D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L' IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.
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In sintesi
Sono organi della LCA uno o più commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri.
La nomina spetta a IVASS con preferenza per professionisti con esperienza concorsuale assicurativa.
I commissari sono pubblici ufficiali e assumono la rappresentanza legale dell'impresa.
Il comitato di sorveglianza esercita controllo, vigila sulla regolarità della procedura e fornisce pareri.
Indice dei contenuti
Struttura bicipite
L'art. 246 ricalca l'architettura organica dell'amministrazione straordinaria ex art. 233, replicando il modello duale con commissari liquidatori in luogo dei commissari straordinari e comitato di sorveglianza con funzioni di controllo. La continuità strutturale facilita la transizione tra procedure, frequente nella prassi quando la liquidazione coatta segue l'amministrazione straordinaria infruttuosa.
Commissari liquidatori
La nomina IVASS ricade su soggetti con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza secondo il regolamento IVASS n. 11/2008. Si privilegiano professionisti con esperienza specifica in procedure concorsuali assicurative: avvocati specializzati, commercialisti, ex dirigenti IVASS o di compagnie. Il numero, da uno a tre, è proporzionato alla dimensione del patrimonio e alla complessità della procedura, con tendenza alla collegialità nelle liquidazioni di compagnie multi-ramo o di rilevanza sistemica.
Status di pubblico ufficiale
I commissari liquidatori sono pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. nell'esercizio delle funzioni. Ne deriva tutela penale rafforzata e soggezione ai reati propri, oltre alla capacità di redigere atti aventi efficacia probatoria privilegiata. La qualifica è particolarmente rilevante nella fase di accertamento del passivo e nelle azioni di responsabilità contro i precedenti amministratori.
Comitato di sorveglianza
Il comitato di tre o cinque componenti, composto da professionisti indipendenti, vigila sulla regolarità della liquidazione e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dal regolamento IVASS. Verifica periodicamente l'adeguatezza delle procedure amministrative dei commissari e svolge accertamenti sui rapporti patrimoniali. La funzione di controllo terzo rafforza la legittimazione dell'azione liquidatoria di fronte ai creditori e agli interessati.
Compensi e responsabilità
I compensi sono determinati dal MISE su proposta IVASS, con criteri che valorizzano dimensione, complessità e durata della procedura. La responsabilità degli organi liquidatori segue lo schema generale degli artt. 2392 c.c. e seguenti, con i temperamenti propri della natura pubblicistica dell'incarico. Le azioni di responsabilità sono esperibili dall'autorità di vigilanza, dai creditori insoddisfatti e dagli ex soci secondo le regole degli artt. 2393 e 2394 c.c.
Strumenti gestionali della procedura
Nella prassi i commissari liquidatori si avvalgono di consulenti esterni per la gestione tecnica della procedura: attuari per la valutazione delle riserve, advisor finanziari per la cessione di asset, studi legali per il contenzioso. La nomina dei consulenti rilevanti è soggetta a parere del comitato di sorveglianza e ad autorizzazione preventiva IVASS quando previsto dal regolamento IVASS n. 8/2008. I costi dei consulenti gravano sull'attivo della procedura in prededuzione, secondo le regole generali dell'art. 6 CCII richiamato per le procedure speciali.
Casi pratici
Caso 1: Continuità di nomine dopo amministrazione straordinaria
Caso 2: Sostituzione di commissario per inadempienza
Domande frequenti
Quanti commissari liquidatori vengono nominati?
Da uno a tre, in base alla complessità della procedura. Per liquidazioni di compagnie multi-ramo o di rilevanza sistemica si privilegia la collegialità per garantire più competenze specialistiche.
Che ruolo ha il comitato di sorveglianza?
Vigila sulla regolarità della liquidazione, verifica periodicamente le procedure amministrative dei commissari, svolge accertamenti sui rapporti patrimoniali e fornisce pareri obbligatori nei casi di legge.
I commissari rispondono dei loro atti?
