- La LCA estera di compagnia con preliminare o vendita con patto di riservato dominio non pregiudica i diritti del venditore se il bene e in Italia.
- La consegna del bene prima dell'adozione del provvedimento non scioglie il contratto.
- L'acquirente puo acquistare la proprieta dietro pagamento o adempimento, se il bene e in Italia.
- Resta salva l'azione revocatoria della legislazione dello Stato membro di apertura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 269 D.Lgs. 209/2005 — Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Commento
Funzione della riserva di proprieta
L'art. 269 cod. ass. tutela una specifica figura di garanzia del venditore: la riserva di proprieta o patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. La regola ha portata transfrontaliera: quando un altro Stato membro adotta un provvedimento di risanamento o di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione che abbia stipulato un contratto preliminare di acquisto o di vendita con riserva di proprieta, i diritti del venditore restano impregiudicati se il bene si trova nel territorio italiano al momento dell'apertura della procedura.
Salvaguardia del venditore
La tutela del venditore opera nei termini civilistici italiani: il venditore puo rivendicare il bene se l'acquirente (impresa in LCA) non paga le rate maturate o non adempie le obbligazioni essenziali del contratto. La regola applica la lex rei sitae alle situazioni proprietarie sui beni italiani, derogando alla lex concursus estera. La ratio e duplice: protezione del venditore che ha confidato sulla garanzia del patto e sicurezza dei traffici sul mercato italiano dei beni rientranti nella riserva.
Continuita del contratto post-consegna
Il comma 2 disciplina l'ipotesi piu frequente: la consegna del bene e gia avvenuta prima dell'apertura della procedura. In tal caso il provvedimento estero non costituisce causa di scioglimento del contratto. L'acquirente conserva il possesso e puo acquistare la proprieta dietro pagamento delle rate pattuite o adempimento delle obbligazioni rimanenti, se il bene si trova in Italia al momento dell'apertura della procedura. La regola riflette il principio civilistico per cui l'apertura di procedura concorsuale verso l'acquirente non determina automatica risoluzione del contratto.
Salvezza delle azioni revocatorie
Il comma 3 ripropone la formula chiusa dell'art. 268 comma 3: la tutela del venditore con riserva o dell'acquirente sotto patto di riservato dominio non osta alle azioni di nullita, annullamento o inopponibilita per atti pregiudizievoli alla massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro di apertura. La salvezza opera nei medesimi termini gia visti: il patto di riservato dominio puo essere revocato come atto pregiudizievole se la lex concursus lo consente, in particolare per atti compiuti nel periodo sospetto antecedente all'apertura della procedura.
Funzione di garanzia e prassi commerciale
Il patto di riservato dominio e tradizionale strumento di garanzia del venditore nella vendita rateale di beni mobili registrati e di beni produttivi (macchinari industriali, automezzi, attrezzature di ufficio). La disciplina dell'art. 269 ne conferma la robustezza anche nel contesto cross-border, rassicurando le imprese italiane che vendono a compagnie estere. Per opponibilita ai terzi acquirenti del bene il patto deve essere annotato nei registri ove previsti (esempio: PRA per autoveicoli ex art. 1524 c.c.). Sul piano sistematico la norma si raccorda con l'art. 1523 c.c. sul trasferimento differito della proprieta e con l'art. 1525 c.c. sull'inadempimento. La giurisprudenza ha valorizzato la funzione di garanzia anche oltre i confini nazionali, in coerenza con il principio di tutela degli scambi commerciali transfrontalieri.
Casi pratici
Caso 1: Riserva di proprieta su macchinari in Italia
Caso 2: Completamento del pagamento dopo apertura procedura
Domande frequenti
Cosa succede al venditore con riserva di proprieta se l'impresa acquirente e in LCA estera?
I suoi diritti restano impregiudicati se il bene si trova in Italia: puo rivendicare in caso di inadempimento dell'impresa o consentire all'acquirente di completare il pagamento.
La LCA estera scioglie automaticamente il contratto?
No. Se la consegna e gia avvenuta, l'apertura della procedura non determina scioglimento. L'acquirente puo completare il pagamento e acquistare la proprieta.
E possibile la revoca del patto di riservato dominio?
Si, se la legislazione dello Stato membro di apertura prevede azioni revocatorie per atti pregiudizievoli alla massa nel periodo sospetto antecedente alla procedura.
Vedi anche