surrogazione è utile la comunicazione formale all’impresa in liquidazione e l’insinuazione al passivo entro i termini concorsuali. CONSAP, dal canto suo, tiene apposita contabilità dei recuperi: i flussi rientrano nelle entrate del Fondo e abbattono il fabbisogno contributivo delle imprese.
Termini prescrizionali del regresso
L’azione di regresso ex articolo 292 si prescrive in dieci anni dal pagamento ex articolo 2946 c.c., trattandosi di diritto autonomo dell’impresa designata. Per la surrogazione, invece, valgono i termini del credito originario surrogato (di solito due anni per il danno da circolazione, salvo prescrizione penale più lunga). La distinzione tecnica ha rilievo pratico nei recuperi di lungo periodo.
Esecutività e tutela cautelare
Per il regresso contro il responsabile non assicurato, l’impresa designata può chiedere sequestro conservativo dei beni del responsabile ai sensi dell’articolo 671 c.p.c., previa dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. La giurisprudenza riconosce facilità di accesso alla tutela cautelare data la natura dell’azione e la riconosciuta solvibilità precaria di chi guida senza assicurazione.
Casi pratici
Caso 1: Regresso contro il conducente senza polizza
Caso 2: Surrogazione e insinuazione al passivo
Domande frequenti
Chi paga davvero se guido senza assicurazione e causo un incidente?
Inizialmente il Fondo, attraverso l’impresa designata. Ma il pagamento è anticipo: ai sensi dell’articolo 292, comma 1, l’impresa designata esercita azione di regresso contro il responsabile per recuperare l’intero importo, interessi e spese.
Qual è la differenza tra regresso e surroga?
Il regresso è un nuovo diritto autonomo dell’impresa che ha pagato; la surroga è il subentro nei diritti originari del danneggiato con tutti i privilegi connessi. Le due figure rispondono a situazioni diverse e producono effetti distinti.
L’azione di regresso ha un termine?
Si applica la prescrizione ordinaria decennale ex articolo 2946 c.c., decorrente dal pagamento effettuato dall’impresa designata.
Vedi anche