Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 234 D.Lgs. 209/2005 – Poteri e funzionamento degli organi straordinari

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile , statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell' IVASS . I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall' IVASS con regolamento.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.

4. L' IVASS , in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell' IVASS . Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell' IVASS per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell' IVASS . Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all' IVASS .

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6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.

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7. I commissari, previa autorizzazione dell' IVASS , possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.

8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

In sintesi

  • I commissari esercitano i poteri di amministrazione, accertano la situazione aziendale e rimuovono le irregolarità nell'interesse degli assicurati.
  • Le norme codicistiche sui poteri di controllo dei soci non si applicano agli atti commissariali.
  • Il comitato di sorveglianza esercita funzioni di controllo e fornisce pareri secondo regolamento IVASS.
  • Le funzioni iniziano con l'insediamento ex art. 235 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.
Indice dei contenuti

Poteri di gestione e finalità

I commissari straordinari assorbono integralmente le competenze degli organi di amministrazione ordinariamente operanti nell'impresa. La loro azione non è libera, ma vincolata al duplice obiettivo posto dal comma 1: accertare la situazione aziendale e rimuovere le irregolarità, tutto nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Si tratta di una clausola di scopo che orienta il giudizio di responsabilità sui singoli atti gestori, distinguendo l'amministrazione straordinaria dalla gestione ordinaria di un'impresa in bonis.

Disattivazione dei poteri sociali

Il secondo periodo del comma 1 sospende le disposizioni codicistiche, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni. La ratio è impedire che la struttura proprietaria, spesso responsabile della crisi, ostacoli con azioni interdittive l'opera dei commissari. I soci non possono ottenere dal tribunale la sospensione cautelare delle decisioni commissariali soggette ad autorizzazione IVASS, neutralizzando uno strumento processuale potenzialmente paralizzante.

Comitato di sorveglianza e pareri

Il comitato di sorveglianza esercita funzioni di controllo sull'operato dei commissari e fornisce pareri nei casi previsti dal Capo III o stabiliti con regolamento IVASS. Il regolamento IVASS n. 8/2008 dettaglia gli atti soggetti a parere obbligatorio, tra cui ristrutturazioni di portafoglio, transazioni rilevanti, alienazioni di partecipazioni. Il parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante salvo specifica previsione.

Inizio e cessazione delle funzioni

Le funzioni iniziano con l'insediamento secondo le forme dell'art. 235, commi 1 e 2: presa in consegna dell'azienda dai precedenti organi, redazione del processo verbale, acquisizione della situazione dei conti. La cessazione avviene con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti finali di cui all'art. 236 in tema di rendiconto e relazione finale.

Direttive e operazioni straordinarie

IVASS può emanare direttive generali con regolamento o specifiche con istruzioni, comprese le autorizzazioni preventive per categorie di operazioni rilevanti. Il comma 7 contempla la possibilità di convocazione dell'assemblea per deliberare aumenti di capitale o altre operazioni straordinarie necessarie al risanamento. La cornice complessiva combina autonomia decisionale dei commissari e vigilanza penetrante dell'autorità, in coerenza con il modello pubblicistico di gestione delle crisi assicurative.

Profili penali della gestione commissariale

Gli atti commissariali compiuti in violazione delle prescrizioni IVASS possono integrare responsabilità penale ex art. 314 c.p. (peculato) o art. 323 c.p. (abuso d'ufficio), in ragione della qualifica di pubblico ufficiale dei commissari. La giurisprudenza penale ha consolidato il principio che le condotte commissariali devono essere valutate secondo il parametro dell'agente modello esperto del settore assicurativo, non quello del diligente uomo d'affari ordinario, attesa la specialità delle funzioni e la natura pubblicistica dell'incarico.

Casi pratici

Caso 1: Aumento di capitale durante la procedura

Caso 2: Transazione con riassicuratore

Domande frequenti

I soci possono opporsi alle decisioni dei commissari?

No. L'art. 234 esclude la sospensione cautelare delle decisioni commissariali su richiesta dei soci e disattiva i poteri di controllo previsti dal codice civile, dallo statuto o dalle convenzioni parasociali.

Quando il comitato di sorveglianza esprime pareri?

Nei casi previsti dal Capo III del Codice o dal regolamento IVASS n. 8/2008, su atti come transazioni rilevanti, ristrutturazioni di portafoglio, alienazioni di partecipazioni.

L'assemblea dei soci può essere convocata durante la procedura?

Solo per deliberare operazioni straordinarie necessarie al risanamento secondo l'art. 234, comma 7, previa autorizzazione IVASS.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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