In sintesi
- Potere informativo strumentale all'esecuzione delle prestazioni protette.
- Destinatari della richiesta: imprese e intermediari aderenti.
- Strumento operativo del pagamento automatico previsto dall'art. 274-octies.
- Si coordina con la trasmissione obbligatoria dei dati in LCA.
- Rispetto della normativa privacy e del segreto professionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 274-decies D.Lgs. 209/2005
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 274-decies, pur sintetico, attribuisce al Fondo un potere essenziale: chiedere agli aderenti le informazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni protette. Senza dati certi su polizze, beneficiari e capitali assicurati, il pagamento automatico entro novanta giorni lavorativi (art. 274-octies, comma 1) non sarebbe materialmente possibile.
Funzione strumentale
La norma è funzionalmente subordinata all'art. 274-octies. Il Fondo non ha potere informativo generale o di vigilanza — quello compete a IVASS — ma solo per l'esecuzione delle prestazioni protette. È quindi un potere a finalità ristretta, applicabile in due momenti tipici:
Soggetti onerati
I "propri aderenti" sono le imprese e gli intermediari iscritti come tali nel Fondo. L'obbligo informativo discende dall'adesione e non richiede ulteriori atti negoziali: è elemento contenutistico del rapporto associativo.
Coordinamento con la LCA
Nell'ipotesi di LCA, l'art. 274-octies, comma 1, secondo periodo, prevede che l'impresa aderente "trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso". L'art. 274-decies fornisce la base legale generale, l'art. 274-octies la disciplina specifica del flusso in fase di insolvenza.
Rispetto della normativa privacy
Il flusso informativo include dati personali dei contraenti, beneficiari, assicurati. Il Fondo è autonomo titolare del trattamento ex art. 4, n. 7, Reg. UE 2016/679, con base giuridica nell'obbligo legale ex art. 6, paragrafo 1, lettera c). Il segreto professionale dell'art. 274-novies, comma 2, presidia la riservatezza.
Tutela contro l'omessa trasmissione
L'omessa o incompleta trasmissione di dati da parte dell'aderente puo configurare inadempimento di gravita tale da legittimare l'esclusione dal Fondo ex art. 274-duodecies. E inoltre fatto rilevante per IVASS ai fini delle sanzioni amministrative di cui alla parte VIII del codice.
Coordinamento con vigilanza IVASS
Il potere informativo del Fondo non collide con quello di IVASS: i due strumenti operano su piani distinti. IVASS dispone di poteri ispettivi e di acquisizione documentale propri (artt. 188 ss. cod. ass.), funzionali alla vigilanza prudenziale; il Fondo agisce su orizzonte piu ristretto, finalizzato all'esecuzione delle prestazioni protette. In casi di crisi conclamata, i flussi informativi possono coincidere e generare sovrapposizioni: IVASS, quale soggetto vigilante, mantiene il coordinamento e puo trasferire al Fondo, nei limiti del segreto d'ufficio, le informazioni gia detenute, evitando duplicazione di adempimenti per l'impresa. La regolamentazione attuativa IVASS ex art. 274-undecies, lettera f), potra disciplinare nel dettaglio i tracciati informativi standard.
Casi pratici
Caso 1: Tizio compagnia in pre-crisi
Caso 2: Caio intermediario inadempiente
Domande frequenti
Il Fondo può chiedere informazioni anche fuori dalle ipotesi di LCA?
Sì, quando siano necessarie all'esecuzione delle prestazioni protette: rientrano i flussi informativi ordinari per stress test e quelli specifici relativi all'attivazione degli interventi dell'art. 274-sexies.
Un'impresa aderente può rifiutare i dati per ragioni di privacy?
No. La base giuridica del trattamento è l'obbligo legale ex Reg. UE 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera c). Il Fondo è autonomo titolare del trattamento con vincolo di segreto professionale.
Cosa succede se l'aderente non trasmette i dati richiesti?
Inadempimento di eccezionale gravità può portare all'esclusione dal Fondo ex art. 274-duodecies e rileva ai fini delle sanzioni amministrative IVASS della parte VIII del codice.
Vedi anche