In sintesi
- La sentenza del tribunale sull'opposizione allo stato passivo e appellabile entro 15 giorni dalla notificazione.
- L'appello puo essere proposto anche dai commissari liquidatori a tutela della massa.
- Si applicano le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza e del codice di procedura civile.
- La decisione consolida lo stato passivo per il riparto definitivo ex art. 260 cod. ass.
Testo dell'articoloVigente
Art. 255 D.Lgs. 209/2005 — Appello
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell'insolvenza e dal codice di procedura civile . 45 56 60 64
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Commento
La cornice impugnatoria
L'art. 255 cod. ass. completa il sistema delle tutele giurisdizionali nella liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione, prevedendo l'impugnazione della sentenza che decide sull'opposizione ex art. 254. Il termine e breve, 15 giorni dalla notificazione, in coerenza con l'esigenza di rapida definizione dello stato passivo e di avvio dei riparti finali.
Legittimazione attiva ampia
La norma legittima ad appellare anche i commissari liquidatori, oltre alle parti private. La previsione e centrale: i commissari, organi pubblicistici della procedura, possono avere interesse a contestare l'ammissione al passivo di un credito di consistenza tale da incidere sulla par condicio. Il loro intervento e funzionale alla tutela della massa, in linea con l'obbligo di diligenza e correttezza nell'esecuzione del mandato pubblicistico.
Disciplina applicabile
Il rinvio e duplice: agli artt. 206-207 e seguenti del d.lgs. 14/2019 (CCII) per quanto attiene alla fase impugnatoria nelle procedure concorsuali, e al codice di procedura civile per quanto compatibile. Il giudizio di appello si svolge avanti alla Corte d'appello competente per territorio. L'oggetto e limitato alle questioni gia introdotte in primo grado, salva l'ammissibilita di nova nei limiti del codice di rito.
Effetti sulla procedura
La pendenza dell'appello non sospende la procedura di liquidazione: i commissari procedono ai riparti accantonando le somme corrispondenti alle posizioni contestate ex art. 260 commi 3 e 4. La definizione del giudizio di appello, con sentenza eventualmente confermata in cassazione, consolida lo stato passivo e libera gli accantonamenti. La norma assicura cosi un bilanciamento tra tutela individuale del credito e celerita della procedura, valorizzata anche dalla giurisprudenza in tema di tempi ragionevoli del processo concorsuale.
Ricorribilita per cassazione e ricorso straordinario
La sentenza d'appello sull'opposizione e ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o di sei mesi dalla pubblicazione. Anche il ricorso per cassazione non sospende automaticamente la procedura, salvo provvedimento di inibitoria della Corte d'appello richiesto ex art. 373 c.p.c. in presenza di gravi e fondate ragioni. In sede di legittimita sono deducibili violazioni di legge e vizi della motivazione nei limiti dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. La parte che ottiene riforma o annullamento puo chiedere la restituzione delle somme distribuite senza titolo, in conformita ai principi generali sull'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La giurisprudenza di legittimita conferma comunque la stabilita dei riparti gia eseguiti in buona fede agli altri creditori. La revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c. e ammessa nei casi di nuovi documenti decisivi o errore di fatto risultante dagli atti, secondo i presupposti rigorosi del codice di rito; quella straordinaria opera solo in ipotesi eccezionali di dolo o falsita.
Domande frequenti
Entro quale termine va proposto l'appello?
Entro 15 giorni dalla notificazione della sentenza che decide sull'opposizione allo stato passivo. E termine perentorio, decadenziale.
Chi puo proporre appello?
Le parti private (creditore opponente e impresa) e anche i commissari liquidatori, a tutela della massa dei creditori.
L'appello sospende i riparti?
No. I commissari proseguono i riparti accantonando ex art. 260 le somme corrispondenti al credito contestato, fino alla definizione del giudizio.
Vedi anche