Sì, secondo lo schema degli artt. 2392 ss. c.c. con i temperamenti della natura pubblicistica. Le azioni sono esperibili da IVASS, creditori insoddisfatti ed ex soci.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Struttura bicipite
L'art. 246 ricalca l'architettura organica dell'amministrazione straordinaria ex art. 233, replicando il modello duale con commissari liquidatori in luogo dei commissari straordinari e comitato di sorveglianza con funzioni di controllo. La continuità strutturale facilita la transizione tra procedure, frequente nella prassi quando la liquidazione coatta segue l'amministrazione straordinaria infruttuosa.
Commissari liquidatori
La nomina IVASS ricade su soggetti con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza secondo il regolamento IVASS n. 11/2008. Si privilegiano professionisti con esperienza specifica in procedure concorsuali assicurative: avvocati specializzati, commercialisti, ex dirigenti IVASS o di compagnie. Il numero, da uno a tre, è proporzionato alla dimensione del patrimonio e alla complessità della procedura, con tendenza alla collegialità nelle liquidazioni di compagnie multi-ramo o di rilevanza sistemica.
Status di pubblico ufficiale
I commissari liquidatori sono pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. nell'esercizio delle funzioni. Ne deriva tutela penale rafforzata e soggezione ai reati propri, oltre alla capacità di redigere atti aventi efficacia probatoria privilegiata. La qualifica è particolarmente rilevante nella fase di accertamento del passivo e nelle azioni di responsabilità contro i precedenti amministratori.
Comitato di sorveglianza
Il comitato di tre o cinque componenti, composto da professionisti indipendenti, vigila sulla regolarità della liquidazione e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dal regolamento IVASS. Verifica periodicamente l'adeguatezza delle procedure amministrative dei commissari e svolge accertamenti sui rapporti patrimoniali. La funzione di controllo terzo rafforza la legittimazione dell'azione liquidatoria di fronte ai creditori e agli interessati.
Compensi e responsabilità
I compensi sono determinati dal MISE su proposta IVASS, con criteri che valorizzano dimensione, complessità e durata della procedura. La responsabilità degli organi liquidatori segue lo schema generale degli artt. 2392 c.c. e seguenti, con i temperamenti propri della natura pubblicistica dell'incarico. Le azioni di responsabilità sono esperibili dall'autorità di vigilanza, dai creditori insoddisfatti e dagli ex soci secondo le regole degli artt. 2393 e 2394 c.c.
Strumenti gestionali della procedura
Nella prassi i commissari liquidatori si avvalgono di consulenti esterni per la gestione tecnica della procedura: attuari per la valutazione delle riserve, advisor finanziari per la cessione di asset, studi legali per il contenzioso. La nomina dei consulenti rilevanti è soggetta a parere del comitato di sorveglianza e ad autorizzazione preventiva IVASS quando previsto dal regolamento IVASS n. 8/2008. I costi dei consulenti gravano sull'attivo della procedura in prededuzione, secondo le regole generali dell'art. 6 CCII richiamato per le procedure speciali.
Casi pratici
Caso 1: Continuità di nomine dopo amministrazione straordinaria
Caso 2: Sostituzione di commissario per inadempienza
Domande frequenti
Quanti commissari liquidatori vengono nominati?
Da uno a tre, in base alla complessità della procedura. Per liquidazioni di compagnie multi-ramo o di rilevanza sistemica si privilegia la collegialità per garantire più competenze specialistiche.
Che ruolo ha il comitato di sorveglianza?
Vigila sulla regolarità della liquidazione, verifica periodicamente le procedure amministrative dei commissari, svolge accertamenti sui rapporti patrimoniali e fornisce pareri obbligatori nei casi di legge.
I commissari rispondono dei loro atti?
Sì, secondo lo schema degli artt. 2392 ss. c.c. con i temperamenti della natura pubblicistica. Le azioni sono esperibili da IVASS, creditori insoddisfatti ed ex soci.