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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ultima controllante italiana informa immediatamente IVASS della violazione del SCR di gruppo o del rischio nei tre mesi successivi.
  • Entro due mesi la societa presenta un piano di risanamento realistico per il ripristino del SCR di gruppo.
  • IVASS impone provvedimenti per ristabilire entro sei mesi i fondi propri di gruppo, prorogabili di tre.
  • In situazioni eccezionalmente avverse il periodo puo essere esteso fino a sette anni.

Testo dell'articoloVigente

Art. 227 D.Lgs. 209/2005 — (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della società, su richiesta dell'IVASS, la società di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.

3. L'IVASS impone alla società di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.

5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.

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Commento

Il SCR di gruppo come architrave

L'art. 227 cod. ass. e la trasposizione a livello consolidato del regime dell'art. 222 per il SCR individuale. La norma disciplina le misure attivabili in caso di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita di gruppo, calcolato secondo il metodo consolidato o di deduzione e aggregazione previsto dagli artt. 216-sexies e seguenti cod. ass. Il SCR di gruppo riflette il capitale economico necessario a coprire i rischi del perimetro consolidato, considerando le diversificazioni e le concentrazioni di rischio infragruppo.

Comunicazione immediata e piano di risanamento

L'ultima societa controllante italiana ex art. 210 comma 2 deve informare immediatamente IVASS della violazione, anche meramente prospettica nei successivi tre mesi. Entro due mesi presenta un piano di risanamento fondato su basi realistiche, sottoposto ad approvazione di IVASS. Il piano di gruppo presenta complessita maggiori del piano individuale: deve indicare le azioni a livello di gruppo (cessioni di rami o partecipazioni, riallocazione di capitale tra controllate, rafforzamento del centro di gruppo, riassicurazione infragruppo) e l'impatto sulle singole imprese del perimetro.

I termini di ripristino e la cooperazione

I termini ricalcano l'art. 222: sei mesi per il ripristino dei fondi propri ammissibili a copertura del SCR di gruppo, prorogabili di tre mesi con valutazione discrezionale di IVASS. La cooperazione con le altre autorita di vigilanza UE e essenziale: il SCR di gruppo coinvolge controllate stabilite in piu Stati membri e ogni piano di risanamento si traduce in azioni che incidono su perimetri vigilati da autorita diverse. Il college of supervisors ex artt. 207-bis e ss. e la sede istituzionale di coordinamento, con possibile mediazione EIOPA in caso di divergenze.

L'estensione per crisi sistemiche

Il comma 5 (parzialmente tagliato nel testo) richiama il regime dell'art. 222 comma 2-quater: in presenza di situazioni eccezionalmente avverse riconosciute da EIOPA che colpiscono imprese rappresentative di una quota significativa del mercato, IVASS puo estendere il periodo di ripristino del SCR di gruppo fino a sette anni. E previsione che evita la dismissione forzata di asset di gruppo in scenari di mercato avversi, con effetti procyclical sugli altri operatori. La consultazione con il CERS (European Systemic Risk Board) e prevista per cogliere la dimensione sistemica delle crisi. Il regime parallelo per il MCR di gruppo non e oggetto di questa norma (cfr. art. 228 cod. ass.).

Profili sanzionatori e impugnabilita

Il provvedimento di IVASS sul piano di risanamento di gruppo e atto amministrativo motivato (art. 3 L. 241/1990) e impugnabile davanti al TAR Lazio ex art. 7 cod. proc. amm. La legittimazione attiva spetta alla controllante e, in alcuni casi, alle controllate direttamente incise dalle misure. In sede contenziosa il sindacato si concentra sulla congruita delle assunzioni del piano, sulla proporzionalita delle misure imposte e sul rispetto delle prerogative dell'autorita di gruppo e del college of supervisors. L'omessa comunicazione della violazione del SCR di gruppo integra ipotesi di sanzione amministrativa ex artt. 310 e ss. cod. ass. a carico della controllante italiana, oltre a rilevare ai fini della valutazione dei requisiti degli esponenti del centro di gruppo.

Casi pratici

Caso 1: Piano di gruppo con cessione di partecipazioni

Caso 2: Estensione per crisi sistemica

Domande frequenti

Chi comunica la violazione del SCR di gruppo?

L'ultima societa controllante italiana ex art. 210 comma 2, che ne informa immediatamente IVASS anche per il rischio nei tre mesi successivi.

Cosa contiene il piano di risanamento di gruppo?

Azioni a livello consolidato (cessioni, riallocazione di capitale, riassicurazione infragruppo, rafforzamento del centro di gruppo) e impatto sulle singole imprese del perimetro.

Il termine di sei mesi puo essere esteso?

Si. Oltre la proroga di tre mesi, in situazioni eccezionalmente avverse riconosciute da EIOPA il periodo puo arrivare fino a sette anni, anche in consultazione con il CERS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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