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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Fondo di garanzia vittime della strada interviene per i sinistri causati da natanti immatricolati in altro Stato membro e assicurati presso impresa italiana in liquidazione coatta.
  • Presupposto: impresa italiana operante all’estero in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi.
  • La copertura segue le regole sostanziali dell’articolo 283, comma 5, sui limiti di risarcibilità.
  • Il Ministero delle imprese e del made in Italy autorizza CONSAP a stipulare le convenzioni con i fondi esteri.
  • Le convenzioni regolano modalità di indennizzo, rimborsi e procedure di rivalsa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 284 D.Lgs. 209/2005 — Sinistri causati da natanti in altro Stato membro

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì , in conformità all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti dai sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da natanti ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5. 70

2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1. 70

Commento

L’articolo 284 estende l’operatività del Fondo italiano ai sinistri causati, sul territorio di un altro Stato membro, da natanti ivi immatricolati e assicurati presso compagnia italiana in liquidazione. La norma chiude un cerchio rispetto all’articolo 283, che descrive l’ambito generale del Fondo: senza questa previsione il danneggiato estero rimarrebbe scoperto, perché le regole interne sull’assicurazione obbligatoria natanti hanno portata territoriale.

Il presupposto: impresa italiana in dissesto operante all’estero

La copertura scatta quando il natante è immatricolato in un altro Stato membro, ma assicurato presso un’impresa avente sede legale in Italia che esercita all’estero in libertà di stabilimento o di prestazione di servizi. Se al momento del sinistro l’impresa è già in liquidazione coatta, o vi viene assoggettata dopo, il Fondo italiano sostituisce l’assicuratore nei confronti del danneggiato.

Rinvio ai limiti dell’articolo 283, comma 5

L’intervento avviene nei limiti dell’obbligo assicurativo vigente nello Stato del sinistro, secondo il principio di parità di trattamento tra danneggiati. Le condizioni di risarcibilità — massimali, franchigie, esclusioni — seguono quanto previsto dalla normativa locale, mentre la gestione amministrativa resta in capo all’Organismo di indennizzo del Paese di residenza del danneggiato.

Il ruolo delle convenzioni internazionali

Il comma 2 prevede l’autorizzazione ministeriale a CONSAP per stipulare convenzioni con i Fondi di garanzia esteri. Si tratta di accordi tecnici che disciplinano la concreta cooperazione: chi anticipa l’indennizzo, come avviene il rimborso, quale legge si applica al regresso verso il responsabile. Il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale per garantire opponibilità.

Coordinamento con il sistema generale

La disposizione si raccorda con l’articolo 123 del Codice (obbligo assicurativo natanti), l’articolo 285 (struttura del Fondo) e gli articoli 296-301 sull’Organismo di indennizzo italiano. Il modello è quello della solidarietà europea: ogni danneggiato può rivolgersi al proprio Fondo nazionale, che poi recupera dal Fondo competente per legge.

Stati terzi e sistema della carta verde

Per i sinistri causati da natanti in Stati terzi (extra UE), la disciplina dell’articolo 284 non si applica direttamente. Vale invece il sistema della carta verde, gestito dall’Ufficio centrale italiano (UCI). Il Fondo italiano interviene solo se il sinistro rientra in convenzione internazionale e l’impresa di assicurazione è autorizzata in Italia. È quindi importante per il diportista verificare la copertura territoriale della propria polizza prima di navigare in acque non UE.

Profili contabili

I costi sostenuti dal Fondo per l’operatività dell’articolo 284 sono separatamente rilevati nel bilancio CONSAP, distinti dalla gestione tipica del Fondo strada. La separazione contabile, prevista dai regolamenti attuativi, consente la corretta imputazione del contributo speciale ex articolo 285, comma 3-bis, e facilita i flussi con i fondi esteri tramite le convenzioni autorizzate.

Casi pratici

Caso 1: Natante italiano in Croazia: dissesto e indennizzo

Caso 2: Convenzione mancante e ritardo di rimborso

Domande frequenti

Perché si parla di natanti e non di auto in questo articolo?

L’assicurazione natanti è obbligatoria ai sensi dell’articolo 123 del Codice. Le regole del Fondo vittime strada coprono sia la circolazione veicoli sia la navigazione da diporto, in quanto la rubrica unitaria è ‘circolazione di veicoli e natanti’.

Il danneggiato deve rivolgersi al Fondo italiano o al proprio Fondo nazionale?

Di regola si rivolge al Fondo del Paese di residenza, che anticipa l’indennizzo e poi recupera dal Fondo italiano in base alla convenzione tra organismi.

Cosa accade se la convenzione tra fondi non esiste?

L’operatività della disposizione presuppone la convenzione autorizzata dal Ministero. In sua assenza il danneggiato può comunque agire ai sensi del diritto comune e della direttiva 2009/103/CE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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