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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il PM che iscrive un illecito 231 a carico di impresa assicurativa lo comunica a IVASS, che puo presentare relazioni scritte.
  • Il giudice, prima della sentenza, acquisisce d'ufficio informazioni IVASS sulla situazione dell'impresa.
  • La sentenza irrevocabile con sanzioni interdittive ex art. 9 lett. a) e b) d.lgs. 231/2001 e trasmessa a IVASS per l'esecuzione.
  • Le sanzioni interdittive non sono applicabili in via cautelare alle imprese assicurative, ne opera l'art. 15 d.lgs. 231/2001.

Testo dell'articoloVigente

Art. 266 D.Lgs. 209/2005 — Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all' IVASS . Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l' IVASS , che ha facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall' IVASS di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all' IVASS . A tal fine l' IVASS può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

Commento

Comunicazione e raccordo con IVASS

L'art. 266 cod. ass. costruisce un canale strutturato di comunicazione fra autorita giudiziaria penale e IVASS in tema di responsabilita amministrativa dipendente da reato a carico delle imprese assicurative. Il PM che iscrive nel registro delle notizie di reato un illecito 231 a carico di una compagnia o di un riassicuratore deve darne comunicazione a IVASS, che puo essere sentito su richiesta del PM e ha facolta di presentare relazioni scritte. Lo scopo e duplice: dotare il giudice di informazioni tecniche sulla situazione dell'impresa e permettere a IVASS di valutare l'impatto del procedimento sulla stabilita sistemica.

Acquisizione delle informazioni IVASS

Il comma 2 e particolarmente innovativo: in ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone anche d'ufficio l'acquisizione da IVASS di informazioni aggiornate sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. La previsione orienta la valutazione del giudice sull'efficacia dei modelli di organizzazione e gestione ex art. 6 d.lgs. 231/2001 in chiave specialistica, valorizzando l'expertise IVASS sulla compliance assicurativa.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

Il comma 3 attribuisce a IVASS un ruolo di esecuzione: la sentenza irrevocabile che irroga le sanzioni interdittive di interdizione dall'esercizio dell'attivita o di sospensione/revoca di autorizzazioni (art. 9 comma 2 lett. a) e b) d.lgs. 231/2001) e trasmessa a IVASS che adotta gli atti previsti dai capi II, III e IV del cod. ass., calibrandoli sulle caratteristiche della sanzione e sulle preminenti finalita di salvaguardia della stabilita e degli assicurati. L'esecuzione puo culminare in revoca dell'autorizzazione e LCA.

Esclusione della cautela e dell'art. 15

Il comma 4 esclude l'applicabilita in via cautelare delle sanzioni interdittive ex art. 9 lett. a) e b) e disapplica l'art. 15 d.lgs. 231/2001 (commissario giudiziale in sostituzione delle sanzioni). La ratio e di stabilita sistemica: l'interdizione cautelare di una compagnia assicurativa attiva produrrebbe danni irreparabili agli assicurati e al mercato, sproporzionati rispetto al fine cautelare. L'art. 266 riserva all'IVASS lo strumentario di intervento prudenziale (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, LCA), che assolve la funzione di tutela del mercato in modo specialistico. Il comma 5 estende la disciplina alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o terzi.

Modelli organizzativi e raccordo con la vigilanza

L'efficacia del raccordo IVASS-AG penale poggia anche sulla qualita dei modelli organizzativi adottati dalle imprese di assicurazione. La normativa secondaria IVASS (in particolare il regolamento 38/2018 sul sistema di governo societario) impone standard elevati sull'assetto dei controlli interni, sulla compliance e sulla funzione antifrode. Un modello 231 inadeguato puo costituire elemento di valutazione anche in sede prudenziale, generando potenziali misure di intervento ex art. 188 cod. ass. Sul piano operativo, le imprese strutturate adottano modelli 231 integrati con il sistema di governo Solvency II, con flussi informativi coordinati tra organismo di vigilanza 231, funzione di compliance e funzione di risk management. La giurisprudenza penale tende a valorizzare l'adeguatezza concreta del modello, non la sua mera esistenza formale.

Casi pratici

Caso 1: Procedimento 231 contro compagnia per reati di corruzione

Caso 2: Esecuzione di sanzione interdittiva irrevocabile

Domande frequenti

Cosa deve fare il PM se iscrive un illecito 231 verso una compagnia?

Deve darne comunicazione a IVASS, che puo essere sentito su richiesta e ha facolta di presentare relazioni scritte sulla situazione dell'impresa.

Il giudice penale puo acquisire informazioni IVASS?

Si. Anche d'ufficio, in ogni grado del giudizio di merito prima della sentenza, deve acquisire informazioni aggiornate sulla struttura organizzativa e di controllo dell'impresa.

Le sanzioni interdittive 231 sono applicabili in via cautelare alle compagnie?

No. Il comma 4 esclude l'applicazione cautelare delle sanzioni ex art. 9 lett. a) e b) e disapplica l'art. 15 d.lgs. 231/2001 sul commissario giudiziale, per ragioni di stabilita sistemica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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